mercoledì 2 agosto 2017

Nuova disciplina in tema di elezione di domicilio presso il difensore di ufficio (legge 23 giugno 2017 n. 103)

La legge n. 103 del 2017 (in vigore a far data dal 3 agosto 2017) contiene una importante disposizione in tema di elezione di domicilio, che si riporta:

24. All'articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario».
In base a tale norma, dal 3 agosto 2017, la polizia giudiziaria, al momento di redigere il verbale di identificazione nei confronti dell’indagato (italiano o straniero), che non abbia nominato difensore di fiducia:

· richiederà all’indagato se intenda eleggere domicilio presso il difensore di ufficio, individuato dagli elenchi predisposti dal Consiglio dell’ordine;
· in caso positivo, il difensore d’ufficio, dovrà essere interpellato immediatamente, per comunicare l’eventuale assenso ad essere anche domiciliatario;

· dell’assenso si darà atto nello stesso verbale di identificazione;

Nel caso in cui il difensore non presti l’assenso, ovvero risulti impossibile contattarlo, la Polizia Giudiziaria:

· comunicherà all’indagato l’inefficacia della elezione di domicilio, dandone atto nel verbale ed invitando l’indagato ad eleggere un diverso domicilio idoneo;

· avviserà l’indagato che. In caso di rifiuto o di dichiarazione insufficiente o inidonea, la notifica verrà comunque effettuata presso il difensore d’ufficio già individuato, ai sensi dell’articolo 161, comma 4 del codice di procedura penale.
Si forniscono delle indicazioni e  guide fornite da alcune Procure:

  1. BOLOGNA 
  2. FROSINONE
  3. BERGAMO 
  4. COSENZA
  5. TIVOLI  
  6. BUSTO ARSIZIO 
  7. SIRAGUSA
  8. VELLETRI