CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
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In Italia la Corte Suprema di Cassazione è al vertice della
giurisdizione ordinaria; tra le principali funzioni che le sono attribuite dalla
legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12
(art. 65) vi è quella di assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme
interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il
rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni". Una delle
caratteristiche fondamentali della sua missione essenzialmente nomofilattica
ed unificatrice, finalizzata ad assicurare la certezza nell'interpretazione
della legge (oltre ad emettere sentenze di terzo grado) è costituita dal fatto
che, in linea di principio, le disposizioni in vigore non consentono alla
Corte di Cassazione di conoscere dei fatti di una causa salvo quando essi
risultino dagli atti già acquisiti nel procedimento nelle fasi che precedono
il processo e soltanto nella misura in cui sia necessario conoscerli per
valutare i rimedi che la legge permette di utilizzare per motivare un ricorso
presso la Corte stessa.
Il ricorso in Cassazione può essere presentato avverso i
provvedimenti emessi dai giudici ordinari nel grado di appello o nel grado
unico: i motivi esposti per sostenere il ricorso possono essere, in materia
civile, la violazione del diritto materiale (errores in iudicando) o
procedurale (errores in procedendo), i vizi della motivazione (mancanza,
insufficienza o contraddizione) della sentenza impugnata; o, ancora, i motivi
relativi alla giurisdizione. Un regime simile è previsto per il ricorso in
Cassazione in materia penale.
Quando la Corte rileva uno dei vizi summenzionati, ha il
potere-dovere non soltanto di cassare la decisione del giudice del grado
inferiore, ma anche di enunciare il principio di diritto che il provvedimento
impugnato dovrà osservare: principio cui anche il giudice del rinvio non
potrà fare a meno di conformarsi quando procederà al riesame dei fatti
relativi alla causa. I principi stabiliti dalla Corte di Cassazione non sono,
invece, vincolanti per i giudici, in generale, quando questi devono decidere
cause diverse, rispetto alle quali la decisione della Corte Suprema può
comunque considerarsi un "precedente" influente. In realtà, i
giudici delle giurisdizioni inferiori si conformano alle decisioni della
Corte di Cassazione nella maggioranza dei casi.
Non è necessaria alcuna autorizzazione speciale per presentare un
ricorso innanzi alla Corte Suprema.
Secondo l'articolo 111 della Costituzione ogni cittadino può
ricorrere alla Corte di Cassazione per violazione di legge contro qualunque
provvedimento dell'autorità giudiziaria, senza dover esperire alcun appello
in materia civile o penale, o contro qualunque provvedimento che limiti la
libertà
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CASSAZIONE
CIVILE SEZIONI UNITE
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Sentenza n.
12324 del 15/06/2016 Sanzioni
amministrative
RITARDATO
PAGAMENTO – INTERESSI MORATORI INFRASEMESTRALI MATURATI ANTERIORMENTE ALLA
SCADENZA DEL PRIMO SEMESTRE – DEBENZA.
In tema di sanzioni amministrative, in caso di
ritardato pagamento sono dovuti gli interessi moratori infrasemestrali nel
periodo tra la scadenza dell’obbligo di pagare la sanzione e la data di
effettivo pagamento, avvenuto prima della maturazione, al termine del primo
semestre, della maggiorazione di cui all’art. 27, comma 6, della l. n. 689
del 1981.
Presidente: G. Canzio
Relatore: P. D’Ascola
scarica pdf12324_06_2016 (294 Kb)12324 |
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QUESTIONI DECISE |
QUESTIONI PENDENTI |
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Responsabilità
civile – circolazione stradale – condizioni di applicabilità – con
riferimento alla sosta di veicolo sottoposto al regime dell’assicurazione
obbligatoria
Inserito il:
21/01/2015
Contrasto
Maggiori dettagli
Udienza del: 24/02/2015
Relatore: Ambrosio
Ordinanza di rimessione: Dalla II Sezione ord.
interlocutoria n. 5053 del 2014
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Sentenza n.
39131 ud. 24/11/2015 - deposito del 21/09/2016 Indagini preliminari
INDAGINI
PRELIMINARI – ARRESTO IN FLAGRANZA – CONDIZIONI - STATO DI FLAGRANZA -
INFORMAZIONI DA PARTE DELLA VITTIMA O DI TERZI ASSUNTE NELLA IMMEDIATEZZA DEL
FATTO – POSSIBILITÀ – ESCLUSIONE.
