mercoledì 24 maggio 2017

Il responsansabile della redazione dei verbali, fino a quando non viene assegnato, è il funzionario all'unità organizzativa

N. 00442/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 348 del 2014, proposto da:
Ivano Viale, rappresentato e difeso dall'avvocato Mattia Crucioli, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Assarotti 11/9;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2;


per l'annullamento

del decreto 20656 del 16/12/2013, di inflizione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria di 3/30 di una mensilita' dello stipendio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2017 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 24.3.2014 l’ispettore capo della Polizia di Stato Viale Ivano, in servizio dal gennaio del 2009 presso l’ufficio verbali della Polizia stradale di Imperia, ha impugnato il provvedimento 16.12.2013, con cui il Capo della Polizia gli ha inflitto la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 3/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

La sanzione è stata inflitta per la mancanza così sintetizzata nella deliberazione 20.9.2013 del consiglio provinciale di disciplina: “quale vice responsabile dell’ufficio verbali della sezione Polizia stradale di Imperia, denotava grave negligenza in servizio, poiché non svolgeva la dovuta attività di controllo sull’andamento dell’ufficio e non interveniva in alcun modo al fine di porre rimedio a una grave problematica connessa alla mancata verbalizzazione di un rilevante numero di infrazioni”, ciò che concreterebbe un comportamento in contrasto con i principi previsti dagli artt. 8 e 13 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza D.P.R. 28.10.1985, n. 782, sanzionabile ai sensi dell’art. 4 n. 10 (grave negligenza in servizio) del D.P.R. 25.10.1981 n. 737.

La vicenda disciplinare tra origine dalla omessa redazione, da parte dell’ufficio di appartenenza nel quinquennio 2007-2011, di oltre 17.000 verbali di contestazione dell’infrazione di cui all’art. 126-bis comma 2 ultimo periodo del codice della strada (trattasi della sanzione di € 269,00 per il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido, che ometta, senza giustificato e documentato motivo, di fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione).

A sostegno del gravame ha dedotto quattro motivi di ricorso, rubricati come segue.

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 31 del D.P.R. n. 737/1981 nonché dell’art. 103 del D.P.R. 3/1957. Violazione degli artt. 24 e 97 Cost.. Difetto di istruttoria e di motivazione.

Al ricorrente sono stati contestati, nel novembre 2012, addebiti relativi all’omessa redazione di verbali ex art. 126-bis c.d.s. nel quinquennio 2007-2011, sebbene i vertici della Polizia stradale fossero a conoscenza della giacenza inevasa di 8000 verbali quantomeno dal 2009.

Donde il grave ritardo nell’avvio dell’azione disciplinare, in violazione della disposizione rubricata.

2. Violazione degli artt. 3, 4, 5 e 6 della L. n. 241/1990, degli artt. 1 e 21, comma 4 del D.P.R. 373/1981 e degli artt. 28 e 97 Cost.. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di sanzione disciplinare. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti, errore sui presupposti. Ingiustizia grave e manifesta. Contraddittorietà.

Il ricorrente era gerarchicamente subordinato al capo ufficio ispettore superiore Mauro Lecquio, sicché non era suo dovere sovrintendere all’andamento generale dell’ufficio; egli, inoltre, non era specificamente addetto, quale responsabile del procedimento, ai così detti “verbali di sviluppo” (trattasi della definizione in gergo per designare l’attività di verifica della comunicazione del nominativo del conducente da parte del proprietario del veicolo e, in caso di omissione o ritardo, di notifica della sanzione ex art. 126-bis c.d.s.).

Inoltre il consiglio di disciplina, pur dando atto del fatto che, per le carenze di organico, sussistevano oggettive difficoltà dell’ufficio a gestire la problematica, che era già nota da tempo ai superiori, non ne ha contraddittoriamente tratto le dovute conclusioni.

3. Violazione degli artt. 1, 13, 14 e 19 D.P.R. 373/1981. Violazione degli artt. 3 e 6 L. 241/1990. Violazione dell’art. 94 Cost.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Omessa valutazione delle giustificazioni. Manifesta illogicità ed irragionevolezza. Contraddittorietà intrinseca.

L’istruttoria sarebbe stata condotta sulla base dell’indagine ispettiva effettuata nel luglio del 2012, e - pertanto - prima della contestazione degli addebiti, con il coinvolgimento di soggetti (il dirigente della sezione di Polizia stradale di Imperia) in evidente conflitto di interessi.

Inoltre, il provvedimento finale non avrebbe tenuto in adeguato conto le giustificazioni prodotte dal ricorrente quanto alla natura dei suoi incarichi (che non comprendevano né la gestione dei verbali di sviluppo, né l’accesso al software di rilevamento delle omissioni ex art. 126-bis c.d.s.) ed alla conoscenza della problematica delle mancate contestazioni ex art. 126-bis c.d.s. da parte del dirigente della sezione.

4. Violazione degli artt. 1 della legge 241/1990, 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Ingiustizia grave e manifesta.

Il provvedimento sanzionatorio, ove non annullato, integrerebbe una ingiusta disparità di trattamento rispetto agli altri colleghi coinvolti nella vicenda, il cui ricorso gerarchico sarebbe stato accolto.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 10 maggio 2017 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Giova trascrivere il contenuto dell’art. 126-bis (rubricato: patente a punti) comma 2 del codice della strada, a mente del quale “L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 ad euro 1.143”.

Dall’analisi della disposizione si evince agevolmente come la comunicazione dei dati personali e della patente del conducente del veicolo in relazione al quale sia stata accertata una violazione che comporta la perdita di punteggio costituisca per il proprietario del veicolo un necessario adempimento, la cui omissione comporta indefettibilmente l’irrogazione di un’ulteriore sanzione.

