Il testo era stato trasmesso per la quarta lettura alla Camera, il 1 febbraio 2017.
TESTO
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1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo
e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con
una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori
coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili
di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo
rivolte anche agli infraventunenni che frequentano le istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado. |
1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche. |
2. Ai fini della presente legge,
con il termine «bullismo» si intendono l'aggressione o la molestia
reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a
danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di
ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o
comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche,
istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o
danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia,
religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre
condizioni personali e sociali della vittima. |
Soppresso |
3. Ai fini della presente legge, con il
termine «cyberbullismo» si intende qualunque comportamento o atto
rientrante fra quelli indicati al comma 2 e perpetrato attraverso
l'utilizzo di strumenti telematici o informatici. |
2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma
di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione,
diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita,
manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di
minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di
contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti
della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia
quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un
serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. |
4. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 3. |
3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2. |
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1. Chiunque, anche minore di età, abbia
subìto un atto di cyberbullismo, ovvero il genitore o il soggetto
esercente la responsabilità genitoriale sul minore medesimo, può
inoltrare al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o del social media,
un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco dei contenuti
specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo, previa
conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui
all'articolo 1, comma 3, della presente legge, da identificare
espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici. |
1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subìto taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici. |
2. Qualora, entro le ventiquattro ore
successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto
responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di
provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed
entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in
cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il
gestore del sito internet o del social media,
l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o
reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale,
entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi
degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. |
2. Identico. |
3. Chiunque, anche minore di età,
abbia commesso taluno degli atti rientranti nelle condotte di
cyberbullismo di cui alla presente legge, ovvero il genitore o il
soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore medesimo,
può inoltrare, per finalità riparative, l'istanza di cui al comma 1. |
Soppresso |
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti internet
devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche
procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento,
rimozione o blocco di cui al comma 1 del presente articolo, dandone
informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione. |
Soppresso |
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1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e
del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero
dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del
Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per
l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di
autoregolamentazione media e
minori, del Garante per la protezione dei dati
personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione
dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere,
degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet,
una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori, una
rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e
del cyberbullismo nonché esperti dotati di specifiche competenze
in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali
telematiche, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto
alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o
emolumento comunque denominato. |
1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero
dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del
Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per
l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di
autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei
dati personali, di associazioni con comprovata
esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e
nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet,
una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori, una
rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e
del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è
corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso
spese o emolumento comunque denominato. |
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1,
coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di
azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e
del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e
nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni. |
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1,
coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di
azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo,
nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del
programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e,
anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle
comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti
per la tutela dei minori. |
3. Il piano di cui al comma 2 è integrato,
entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di
coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a
cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet.
Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale
è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard
per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare
periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati
raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la
tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima
istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo
comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di
monitoraggio non
è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di
presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. |
3. Identico. |
4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e
del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i
servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le
scuole. |
4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno
del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i
servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le
scuole. |
5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2
la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti
delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne
informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. |
5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2
la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti
delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne
informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. |
6. A decorrere dall'anno successivo a
quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere,
entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle
attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1. |
6. A decorrere dall'anno successivo a
quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere,
entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle
attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo, di cui al comma 1. |
7. Ai fini dell'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000
annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli
anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
7. Ai fini dell'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000
annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
8. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
8. Identico. |
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1. Per l'attuazione delle finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento per
la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per
la prevenzione e il contrasto del bullismo e del
cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della
Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento
con cadenza biennale. |
1. Per l'attuazione delle finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento per
la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per
la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche
avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle
comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale. |
2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono, in via sperimentale,
per il triennio 2016-2018: la formazione del personale scolastico,
prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia
scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di
ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico
in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e
del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e
rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance
diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o
maggiori oneri
per la finanza pubblica. |
2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019:
la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di
un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un
ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già
operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education,
nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la
previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un
efficace sistema di governance diretto dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle
linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. |
3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito
della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il
compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e
del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia
postale e delle comunicazioni nonché delle associazioni e dei centri di
aggregazione giovanile presenti sul territorio. |
3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito
della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il
compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del
cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. |
4. Gli uffici scolastici regionali
promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di
particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione
con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le
prefetture – uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi
territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per
promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del bullismo e
del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei
ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e
valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente,
ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale,
nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi
per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti
erogati, i soggetti
beneficiari e i dettagli relativi ai progetti
finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica. |
4. Gli uffici scolastici regionali
promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di
particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione
con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le
prefetture – uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi
territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per
promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del
cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei
ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e
valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente,
ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale,
nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi
per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti
erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai
progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica. |
5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,
le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della
propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet
e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie
informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline
curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività
progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di
istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione
con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni
ed enti. |
5. Identico. |
6. I servizi sociali
territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che
perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito
delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a
sostenere i minori vittime di atti di bullismo e di
cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di
attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali
condotte. |
6. I servizi territoriali, con l'ausilio
delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della
presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili,
specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di
atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio
di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali
condotte. |
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1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o
di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la
responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti. Sentite
le famiglie ovvero i tutori, valutata, anche in collaborazione con gli
insegnanti ed il personale scolastico, la gravità degli atti, il
dirigente scolastico convoca i soggetti coinvolti, il referente per la
prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo di cui al
comma 3 dell'articolo 4, i rappresentanti di classe e, qualora lo
ritenga necessario, rappresentanti dei servizi sociali e sanitari
territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per
l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli
autori degli atti medesimi. |
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2,
il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo
ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità
genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. |
2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di bullismo e cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti. |
2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis
del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici
riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari
commisurate alla gravità degli atti compiuti. |
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1. La Polizia postale e delle comunicazioni
relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3,
comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del
cyberbullismo. La relazione è pubblicata in formato di tipo aperto ai
sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
1. Identico. |
2. Per le esigenze connesse allo
svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e
territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet
e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate
ulteriori risorse pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48. |
2. Per le esigenze connesse allo
svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e
territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48. |
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero. |
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
4. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
4. Identico. |
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1. Per i fatti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della presente legge che non integrano reati procedibili d'ufficio, fino a quando non è proposta querela, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,
e successive modificazioni. In caso di minore età dell'ammonito, il
questore convoca, unitamente all'interessato, almeno un genitore ovvero
la persona esercente la responsabilità genitoriale. |
1. Fino a quando non è proposta querela o
non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli
594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. |
2. Ai fini dell'ammonimento, il
questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra
persona esercente la responsabilità genitoriale. |
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3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età. |
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Soppresso |
1. All'articolo 612-bis del codice penale: |
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a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»; |
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b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: |
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«La pena è della reclusione da
uno a sei anni se il fatto di cui al primo comma è commesso attraverso
strumenti informatici o telematici. La stessa pena si applica se il
fatto di cui al primo comma è commesso utilizzando tali strumenti
mediante la sostituzione della propria all'altrui persona e l'invio di
messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la
diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti
attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora
mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la
registrazione di fatti di violenza o di minaccia». |
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2. All'articolo 240, secondo comma, numero 1-bis,
del codice penale, dopo le parole: «utilizzati per la commissione dei
reati di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «612-bis,». |