Le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione hanno
affermato che non può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di
informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto.
Presidente: G. Santacroce
Relatore: P. D'Avigo
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Sentenza n.
15453 ud. 29/01/2016 - deposito del 13/04/2016 Misure cautelari
REALI -
SEQUESTRO PREVENTIVO – IN GENERE – SEQUESTRO PREVENTIVO D’URGENZA
D’INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA – OBBLIGO DELL’AVVISO EX ART. 114
DISP. ATT. COD. PROC. PEN. – APPLICABILITÀ – ESCLUSIONE.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno
stabilito che, in caso di sequestro preventivo disposto di iniziativa della
polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 321 bis cod. proc. pen., non sussiste
obbligo di dare avviso all’indagato presente al compimento dell’atto della
facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att.
cod. proc. pen.
Presidente: G. Canzio
Relatore: S. Amoresano
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Sentenza n.
13681 ud. 25/02/2016 - deposito del 06/04/2016 Circolazione stradale
CIRCOLAZIONE STRADALE
(NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE GUIDA IN STATO DI
EBBREZZA - DA ALCOOL - NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO -
APPLICABILITÀ – CONDIZIONI - SOGLIE DI RILEVANZA PENALE DEL FATTO - RILEVANZA
- ESCLUSIONE.
Le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione,
enunciando numerosi principi di diritto relativi alla causa di non punibilità
per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen.,
hanno affermato che detta causa di non punibilità è compatibile con il reato
di guida in stato di ebbrezza, caratterizzato dalla presenza di soglie di
punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di
tassi alcolemici accertati.
Presidente: G. Canzio
Relatore: R.M. Blaiotta
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Sentenza n.
13682 ud. 25/02/2016 - deposito del 06/04/2016 Circolazione stradale
CIRCOLAZIONE
STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE RIFIUTO DI
SOTTOPORSI ALL’ACCERTAMENTO ALCOOLIMETRICO - NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE
TENUITÀ DEL FATTO – APPLICABILITÀ.
Con sentenza depositata il 6 aprile 2016, le Sezioni
Unite Penali della Corte di cassazione hanno affermato che la causa di non
punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod.
pen., è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento
alcoolimetrico, previsto dall’art. 186, comma 7, cod. strada.
Presidente: G. Canzio
Relatore: R.M. Blaiotta
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QUESTIONI DECISE |
QUESTIONI PENDENTI |
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Numero Registro Generale: 19089/2015
Se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia compatibile con il reato di guida in stato di ebbrezza. Inserito il:08/01/2016 Maggiori dettagli Riferimenti Normativi:Cod. pen., artt. 2, quarto comma, e 131-bis; cod. proc. pen. artt. 129, comma 1, 609, comma 2, e 620, comma 1, lett. l); d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. b) e c). Udienza del: 25/02/2016 Relatore: M. R. Blaiotta Soluzione: Affermativa. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che: -l'art . 131-bis cod. pen. si applica ad ogni fattispecie criminosa, nella sussistenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma; -il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento; -alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge; -la inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la deducibilità e la rilevabilità di ufficio della suddetta causa di non punibilità; -per contro, nei soli procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione per fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 131-bis cod. pen., la relativa questione (in forza dell'art. 2, quarto comma, cod. pen.) è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod . proc . pen .; - la Corte di cassazione, se riconosce la sussistenza della suddetta causa di non punibilità, la dichiara anche d'ufficio ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell'art. 620, comma 1 lett. l) cod. proc. pen. Ordinanza di rimessione: 49824/2015 scarica pdf Tushaj_49824_2015 (6152 Kb) |
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Numero Registro Generale: 21513/2015 Ricorrente: COCCIMIGLIO
Se la causa di
non punibilità per particolare tenuità del fatto sia compatibile con il reato
di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolometrico.
Inserito il:08/01/2016
Maggiori dettagli
Riferimenti Normativi:Cod. pen., art. 131-bis; d.lgs.
30 aprile 1992, n. 285, art. 186 comma 7.
Udienza del: 25/02/2016
Relatore: R. M. Blaiotta
Soluzione: Affermativa (v. anche Informazione
provvisoria n. 4/2016)
Ordinanza di rimessione: 49825/2015
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rivolto soprattutto ad operatori di Polizia che vogliono tenersi costantemente aggiornati