sabato 1 ottobre 2016

Le Sentenze della Sezione Unite (recenti di rilievo), già decise e pendenti


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
In Italia la Corte Suprema di Cassazione è al vertice della giurisdizione ordinaria; tra le principali funzioni che le sono attribuite dalla legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) vi è quella di assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni". Una delle caratteristiche fondamentali della sua missione essenzialmente nomofilattica ed unificatrice, finalizzata ad assicurare la certezza nell'interpretazione della legge (oltre ad emettere sentenze di terzo grado) è costituita dal fatto che, in linea di principio, le disposizioni in vigore non consentono alla Corte di Cassazione di conoscere dei fatti di una causa salvo quando essi risultino dagli atti già acquisiti nel procedimento nelle fasi che precedono il processo e soltanto nella misura in cui sia necessario conoscerli per valutare i rimedi che la legge permette di utilizzare per motivare un ricorso presso la Corte stessa.
Il ricorso in Cassazione può essere presentato avverso i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nel grado di appello o nel grado unico: i motivi esposti per sostenere il ricorso possono essere, in materia civile, la violazione del diritto materiale (errores in iudicando) o procedurale (errores in procedendo), i vizi della motivazione (mancanza, insufficienza o contraddizione) della sentenza impugnata; o, ancora, i motivi relativi alla giurisdizione. Un regime simile è previsto per il ricorso in Cassazione in materia penale.
Quando la Corte rileva uno dei vizi summenzionati, ha il potere-dovere non soltanto di cassare la decisione del giudice del grado inferiore, ma anche di enunciare il principio di diritto che il provvedimento impugnato dovrà osservare: principio cui anche il giudice del rinvio non potrà fare a meno di conformarsi quando procederà al riesame dei fatti relativi alla causa. I principi stabiliti dalla Corte di Cassazione non sono, invece, vincolanti per i giudici, in generale, quando questi devono decidere cause diverse, rispetto alle quali la decisione della Corte Suprema può comunque considerarsi un "precedente" influente. In realtà, i giudici delle giurisdizioni inferiori si conformano alle decisioni della Corte di Cassazione nella maggioranza dei casi.
Non è necessaria alcuna autorizzazione speciale per presentare un ricorso innanzi alla Corte Suprema.
Secondo l'articolo 111 della Costituzione ogni cittadino può ricorrere alla Corte di Cassazione per violazione di legge contro qualunque provvedimento dell'autorità giudiziaria, senza dover esperire alcun appello in materia civile o penale, o contro qualunque provvedimento che limiti la libertà
CASSAZIONE CIVILE SEZIONI UNITE

Sentenza n. 12324 del 15/06/2016          Sanzioni amministrative            
RITARDATO PAGAMENTO – INTERESSI MORATORI INFRASEMESTRALI MATURATI ANTERIORMENTE ALLA SCADENZA DEL PRIMO SEMESTRE – DEBENZA.

In tema di sanzioni amministrative, in caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi moratori infrasemestrali nel periodo tra la scadenza dell’obbligo di pagare la sanzione e la data di effettivo pagamento, avvenuto prima della maturazione, al termine del primo semestre, della maggiorazione di cui all’art. 27, comma 6, della l. n. 689 del 1981.

Presidente: G. Canzio

Relatore: P. D’Ascola

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QUESTIONI DECISE

QUESTIONI PENDENTI

 

Responsabilità civile – circolazione stradale – condizioni di applicabilità – con riferimento alla sosta di veicolo sottoposto al regime dell’assicurazione obbligatoria
Inserito il: 21/01/2015

Contrasto
Maggiori dettagli

Udienza del: 24/02/2015

Relatore: Ambrosio

Ordinanza di rimessione: Dalla II Sezione ord. interlocutoria n. 5053 del 2014

CASSAZIONE PENALE SEZIONI UNITE

Sentenza n. 39131 ud. 24/11/2015 - deposito del 21/09/2016    Indagini preliminari     
INDAGINI PRELIMINARI – ARRESTO IN FLAGRANZA – CONDIZIONI - STATO DI FLAGRANZA - INFORMAZIONI DA PARTE DELLA VITTIMA O DI TERZI ASSUNTE NELLA IMMEDIATEZZA DEL FATTO – POSSIBILITÀ – ESCLUSIONE.

Le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione hanno affermato che non può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto.

Presidente: G. Santacroce

Relatore: P. D'Avigo




Sentenza n. 15453 ud. 29/01/2016 - deposito del 13/04/2016    Misure cautelari            
REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO – IN GENERE – SEQUESTRO PREVENTIVO D’URGENZA D’INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA – OBBLIGO DELL’AVVISO EX ART. 114 DISP. ATT. COD. PROC. PEN. – APPLICABILITÀ – ESCLUSIONE.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che, in caso di sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 321 bis cod. proc. pen., non sussiste obbligo di dare avviso all’indagato presente al compimento dell’atto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

Presidente: G. Canzio

Relatore: S. Amoresano


Sentenza n. 13681 ud. 25/02/2016 - deposito del 06/04/2016    Circolazione stradale   
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - APPLICABILITÀ – CONDIZIONI - SOGLIE DI RILEVANZA PENALE DEL FATTO - RILEVANZA - ESCLUSIONE.

Le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione, enunciando numerosi principi di diritto relativi alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., hanno affermato che detta causa di non punibilità è compatibile con il reato di guida in stato di ebbrezza, caratterizzato dalla presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati.

Presidente: G. Canzio

Relatore: R.M. Blaiotta


Sentenza n. 13682 ud. 25/02/2016 - deposito del 06/04/2016    Circolazione stradale   
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL’ACCERTAMENTO ALCOOLIMETRICO - NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO – APPLICABILITÀ.


Con sentenza depositata il 6 aprile 2016, le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione hanno affermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, previsto dall’art. 186, comma 7, cod. strada.

Presidente: G. Canzio

Relatore: R.M. Blaiotta

QUESTIONI DECISE

QUESTIONI PENDENTI

 

 

Numero Registro Generale: 19089/2015  

Se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia compatibile con il reato di guida in stato di ebbrezza.
Inserito il:08/01/2016
Maggiori dettagli

Riferimenti Normativi:Cod. pen., artt. 2, quarto comma, e 131-bis; cod. proc. pen. artt. 129, comma 1, 609, comma 2, e 620, comma 1, lett. l); d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. b) e c).

Udienza del: 25/02/2016

Relatore: M. R. Blaiotta

Soluzione: Affermativa. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che: -l'art . 131-bis cod. pen. si applica ad ogni fattispecie criminosa, nella sussistenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma; -il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento; -alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge; -la inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la deducibilità e la rilevabilità di ufficio della suddetta causa di non punibilità; -per contro, nei soli procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione per fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 131-bis cod. pen., la relativa questione (in forza dell'art. 2, quarto comma, cod. pen.) è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod . proc . pen .; - la Corte di cassazione, se riconosce la sussistenza della suddetta causa di non punibilità, la dichiara anche d'ufficio ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell'art. 620, comma 1 lett. l) cod. proc. pen.

Ordinanza di rimessione: 49824/2015

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Numero Registro Generale: 21513/2015      Ricorrente: COCCIMIGLIO
Se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolometrico.
Inserito il:08/01/2016
Maggiori dettagli
Riferimenti Normativi:Cod. pen., art. 131-bis; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186 comma 7.
Udienza del: 25/02/2016
Relatore: R. M. Blaiotta
Soluzione: Affermativa (v. anche Informazione provvisoria n. 4/2016)
Ordinanza di rimessione: 49825/2015