La legge n. 103 del 2017 (in vigore a far data dal 3 agosto 2017) contiene una importante disposizione in tema di elezione di domicilio, che si riporta:
24. All'articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario».In base a tale norma, dal 3 agosto 2017, la polizia giudiziaria, al momento di redigere il verbale di identificazione nei confronti dell’indagato (italiano o straniero), che non abbia nominato difensore di fiducia:
· richiederà all’indagato se intenda eleggere domicilio presso il difensore di ufficio, individuato dagli elenchi predisposti dal Consiglio dell’ordine;
· in caso positivo, il difensore d’ufficio, dovrà essere interpellato immediatamente, per comunicare l’eventuale assenso ad essere anche domiciliatario;
· dell’assenso si darà atto nello stesso verbale di identificazione;
Nel caso in cui il difensore non presti l’assenso, ovvero risulti impossibile contattarlo, la Polizia Giudiziaria:
· comunicherà all’indagato l’inefficacia della elezione di domicilio, dandone atto nel verbale ed invitando l’indagato ad eleggere un diverso domicilio idoneo;
· avviserà l’indagato che. In caso di rifiuto o di dichiarazione insufficiente o inidonea, la notifica verrà comunque effettuata presso il difensore d’ufficio già individuato, ai sensi dell’articolo 161, comma 4 del codice di procedura penale.
24. All'articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario».In base a tale norma, dal 3 agosto 2017, la polizia giudiziaria, al momento di redigere il verbale di identificazione nei confronti dell’indagato (italiano o straniero), che non abbia nominato difensore di fiducia:
· richiederà all’indagato se intenda eleggere domicilio presso il difensore di ufficio, individuato dagli elenchi predisposti dal Consiglio dell’ordine;
· in caso positivo, il difensore d’ufficio, dovrà essere interpellato immediatamente, per comunicare l’eventuale assenso ad essere anche domiciliatario;
· dell’assenso si darà atto nello stesso verbale di identificazione;
Nel caso in cui il difensore non presti l’assenso, ovvero risulti impossibile contattarlo, la Polizia Giudiziaria:
· comunicherà all’indagato l’inefficacia della elezione di domicilio, dandone atto nel verbale ed invitando l’indagato ad eleggere un diverso domicilio idoneo;
· avviserà l’indagato che. In caso di rifiuto o di dichiarazione insufficiente o inidonea, la notifica verrà comunque effettuata presso il difensore d’ufficio già individuato, ai sensi dell’articolo 161, comma 4 del codice di procedura penale.