Un sindaco ha chiesto se il
mero incremento dell’orario di lavoro di dipendenti assunti a tempo
indeterminato e part–time, non comportante la trasformazione del
contratto da part-time a tempo pieno, costituisca una nuova assunzione
e, come tale, debba essere considerata soggetta ai vincoli e ai limiti
posti dalla vigente normativa in materia di assunzioni.
I
magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 68/2017,
pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 marzo,
hanno confermato il consolidato orientamento contabile secondo cui il
mero aumento orario non integra nuova assunzione (sez. Campania, del. n. 20/2014).
Al
contrario, la trasformazione del rapporto da tempo parziale a pieno è
nuova assunzione e, quindi, si applica anche la correlativa disciplina
del turn-over.
Come ribadito dai magistrati contabili, inoltre,
qualsiasi ipotesi di assunzione di personale, deve avvenire sulla base
della programmazione triennale (Sez. Autonomie, del. n. 28/2015).
In
assenza di una puntuale programmazione del fabbisogno del personale,
infatti, non è possibile utilizzare in alcun modo la capacità
assunzionale derivante dal cumulo delle risorse relative alle cessazioni
non utilizzate del triennio precedente.
In difetto di
programmazione, pertanto, è ammissibile procedere alle assunzioni
esclusivamente nel limite del contingente corrispondente alla spesa
prevista in relazione al personale cessato l’anno precedente.
Le problematiche connesse alla gestione del personale saranno oggetto di approfondimento nei seminari di studio:
- Personale: programmazione delle assunzioni, vincoli e possibilità
- Fondo incentivante degli Enti Locali
Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sicilia del. n. 68 – 17
CC Sez. controllo Sicilia del. n. 68 – 17
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