martedì 11 luglio 2017

Risoluzione rapporto di lavoro a seguito di dichiarazione di inabilità assoluta

30 maggio 2017 RAL_1935_Orientamenti Applicativi

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di dichiarazione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro (art.21, comma 4-bis, del CCNL del 6.7.1995) se il dipendente interessato era assente per malattia, con trattamento economico pari al 50% della retribuzione, ai sensi dell’art.21, comma 7, lett.c), del CCNL del 6.7.1995, ai fini della determinazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, occorre fare riferimento al trattamento retributivo del dipendente oppure alla retribuzione effettivamente in atto (cioè al 50%)?

Relativamente alla particolare problematica esposta, in coerenza con precedenti orientamenti applicativi già formulati in materia, si ritiene che l'indennità sostitutiva del preavviso debba sempre essere calcolata sulla retribuzione teoricamente spettante al dipendente e non su quella effettivamente percepita (come nel caso in esame, ridotta del 50%, ai sensi dell’art.21, comma 7, lett. c), del CCNL del 6.7.1995).

A tale conclusione si deve pervenire anche per i periodi di assenza non retribuiti di cui all’art.21, commi 2 e 7, lett. d), del medesimo CCNL del 6.7.1995.

Diversamente ragionando, si dovrebbe concludere che il dipendente licenziato, dopo aver fruito del periodo di assenza per malattia non retribuita di cui si è detto, non ha diritto a percepire alcuna indennità, contrariamente a quanto espressamente previsto dal comma 4-bis del richiamato art. 21. Tale ricostruzione sembra confortata anche dalla giurisprudenza, secondo la quale la misura dell'indennità sostitutiva del preavviso "…è predeterminata preventivamente ed astrattamente dalla legge e dalle norme collettive..." (Cassazione Sez. Lav., 12 agosto 1994, n. 7417) ed è "… sostanzialmente forfettaria e fissa …" (Tribunale Milano, 14 marzo 1990).