Inapplicabile, ad oggi, l’art. 201, comma 1-bis, lettera g) bis, del C.d.S.
(Palermo, 2016-06-29)
La Legge di Stabilità
2016, modificando l'art. 201, comma 1-bis, C.d.S., ha introdotto nuove ipotesi
nelle quali è consentito l'accertamento da remoto delle infrazioni,
cioè senza contestazione immediata:
·
mancanza di revisione (art. 80);
·
mancanza di copertura assicurativa (art.
193);
·
sovraccarico dei veicoli (art. 167).
Il comma inserito nel codice
a cui si fa riferimento è quello evidenziato in rosso sotto riportato:
Notificazione delle violazioni
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente
contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione
e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato
all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si
tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di
targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici
registri alla data dell'accertamento. Nel
caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del
veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del
verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo
domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore
od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla
commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi
entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o
nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre
indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la
pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione.
Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro
trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando la violazione sia
stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere
notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro cento
giorni dall’accertamento della violazione.
Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro
trecentosessanta giorni dall’accertamento.
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei
seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati
sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo
lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il
semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del
trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di
appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia
stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione
dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo é a
distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato
in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g)
rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato,
alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi
previsti dall’articolo 17, comma 133-bis,
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e
12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214,
per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento; ( Lettera così sostituita dall'art. 1, c. 597, della legge
28.12.2015 n. 208)
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui
al comma 1-bis nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale
notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che
hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle
lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza
degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante
rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero
approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.Tali strumenti
devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui
all’articolo 12, comma 1.
1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui
al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza
degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante
dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il
funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere
gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12,
comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati
solo sui tratti di strada individuati
dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al
periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e
delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.
2. Qualora la residenza, la dimora o
il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano
noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto, e
si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.
2-bis Le informazioni utili ai fini della notifica del
verbale all’effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono
essere assunte anche all’Anagrafe tributaria.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art.
12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha
accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura
civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a
mezzo del servizio postale. Nelle
medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione,
sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di
circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente
eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto,
risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli
istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri. o dal P.R.A. o
dalla patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi
è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a
cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto
di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito
nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla
circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal
pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il
veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con
decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede
interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario
del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il
responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo
stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle
condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o
l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario,
si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della
procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono
sospesi i termini per la notifica.
Il Ministero dei
trasporti, giustamente, ci ricorda (e non potrebbe fare altrimenti) che “per
l'assenza di dispositivi automatici approvati come sopra accennato è possibile
accertare la violazione di cui all’ art. 80, comma 14, solo ed esclusivamente
attuando la procedura di accertamento con contestazione immediata, procedura
questa necessaria per poi, a seconda delle situazioni, applicare l'iter dell'
art. 180, comma 8, sopra citato. Allo
stato attuale non risulta approvato, ovvero omologato, alcun dispositivo
funzionante in modalità automatica per l' accertamento della omessa
revisione del veicolo circolante. Inoltre, come conseguenza logica, non
appare neppure regolare l'adozione della procedura adottata ai sensi
dell'art.180 del Codice della strada, che al comma 8,
prevede: "Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito
dell'autorità di presentarsi, entro
il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire
informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle
violazioni amministrative previste dal presente
codice, ..... Omissis ..... ", in quanto, proprio per
l'assenza di dispositivi automatici approvati come sopra accennato è
possibile accertare la violazione di cui all’ art. 80, comma 14, solo ed
esclusivamente attuando la procedura di accertamento con contestazione
immediata, procedura questa necessaria per poi, a seconda delle situazioni,
applicare l'iter dell' art. 180, comma 8, sopra citato”. (v. parere MIT Prot.
3311 del 03/06/2016)
Tutto questo cosa vuol
dire?
Vuol dire che dobbiamo
dimenticarci di questa nuova modifica normativa (fino a quando non sarà
approvato ovvero omologato un nuovo apparecchio) e che dovremo far finta che
quel comma, ad oggi, non esista,
continuando a fare quanto abbiamo fatto
fino ad oggi.
A questo punto la
domanda che sorge spontanea è: “che
motivo c’era di andare a fare questa modifica normativa se poi sul piano
prettamente pratico la norma è inapplicabile per gli operatori di Polizia
stradale?”
Probabilmente, in cantiere ci sono nuove apparecchiature di
rilevamento (si parla anche di autovelox), in attesa di approvazione ovvero di
omologazione del Ministero, che potranno rendere finalmente operativo questo
comma (vedi
articolo), ma ad oggi non è dato sapere.
A completamento di
quanto detto sopra, va detto che il DISEGNO
DI LEGGE DI STABILITA' 2015, aveva anche previsto un’ulteriore procedura a
completamento della procedura “de quo”, purtroppo non andata in porto, come per
es. l’introduzione del “g-ter)” e "1-quinquies” nell’art. 201, comma 1
bis, del C.d.S., e tanto altro ancora.
Ma la storia non è
fatta con i se o con i ma e non bisogna,
quindi, arrampicarsi sugli specchi
per rendere operativa
una procedura che operativa non è.
Mario Serio
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