Condannato alla pena di mesi otto di arresto ed € 2.000,00 di ammenda per guida in stato di ebbrezza, con sospensione della patente di guida per anni due, perchè da un controllo di polizia giudiziaria, risultava essere alla guida del proprio autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico accertato superiore a 1,50, lo stesso proponeva ricorso sostenendo che "non è sufficiente che il verbale di accertamenti urgenti dia atto dell'avvenuto avviso di farsi assistere da un difensore, poiché si trattava di una formula da modulo a firma dei soli operatori di polizia giudiziaria e quindi non capace di dare prova dell'avvenuto avviso"
La corte di Cassazione rigettando il ricorso, ribadisce che "in tema di guida in stato di ebbrezza, il verbale contenente gli esiti dell'alcoltest è pienamente utilizzabile non solo nella parte in cui attesta la presenza nel soggetto di un tasso alcolemico superiore a quello consentito ma anche in quella in cui dà conto delle circostanze spazio-temporali nell'ambito delle quali tale accertamento è stato effettuato"
La corte di Cassazione rigettando il ricorso, ribadisce che "in tema di guida in stato di ebbrezza, il verbale contenente gli esiti dell'alcoltest è pienamente utilizzabile non solo nella parte in cui attesta la presenza nel soggetto di un tasso alcolemico superiore a quello consentito ma anche in quella in cui dà conto delle circostanze spazio-temporali nell'ambito delle quali tale accertamento è stato effettuato"