I FATTI
Un automobilista, sanzionato con 21 verbali C.d.S., per violazione degli artt. 7 e 9 C.d.S. (transito in più occasioni in una zona a traffico limitato nel periodo maggio-agosto 2009 senza aver comunicato il transito nelle 48 ore successive) ricorre al Giudice di Pace che respinge il ricorso.
A questo punto, il sanzionato si rivolge al tribunale e questi accoglie l'appello ma il Comune propone ricorso in Cassazione
LA SENTENZA
La Corte, con sentenza n.21320 del 14/09/2017, sezione seconda Civile, ha rigettato il ricorso per i seguenti motivi (condannando l'amministrazione comunale alle spese):
"ai possessori del contrassegno speciale per disabili è permessa la circolazione e la sosta nelle "zone a traffico limitato" e nelle "aree pedonali urbane" qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità, ai sensi art. 11 del d.P.R. n.503 del 1996. Nel caso di specie, il fatto che l'autorizzazione ad accedere fosse stata concessa a tali veicoli ai soli fini di prelievo ed accompagnamento e non in maniera incondizionata, non può avere rilevanza per far venir meno ildiritto di transito ai possessori del contrassegno speciale; l'obbligo di comunicazione del transito entro le 48 ore successive posto a carico del possessore del contrassegno speciale, non può rendere illegittimo l'accesso effettuato da chi ne abbia diritto, ma serve ad evitare di comminare sanzioni a soggetti legittimati all'accesso ex art. 11 d.P.R. n. 503 del 1996"
-----------
(1)nota di "polizialocaleblog" aggiunta il 17 Settembre 2017
Il collega Sauro Brugnoni, con un messaggio a "polizialocaleblog" fa rilevare che "erroneamente" la Corte non ha tenuto conto della modifica normativa intervenuta alla definizione di "Area Pedonale" contenuta nell'art. 3 del C.d.S., comma 1 (punto 2) e sostituita dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003 (quindi successiva allo stesso D.P.R. 503/96).
Pertanto, contrariamente a quanto statuito dalla Corte, condividendo quanto detto dal Dr. Brugnoni, si ritiene che sia consentito l'accesso in area pedonale anche in assenza di altra categoria autorizzata.
Ad ogni Buon fine, si riporta la definizione di "area pedonale" riportata nel C.d.S. attuale:
Un automobilista, sanzionato con 21 verbali C.d.S., per violazione degli artt. 7 e 9 C.d.S. (transito in più occasioni in una zona a traffico limitato nel periodo maggio-agosto 2009 senza aver comunicato il transito nelle 48 ore successive) ricorre al Giudice di Pace che respinge il ricorso.
A questo punto, il sanzionato si rivolge al tribunale e questi accoglie l'appello ma il Comune propone ricorso in Cassazione
LA SENTENZA
La Corte, con sentenza n.21320 del 14/09/2017, sezione seconda Civile, ha rigettato il ricorso per i seguenti motivi (condannando l'amministrazione comunale alle spese):
"ai possessori del contrassegno speciale per disabili è permessa la circolazione e la sosta nelle "zone a traffico limitato" e nelle "aree pedonali urbane" qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità, ai sensi art. 11 del d.P.R. n.503 del 1996. Nel caso di specie, il fatto che l'autorizzazione ad accedere fosse stata concessa a tali veicoli ai soli fini di prelievo ed accompagnamento e non in maniera incondizionata, non può avere rilevanza per far venir meno ildiritto di transito ai possessori del contrassegno speciale; l'obbligo di comunicazione del transito entro le 48 ore successive posto a carico del possessore del contrassegno speciale, non può rendere illegittimo l'accesso effettuato da chi ne abbia diritto, ma serve ad evitare di comminare sanzioni a soggetti legittimati all'accesso ex art. 11 d.P.R. n. 503 del 1996"
-----------
(1)nota di "polizialocaleblog" aggiunta il 17 Settembre 2017
Il collega Sauro Brugnoni, con un messaggio a "polizialocaleblog" fa rilevare che "erroneamente" la Corte non ha tenuto conto della modifica normativa intervenuta alla definizione di "Area Pedonale" contenuta nell'art. 3 del C.d.S., comma 1 (punto 2) e sostituita dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003 (quindi successiva allo stesso D.P.R. 503/96).
Pertanto, contrariamente a quanto statuito dalla Corte, condividendo quanto detto dal Dr. Brugnoni, si ritiene che sia consentito l'accesso in area pedonale anche in assenza di altra categoria autorizzata.
Ad ogni Buon fine, si riporta la definizione di "area pedonale" riportata nel C.d.S. attuale:
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali