lunedì 23 ottobre 2017

E' legittima l'ordinanza del Sindaco per l'allontanamento di gatti e cani nonchè la sanificazione dell'abitazione civile

L’art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare “con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
Tale potere è riconosciuto sulla base di presupposti ben individuati dalla giurisprudenza: necessità di intervenire in determinate materie quali la sanità e l’igiene; attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; preventivo accertamento da parte di organi competenti della situazione di pericolo e di danno; la mancanza di strumenti alternativi previsti dall’ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale.
Inoltre il giudice amministrativo, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, ha ritenuto legittima l’ordinanza contingibile e urgente adottata per ragioni igienico-sanitarie, ai sensi dell’art. 38 della legge n. 142/1990 (oggi sostituito dall’art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000), al fine di provvedere allo spostamento di animali (nella specie cani) tenuti presso la residenza del proprietario in altro luogo idoneo.
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Secondo la giurisprudenza, il provvedimento amministrativo può ritenersi sufficientemente motivato se la motivazione risulta espressa per relationem, ossia facendo riferimento ad atti del procedimento, non essendo neppure necessario che tali siano allegati al provvedimento essendo sufficiente che esso possa essere acquisito con i mezzi previsti dalla legge.
Né giova alla ricorrente dedurre che nella motivazione dell’impugnata ordinanza non viene indicata la norma violata, perché le ordinanze contingibili ed urgenti non sono provvedimenti sanzionatori, essendo finalizzate a prevenire ed eliminare “gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
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... per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Volano n. 66/2016 in data 19.12.2016, prot. 7008, notificata in pari data, con la quale è stato disposto l’allontanamento di gatti e di un cane, nonché un intervento di sanificazione di casa adibita a civile abitazione e parti comuni, e di qualsiasi altro atto presupposto connesso o conseguente;
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1. Il Collegio ritiene che la decisone assunta nella sede cautelare vada confermata alla luce delle seguenti considerazioni.
2. Innanzi tutto giova rammentare che l’art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare “con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
Tale potere è riconosciuto sulla base di presupposti ben individuati dalla giurisprudenza: necessità di intervenire in determinate materie quali la sanità e l’igiene; attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; preventivo accertamento da parte di organi competenti della situazione di pericolo e di danno; la mancanza di strumenti alternativi previsti dall’ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale.
Inoltre il giudice amministrativo (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 14.10.2005, n. 16477), con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, ha ritenuto legittima l’ordinanza contingibile e urgente adottata per ragioni igienico-sanitarie, ai sensi dell’art. 38 della legge n. 142/1990 (oggi sostituito dall’art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000), al fine di provvedere allo spostamento di animali (nella specie cani) tenuti presso la residenza del proprietario in altro luogo idoneo.
3. Tenuto conto di quanto precede, il primo ed il quarto motivo, suscettibili di esame congiunto, non possono essere accolti.
Innanzi tutto, sebbene l’impugnata ordinanza effettivamente non contenga un espresso riferimento alla disposizione dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, tuttavia il Collegio ritiene che -conseguendo l’adozione di tale provvedimento sindacale al verbale di sopralluogo dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari in data 15.06.2016 ed alla successiva relazione di sopralluogo del Corpo di Polizia Locale Alta Vallagarina in data 30.11.2016, ove sono stati inequivocabilmente evidenziati lo stato di degrado dell’immobile di cui è parte l’unità abitativa di proprietà della ricorrente, nonché il conseguente pericolo la sanità e l’igiene pubblica- il provvedimento stesso vada senz’altro qualificato come un’ordinanza contingibile e urgente e, quindi, nessun rilievo possa assumere il mancato richiamo dei presupposti normativi in base ai quali è stato adottato.
Giova poi rammentare che, secondo la giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 22.03.2017, n. 1299), il provvedimento amministrativo può ritenersi sufficientemente motivato se la motivazione risulta espressa per relationem, ossia facendo riferimento ad atti del procedimento, non essendo neppure necessario che tali siano allegati al provvedimento essendo sufficiente che esso possa essere acquisito con i mezzi previsti dalla legge. Pertanto la ricorrente non ha motivo di dolersi del fatto che non siano stati resi disponibili il verbale di sopralluogo dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari in data 15.06.2016 e la successiva relazione di sopralluogo del Corpo di Polizia Locale Alta Vallagarina in data 30.11.2016, perché tali atti sono stati prodotti in giudizio dal Comune di Volano unitamente ai verbali del Corpo di Polizia Locale Alta Vallagarina in data 02.05.2016, 07.05.2016 e 09.05.2016.
