lunedì 4 luglio 2016

Rifiuto acoltest e raddoppio sanzione accessoria : non si applica il raddoppio se il veicolo appartiene a terzi

"Invero al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza, disciplinato dal comma settimo dell'art. 186 cod. strada non si applica la previsione di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c) nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata allorquando il veicolo condotto dall'imputato appartenga a persona estranea al reato (Sez IV 24.3.2015, P.G. in proc.Vaglia, rv. 263277; 29.10.2015, Bordin n.265024), essendo stato ritenuto che il rinvio operato dall'art.186 co. 7 al trattamento sanzionatorio previsto dal comma 2 lett.c) si riferisce alla sola pena principale, tenuto conto del fatto che la previsione del rifiuto ha una propria disciplina sulle conseguenze in punto a sanzione amministrativa accessoria della patente di guida nell'ambito di una forbice di applicazione (da sei mesi a due anni) del tutto autonoma rispetto a quella indicata al secondo comma della stessa disposizione.
6. Conseguentemente in accoglimento del secondo motivo di ricorso i e trattandosi di annullamento che non consente alcuna discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione amministrativa accessoria da applicare, trattandosi di mero raddoppio della sanzione originariamente applicata, la Corte può procedere officiosamente a ripristinare la sanzione"


Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.27053 del 01/07/2016, udienza del 14/04/2016, depositata il 1 luglio 2016