Si tratta, in buona sostanza, di un sub-procedimento sanzionatorio, collegato al procedimento sanzionatorio principale (quello per l’irrogazione di una sanzione comportante la decurtazione del punteggio della patente), il cui provvedimento finale, in caso di omissione della comunicazione, è per l’appunto rappresentato dall’irrogazione dell’ulteriore, apposita sanzione di € 286,00.

Ciò posto, l’atto di contestazione degli addebiti (doc. 3 delle produzioni 4.4.2014 di parte ricorrente) prende le mosse dalla constatazione che il ricorrente, in quanto vice capo ufficio verbali, avrebbe dovuto comprendere la necessità di far emergere le conosciute lacune in ordine all’omessa redazione dei verbali ex art. 126-bis c.d.s., donde il comportamento gravemente negligente consistito nella mancata azione di indirizzo e coordinamento dell’attività dell’ufficio, e nell’omessa formale segnalazione delle irregolarità riscontrate nella trattazione delle relative pratiche.

Orbene, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 28.10.1985, n. 782, “salvo che vi sia un dipendente istituzionalmente incaricato delle funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del titolare dell'ufficio, reparto o istituto, ne assume la direzione il dipendente dell'ufficio con qualifica più elevata”.

Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che l’ispettore capo Viale – che figura quale semplice “addetto” all’ufficio verbali (cfr. le disposizioni di organizzazione sub doc. 8 delle produzioni 4.4.2014 di parte ricorrente) - non fosse “istituzionalmente incaricato delle funzioni vicarie” del capo ufficio verbali.

Inoltre, le affermazioni del ricorrente circa il fatto che il capo ufficio Lecquio è risultato sempre presente nel quinquennio 2007-2011 non sono state contestate dall’amministrazione, che non ha neppure provato l’esistenza di lunghi periodi di assenza od impedimento di questi, tali da costituire il ricorrente nella posizione di responsabile dell’andamento dell’ufficio e della relativa attività di indirizzo e coordinamento.

A ciò si aggiunga che – come giustamente osservato dal ricorrente – è altrettanto pacifico che la dirigenza della sezione di Polizia stradale di Imperia, alla quale il capo ufficio verbali doveva rendere conto del buon andamento dell’ufficio, fosse già a conoscenza, fin dal 2007, della problematica relativa al grave ritardo accumulato nella contestazione della violazione di cui all’art. 126-bis c.d.s. (cfr. la nota 26.4.2007 del dirigente della sezione, redatta in esito ad apposita ispezione - doc. 11 delle produzioni 4.4.2014 di parte ricorrente, e le relazioni mensili 21.2.2007 e 9.5.2007 – doc. 10 delle produzioni 4.4.2014 di parte ricorrente), al punto che la relativa circostanza è stata posta a fondamento del decreto del Capo della Polizia 12.12.2013, di accoglimento del ricorso gerarchico proposto dalla collega del ricorrente Piana Barbara (doc. 22 delle produzioni 4.4.2014 di parte ricorrente), che era stata sanzionata per le medesime mancanze contestate al ricorrente.

D’altra parte, non potrebbe ritenersi che il ricorrente fosse tenuto, ai sensi dell’art. 8 commi 3 e 4 del D.P.R. n. 782/1985 (“Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio. Di quanto sopra egli deve informare il superiore immediatamente, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento”) ad adoperarsi di propria iniziativa per superare le difficoltà riscontrate nell’esecuzione dell’incarico di redazione dei così detti verbali di sviluppo ex art. 126-bis c.d.s..

L’amministrazione non ha infatti prodotto alcun ordine, direttiva o circolare che indicasse i nominativi di coloro che erano incaricati di seguire la redazione dei c.d. verbali di sviluppo, tant’è che tale circostanza, a seguito di una complessa indagine condotta dalla Guardia di Finanza, è stata posta dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Liguria della Corte dei Conti a fondamento del decreto di archiviazione del procedimento di responsabilità amministrativa a carico del ricorrente (doc. 25 delle produzioni 27.3.2017 di parte ricorrente).

E’ dunque evidente come, sulla scorta del principio generale di cui all’art. 5 comma 2 della legge n. 241/1990 (“fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4”), responsabile della redazione dei c.d. verbali di sviluppo ai sensi dell’art. 126-bis codice della strada dovesse ritenersi il dirigente dell’unità organizzativa, cioè il capo dell’ufficio verbali, come del resto risulta dall’apposita indicazione contenuta in calce ai relativi verbali (cfr. il verbale di cui al doc. 18 delle produzioni 4.4.2014 di parte ricorrente).

Né, in mancanza della prova che il ricorrente fosse specificamente incaricato della redazione dei c.d. verbali di sviluppo ai sensi dell’art. 126-bis codice della strada, vale addurre la circostanza che le uniche verbalizzazioni ex art. 126-bis prodotte dall’ufficio verbali (relative ai casi in cui il modulo conducente era stato effettivamente restituito dal proprietario del veicolo) fossero state inserite nel sistema informatico proprio dal ricorrente, unitamente alla collega Libertucci.

La circostanza che il ricorrente avesse svolto specifici incarichi conferitigli volta a volta dal responsabile del procedimento non vale certamente a considerarlo incaricato dell’intera gestione dei c.d. verbali di sviluppo.

Non avendo egli ricevuto l’ordine di trattare la redazione dei verbali di sviluppo, non era tenuto ad adoperarsi con proprie iniziative per superare difficoltà, inconvenienti od ostacoli, né a darne notizia al superiore, peraltro già a conoscenza aliunde della problematica.

Donde la fondatezza del ricorso.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:



Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore






L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Angelo Vitali
Roberto Pupilella

















IL SEGRETARIO