venerdì 3 giugno 2016

Ordinanza Sindacale: Non ricorre la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p.....

ATTI AMMINISTRATIVI: Ordinanze contingibili e urgenti.
Non ricorre la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. nella ipotesi in cui il provvedimento amministrativo violato, in questo caso l'ordinanza sindacale di cui alla contestazione, difettando dei requisiti di legittimità, in quanto emesso da autorità amministrativa privo di legittimazione a farlo (per vizio della competenza) debba essere incidentalmente disapplicato in sede penale.
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Nel caso in esame ricorre l'ipotesi di condotta caratterizzata dalla l'inosservanza di ordinanza della pubblica amministrazione nello specifico sanzionata in via amministrativa, in particolare ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 ed 1-bis, d.lgs. 18.08.2000, n. 267, cit., di guisa che, anche per tale ragione, non è ravvisabile nella concreta fattispecie in scrutinio la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen., figura di reato quest'ultima applicabile ove vengano in considerazione provvedimenti adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa.
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1. Il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, con sentenza pronunciata il 07.06.2013, condannava alla pena di duecento euro di ammenda ciascuno Bo.Fa.Gi., Bo.Di. e Bo.Vi., accusati del reato di cui all'art. 650 c.p. perché, quali amministratori delle aziende agricole meglio indicate in atti, non ottemperavamo all'ordinanza con la quale il Sindaco di Monterosso Grana, per ragioni di igiene e sanità pubblica, in data 29.12.2009, aveva imposto di contenere il numero dei bovini all'interno della loro stalla nel numero di 85; fatti accertati il 15.04.2011.
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3.1 L'ordinanza sindacale che si assume violata da parte del giudice di merito si appalesa all'evidenza illegittima, giacché adottata dal sindaco e non dal funzionario amministrativo, figura apicale del settore municipale competente, come previsto ed imposto dal d.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali delle leggi comunali e provinciali, art. 107, co. 3, lett. f) co. 5., disciplina, quella appena richiamata, che consente al Sindaco l'adozione di ordinanze esclusivamente di natura contingibile ed urgente, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
Su questa premessa poggia quindi la conclusione del sillogismo decisionale secondo cui non ricorre la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. nella ipotesi in cui il provvedimento amministrativo violato, in questo caso l'ordinanza sindacale di cui alla contestazione, difettando dei requisiti di legittimità, in quanto emesso da autorità amministrativa privo di legittimazione a farlo (per vizio della competenza) debba essere incidentalmente disapplicato in sede penale (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11448 del 07/02/2012, Rv. 252916).
3.2 Ritiene il Collegio inoltre, per completezza motivazionale, di rilevare altresì, essendogli consentito di ufficio la valutazione circa la sussistenza o meno del reato comunque contestato difensivamente, che nel caso in esame ricorre l'ipotesi di condotta caratterizzata dalla l'inosservanza di ordinanza della pubblica amministrazione nello specifico sanzionata in via amministrativa, in particolare ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 ed 1-bis, d.lgs. 18.08.2000, n. 267, cit., di guisa che, anche per tale ragione, non è ravvisabile nella concreta fattispecie in scrutinio la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen., figura di reato quest'ultima applicabile ove vengano in considerazione provvedimenti adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa.
Resta invece estranea alla sfera di applicazione di tale norma penale l'inottemperanza ad ordinanze municipali, ancorché concernenti la materia dell'igiene pubblica, se volte le stesse a dare applicazione, come nel caso in esame, a leggi o regolamenti che prevedono per detta violazione specifica sanzione amministrativa (Cass., Sez. 1, n. 1200 del 15/11/2012, Rv. 254247; Cass., 7883/2007) e questo in applicazione del principio di specialità di cui all'art. 9 l. 24.11.1981, n. 689 (cfr. Cass., sez. I, 14.10.2015, ric. Abagnale) (Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza 19.04.2016 n. 15993).