mercoledì 16 novembre 2016

Sicilia: i veicoli e i natanti sono considerati merci ingombranti, e quindi, non fanno parte dell'area di vendita

L.R. Sicilia 22/12/1999, n. 28


Riforma della disciplina del commercio.

G.U. R. Sicilia P. I 24/12/1999, n. 60


Con le modifiche introdotte dalle LL.RR.16/2002, del 03/12/2003 n.20 del 09/07/2004 n.12, del 05/11/2004 n.15, del 22/12/2005 n.19, del 22/12/2005 n.20, del 08/11/2007 n.21, del 09/05/2012 n.26 e dalla Circ.Ass.Coop.Comm. del 19/01/2006 n.1


  • Fonti che aggiornano o modificano L.R. Sicilia 22/12/1999, n. 28

  • L. R. Sicilia 29/09/2016, n. 20
    Disposizioni per favorire l’economia. Disposizioni varie.
    Integra/Modifica
    Articolo 2, comma 1, lett. f)
  • L. R. Sicilia 09/05/2012, n. 26
    Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale.
    Integra/Modifica
    artt. 3 (c. 2), 4 (c. 1)
 

LEGGE 29 settembre 2016, n. 20.

Disposizioni per favorire l’economia. Disposizioni varie
Art. 23.


Norme in materia di esposizione di merci ingombranti
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della legge
regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo le parole “supe-
riore a 100.000 abitanti;” sono aggiunte le parole “negli
esercizi di vendita esclusiva di merci ingombranti, ai fini
dell’individuazione del regime abilitativo a cui è sottopo-
sta tale attività nelle medie strutture di vendita, non si
considerano aree di vendita quelle adibite ad esposizione
delle merci. Ai fini dell’applicazione della presenta lettera,
si considerano merci ingombranti le seguenti merci:
1) autoveicoli;
2) natanti.”.

REGIONE SICILIA – L.R. 22 dicembre 1999, n. 28
Riforma della disciplina del commercio.


Art. 2 - Definizioni e ambito di applicazione della legge
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per “commercio all'ingrosso”, l'attività svolta da chi professionalmente
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivendite ad altri
commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad
altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio
interno, di importazione o di esportazione e può essere svolta su aree
pubbliche o private;
b) per “commercio al dettaglio”, l'attività svolta da chi professionalmente
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede
fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore
finale;
c) per “commercio al dettaglio” su aree pubbliche l'attività di vendita di cui alla
legge regionale 1° marzo 1995, n. 18;
d) per “superfici di vendita di un esercizio commerciale”, l'area destinata alla
vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non
costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di
lavorazione, uffici e servizi;
e) per “esercizi di vicinato” i piccoli esercizi aventi superficie di vendita fino a
100 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino
a 150 mq. nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti;
fino a 200 mq. nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
f) per “medie strutture di vendita” gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 600 mq. nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; fino a 1.000 mq. nei comuni con popolazione residente fino a 100.000 abitanti negli esercizi di vendita esclusiva di merci ingombranti, ai fini dell’individuazione del regime abilitativo a cui è sottoposta tale attività nelle medie strutture di vendita, non si considerano aree di vendita quelle adibite ad esposizione delle merci. Ai fini dell’applicazione della presenta lettera, si considerano merci ingombranti le seguenti merci:
1) autoveicoli;
2) natanti.; fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti;
g) per “grandi strutture di vendita” gli esercizi aventi superficie superiore ai
limiti di cui alla lettera f);
h) per “centro commerciale” una media o una grande struttura di vendita nella
quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione
specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti
unitariamente. Ai fini della presente legge per superficie di vendita di un
centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superficie di
vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Le caratteristiche del centro
in relazione al numero minimo degli esercizi commerciali ed al rapporto tra la
superficie della grande struttura in esso presente e le piccole e medie imprese
sono individuate nel contesto degli indirizzi generali per l'insediamento delle
attività commerciali, definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Si intende
altresì per centro commerciale, ed è sottoposto alle disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9 della presente legge quella composta anche di soli esercizi di
vicinato purché non appartengano allo stesso titolare e la somma delle
superficie di vendita di questi esercizi inseriti in un complesso edilizio a
destinazione specifica sia almeno pari alla superficie di una media struttura;
i) per “generi di largo e generale consumo” i prodotti alimentari ed i prodotti
non alimentari di cui all'allegato, II raggruppamento;
l) per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o
privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati,
esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; nonché la
vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite radio e televisione o altri sistemi di
comunicazione anche multimediali;
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altre sedi diverse da
quelle adibite al commercio.
2. La presente legge non si applica:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono
l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive
modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici,
specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano
esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n.
1293, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n.
1074, e successive modificazioni;
c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27
luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita
di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile , alla legge
25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio
1963, n. 59, e successive modificazioni, a condizione che l'attività di vendita,
per il tipo di organizzazione e le modalità di esercizio, sia accessoria e
strettamente connessa all'attività agricola;
e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del
regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive
modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita di tali prodotti,
compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di
cui all'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive
modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e relative norme
di attuazione regionali;
f) agli artigiani, singoli o associati, iscritti nell'albo di cui all'articolo 6 della
legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modificazioni, per la
vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di
produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori
all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
g) ai pescatori ed ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al
dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente
dall'esercizio della loro attività;
h) a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi stessi direttamente e
legalmente raccolti nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti
similari;
i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle
dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura
scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
l) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle
disposizioni approvate con Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni;
m) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere
campionarie, delle mostre e delle fiere di prodotti nei confronti dei visitatori,
purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non prosegua oltre
il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
n) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private cui partecipano lo
Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale
informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione,
concernenti l'oggetto della loro attività.
3. Restano salve, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni
relative:
a) agli esercenti l'attività di ottico di cui all'articolo 71 della legge regionale 1°
settembre 1993, n. 25; per gli esercizi in attività alla data di entrata in vigore
del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 71 della legge regionale 1°
settembre 1993, n. 25, non si applicano i limiti al rilascio delle autorizzazioni
commerciali previsti dalla predetta legge per il trasferimento della sede
all'interno dello stesso comune determinato da fatti non dipendenti dalla
volontà dell'esercente;
b) alle rivendite di giornali e riviste di cui all'articolo 7 della legge 25 febbraio
1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme di
attuazione regionali;
c) agli apicoltori di cui alla legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 e
successive modifiche ed integrazioni;
d) agli erboristi di cui alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 9.

4. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla
legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni, nonché dal
decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.