giovedì 4 maggio 2017

Legittima difesa:approvata proposta di legge per la difesa in ambito domiciliare

La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura, il 4 maggio 2017, una proposta di legge diretta a regolamentare le ipotesi in cui è riconosciuta la legittima difesa domiciliare. Il provvedimento passa all'esame del Senato.
Il quadro normativo
Il contenuto della proposta di legge

Il quadro normativo

La disciplina della legittima difesa è contenuta nell'art. 52 del codice penale.

I requisiti della legittima difesa nell'art. 52 - in presenza dei quali è esclusa la punibilità - risultano (primo comma):
l'esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui);
la necessità della difesa;
l'attualità del pericolo;
l'ingiustizia dell'offesa;
il rapporto di proporzione tra difesa e offesa.

Il secondo e terzo comma dell'art. 52 sono stati aggiunti dalla legge n. 59 del 2006, che ha introdotto la cd. legittima difesa domiciliare (o legittima difesa allargata). E' stabilito il diritto all'autotutela in un domicilio privato (secondo comma) oltre che in un negozio o un ufficio (terzo comma) e viene autorizzato il ricorso a "un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo" per la difesa legittima della "propria o altrui incolumità" o dei "beni propri o altrui"; in relazione alla difesa dei beni, ai fini della sussistenza della scriminante: a) il reo non deve avere desistito dall'azione illecita; b) deve sussistere il pericolo di aggressione.

In presenza delle indicate condizioni, è stata introdotta una presunzione legale del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa.

Si ricorda poi che che l'art. 2, comma 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ammette la liceità dell'uccisione di una persona da parte del soggetto aggredito soltanto ove tale comportamento risulti "assolutamente necessario" per respingere una violenza illegittima in atto contro una persona e non una mera aggressione al patrimonio.

Complementare alla legittima difesa risulta il tema dell'abuso della scriminante di cui all'art. 52. Si parla di eccesso colposo di legittima difesa, a fronte di una reazione di difesa eccessiva: non c'è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa, configurandosi un'errata valutazione colposa della reazione difensiva. L'art. 55 c.p. prevede che quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

L'art. 59 c.p. stabilisce poi che, se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.
Il contenuto della proposta di legge

La proposta approvata dalla Camera consta di due articoli che intervengono sulle disposizioni del codice penale relative alla legittima difesa domiciliare e sulle spese di giustizia a carico di chi è dichiarato non punibile per avere commesso il fatto per legittima difesa o stato di necessità.

Il primo articolo interviene sugli artt. 52 e 59 del codice penale.

La modifica all'art. 52 considera legittima difesa, nei casi di violazione di domicilio:
la reazione a un'aggressione commessa in tempo di notte;
la reazione a seguito dell'introduzione nel domicilio con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno.

Tale modifica è integrata da un ulteriore intervento sull'art. 59 del codice penale, relativo alle circostanze del reato, non conosciute o erroneamente supposte.

In particolare, viene aggiunto un comma in base al quale, nella legittima difesa domiciliare (di cui all'art. 52, secondo e terzo comma comma, c.p.), è sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un'arma legittimamente detenuta contro l'aggressore, se sussiste la simultanea presenza di due condizioni:
se l'errore è conseguenza di un grave turbamento psichico causato dalla persona contro cui è diretta la reazione;
se detta reazione avviene in situazioni che comportano un pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà personale o sessuale.

L'articolo 2 della proposta di legge pone, poi, a carico dello Stato onorari e spese spettanti al difensore della persona dichiarata non punibile per avere commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità.
Dossier
Modifica all'articolo 59 del codice penale, in materia di difesa legittima
Schede di lettura
Servizio Studi
Collana: Progetti di legge n°370/1, pubblicato il 4 marzo 2016
Modifica dell'art. 52 del codice penale, in materia di legittima difesa
Seconda Edizione
Servizio Studi
Collana: Progetti di legge n°370, pubblicato il 13 novembre 2015
Modifica all'articolo 59 del codice penale, in materia di legittima difesa
Schede di lettura
Servizio Studi
 
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 informazioni aggiornate a giovedì, 4 maggio 2017