Né giova alla ricorrente dedurre che nella motivazione dell’impugnata ordinanza non viene indicata la norma violata, perché le ordinanze contingibili ed urgenti non sono provvedimenti sanzionatori, essendo finalizzate a prevenire ed eliminare “gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”. Quanto poi alle ulteriori carenze motivazionali evidenziate dalla ricorrente, consistenti nella mancata specificazione degli animali presenti nell’edificio e nella mancata allegazione di elementi di valutazione in ordine al pregiudizio per la salute pubblica, è sufficiente leggere i suddetti verbali ed esaminare la documentazione fotografica agli stessi allegata per verificare che il pericolo per la salute delle persone che abitano l’edificio in questione è stato determinato dalla mancata cura degli animali che la ricorrente detiene presso la propria abitazione (particolarmente eloquenti appaiono le descrizioni dello stato dei luoghi contenute nei predetti verbali e le fotografie che documentano la presenza di escrementi di animali nelle parti comuni dell’edificio).
4. Analoghe considerazioni valgono per le ulteriori censure incentrate sul difetto di istruttoria. A tal riguardo non può sottacersi la contraddittorietà delle affermazioni della ricorrente in quanto la stessa, dapprima ammette che «all’interno dell’immobile, costituito da più appartamenti, sono effettivamente presenti degli animali domestici che peraltro non sono di proprietà della ricorrente» (pag. 5) e subito dopo sostiene che i suoi animali «sono ben curati, nutriti e tenuti in stato di benessere» (pag. 6), come sarebbe provato dalla documentazione medica allegata al ricorso.
Ciò posto comunque non giova alla ricorrente lamentare che non è stato effettuato alcun sopralluogo all’interno della sua abitazione, che i luoghi ritenuti insalubri non costituiscono una proprietà esclusiva, essendo parti comuni dell’edificio e che, in definitiva, non sono provate né l’esistenza di una situazione di pericolo, né che tale situazione sia causata dagli animali presenti all’interno della sua abitazione.
Difatti -premesso che la ricorrente non ha indicato quali sarebbero gli altri animali presenti nell’edificio- è sufficiente osservare che:
A) i verbali di sopralluogo costituiscono atti pubblici, sicché fanno piena prova fino a querela di falso di quanto negli stessi attestato dai pubblici ufficiali che hanno eseguito i sopralluoghi;
B) come già evidenziato, i suddetti verbali di sopralluogo e la documentazione fotografica agli stessi allegata comprovano una palese situazione di pericolo per la salute di tutti coloro che abitano all’interno dell’edificio;
C) sebbene dal verbale di sopralluogo dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari in data 15.06.2016 effettivamente si evinca che non è stato possibile accedere all’abitazione della ricorrente, tuttavia dal verbale del Corpo di Polizia Locale Alta Vallagarina in data 09.05.2016 si desume inequivocabilmente che la situazione di pericolo è causata dagli animali presenti all’interno dell’abitazione di proprietà della ricorrente.
In definitiva -tenuto conto dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione e del fatto che, come evidenziato dal Comune nelle sue difese, l’adozione dell’impugnata ordinanza è stata preceduta da tentativi di sensibilizzazione, che non hanno però trovato alcun riscontro neppure parziale da parte della ricorrente, che «evidentemente rivendica il diritto di poter trattenere presso la propria abitazione degli animali trascurando il fatto che tale presenza se non è accompagnata dall’adozione di minime operazioni di igienizzazione può provocare situazioni di vero e proprio pericolo per la salubrità»- risulta palese l’interesse pubblico all’allontanamento degli animali in questione.
Del resto, a fronte delle inequivocabili risultanze dell’istruttoria, nessun rilievo assume la circostanza che il regolamento del Comune di Volano per la detenzione e la circolazione di animali non preveda alcun limite numerico alla detenzione di animali, anche perché la stessa ricorrente evidenzia che tale regolamento impone ai proprietari di garantire il benessere degli animali.
5. Risultano poi palesemente infondate le censure dedotte con il terzo motivo, incentrate sulla violazione delle disposizioni di cui all’art. 1 della legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (legge n. 281/1991) e all’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Difatti il Collegio ritiene che anche lasciar vivere animali da compagnia in precarie condizioni igienico-sanitarie configuri una forma di maltrattamenti e, quindi, che sia la condotta della ricorrente -e non il provvedimento impugnato- a porsi in contrasto con le predette disposizioni.
6. Infine, quanto all’asserita violazione delle norme sul procedimento amministrativo, il Collegio osserva che la ricorrente non ha replicato alle difese svolte dall’Amministrazione, ove è stato evidenziato che è stata trasmessa, a mezzo raccomandata, la nota del 04.10.2016 recante la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’emissione di una «ordinanza di allontanamento dall’immobile ... della colonia felina e del cane e di prescrizione di un intervento di sanificazione», ma la raccomandata non è stata ritirata dalla ricorrente ed è stata, quindi, restituita al Comune per compiuta giacenza.
Inoltre, assume rilevanza decisiva la circostanza che l’Amministrazione abbia ampiamente dimostrato in giudizio come la partecipazione della ricorrente al procedimento non avrebbe comunque potuto incidere sul contenuto del provvedimento finale, stante l’acclarata esigenza di «intervenire sia al fine di tutelare l’igiene e la sanità pubblica, che le condizioni degli animali detenuti dalla signora Al.To.».
Ne consegue -alla luce della disposizione dell’art. 21-octies, comma 2, seconda parte, della legge n. 241/1990, secondo la quale “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”- la ricorrente non ha motivo di dolersi del fatto che non sarebbe stata posta in condizione di partecipare al procedimento.
7. In definitiva il ricorso deve essere respinto perché infondato (TRGA Trentino Alto Adige-Trento, sentenza 16.08.2017 n. 255 - link a www.giustizia-amministrativa.it).






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