martedì 1 novembre 2016

Proposta di legge su modifica art. 172 C.d.S.

C. 4097 EPUB Proposta di legge presentata il 14 ottobre 2016

Atto a cui si riferisce:
C.4097 Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

XVII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 4097


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Presentata il 14 ottobre 2016


Onorevoli Deputati! — La proposta di legge in esame è rivolta al Parlamento per la modifica del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Già la cronaca di questi ultimi mesi, ma anche e soprattutto la cronaca precedente, ci ha dato notizie di fatti purtroppo gravi e a volte che si sono conclusi con la morte del minore e ciò per un tipo di disattenzione che a volte è ricollegabile al ritmo frenetico della vita moderna in ragione del quale il genitore (uomo o donna che sia) dimentica il proprio figlio in auto, auto con i dispositivi autobloccanti; minori di uno, due o tre anni, legati al seggiolino, come deve essere secondo le norme del codice della strada, e lasciati abbandonati al sole in condizioni dove la temperatura va via via elevandosi all'interno dell'auto.
In alcuni casi si è arrivati in tempo per riuscire a salvare il minore, in altri casi no. È evidente che poi ne nascono dei drammi rilevanti, perché non ci vuole molto per nessuno di noi a capire cosa vuol dire per un genitore trovarsi in questa situazione e aver commesso una siffatta omissione.
Dobbiamo anche dire che, laddove si sono verificati dei processi, tendenzialmente il giudice non ha potuto che riconoscere lo stato di confusione e, quindi, di non responsabilità del genitore in quello specifico momento, ma rimane, tuttavia, la gravità di un fatto che non è cancellato da una pena o da un'assoluzione.
Dato che non serve molto per cercare di evitare questo problema, perché il problema può essere ovviato facilmente con l'installazione di un normalissimo avviso acustico che possa dare atto della presenza, sia quando il bambino è fermo e legato nel suo seggiolino, sia quando si esce dall'auto e risulta la presenza di una persona al suo interno, pensiamo che la cosa sia oltremodo meritevole di una soluzione legislativa. Ci saremmo potuti aspettare dai produttori di auto, che ormai le hanno accessoriate in tutti i modi, che intervenissero anche con un dispositivo di questo genere già indipendentemente dall'obbligatorietà della legge, ma ciò, ad oggi, non è accaduto.
Pensiamo che non sia male che proprio dalla regione Emilia-Romagna, che ha registrato, tra l'altro, almeno uno degli episodi luttuosi, ma anche da altre regioni, venga questa sollecitazione al Parlamento, tra l'altro tenendo presente che potrebbe essere una norma che potrebbe essere approvata in poche ore dal Parlamento, perché pensiamo che su questo tema non vi sia differenza tra gruppi parlamentari o tra posizioni politiche.
Proprio in ragione di questo, pensiamo che la proposta di legge oggi, presentata alle Camere, possa avere un suo significato di sollecitazione ulteriore al Parlamento a legiferare in tal senso.
Ci riferiamo all'ordine del giorno a prima firma, se non erriamo, della collega Marchetti, ma non dateci bacchettate se sbagliamo il primo firmatario. Un po’ tutte le regioni, i comuni e in passato le province si attivano, durante il periodo estivo, per la campagna di non abbandonare i cani. A noi pare che sia oltremodo esatto questo ordine del giorno che mira ad attivarci per una campagna di sensibilizzazione sull'installazione di questi dispositivi acustici proprio perché riteniamo che, con tutto il rispetto fondato e fondamentale per i cani – il nostro amore per gli animali è acclarato – pensiamo sia altrettanto giusto occuparsi delle persone, soprattutto di quelle persone che purtroppo non hanno un mezzo, nel caso di specie, per riuscire a provvedere a se stesse per mettersi in salvo.
Senza volerla fare troppo lunga, anche perché il tema è stato discusso ampiamente in commissione regionale, riteniamo che l'atto di oggi sia oltremodo significativo se verrà approvato anche al fine di sollecitare un po’ tutti i gruppi parlamentari a introdurre questa modifica nel codice della strada.
Dobbiamo aggiungere, per la verità, che su un altro argomento – forse anche l'idea di prevedere l'obbligatorietà dell'utilizzo del caschetto per i minori almeno fino a sedici anni che utilizzano il velocipede o la bicicletta non è male.
Ci pare che potrebbe essere significativo, perché anche in questo caso inizia a esservi un numero di incidenti, un utilizzo del mezzo ormai anche su piste ciclabili e quant'altro che una volta non c'erano e che quindi porta a un incremento dell'utilizzo della bicicletta, che pensiamo dovrebbe essere, anche questo, un tema di nostra attenzione. Sono cose che hanno un costo economico poco rilevante per chi si vede necessitato ad adempiere alla norma di legge, ma nel compenso hanno da una parte una grande gratificazione morale per evitare situazioni peggiori e dall'altra dei costi sanitari molto più bassi.
Non dimentichiamoci che da queste vicende nascono dei riflessi di ordine sanitario e medico che si spalmano sulla collettività generale.


RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
La legge n. 196 del 2009, all'articolo 17, richiede di corredare i disegni di legge alle Camere di iniziativa regionale della relazione tecnica predisposta dai proponenti, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.
La proposta di legge in oggetto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e non necessita, quindi, di una norma finanziaria, così come evidenziato dalla presente relazione tecnica.
L'articolo 1 intende modificare l'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Si prevede l'introduzione di un dispositivo acustico di allarme che si attivi quando la cintura di sicurezza del seggiolino per il bambino è allacciata e l'autoveicolo è a motore spento.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, è chiamato a stabilire le caratteristiche tecniche del dispositivo acustico di allarme.
L'articolo 2 è anch'esso senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato poiché relativo al termine di decorrenza dell'applicazione della norma e al divieto d'immissione in circolazione di autoveicoli privi del dispositivo acustico di allarme.
Le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e non occorre quindi una norma di copertura finanziaria.




PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), devono essere muniti di un apposito dispositivo acustico di allarme, il cui funzionamento si attiva sia quando la cintura di sicurezza del seggiolino per i bambini è allacciata e l'autoveicolo è a motore spento, sia quando è innestato il sistema del meccanismo di chiusura ad azionamento meccanico o elettrico dell'autoveicolo stesso».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche del dispositivo acustico di allarme previsto dal comma 1-bis dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
Art. 2.
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 non possono più essere immessi in circolazione autoveicoli, come individuati dall'articolo 1, privi del dispositivo acustico di allarme previsto dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 1.