mercoledì 29 giugno 2016

Omessa Revisione: E’ una bufala l’accertamento da Remoto





Inapplicabile, ad oggi, l’art. 201, comma 1-bis, lettera g) bis, del C.d.S.

(Palermo, 2016-06-29)
La Legge di Stabilità 2016, modificando l'art. 201, comma 1-bis, C.d.S., ha introdotto nuove ipotesi nelle quali è consentito l'accertamento da remoto delle infrazioni, cioè senza contestazione immediata:
·         mancanza di revisione (art. 80);
·         mancanza di copertura assicurativa (art. 193);
·         sovraccarico dei veicoli (art. 167).
Il comma inserito nel codice a cui si fa riferimento è quello evidenziato in rosso sotto riportato:
Notificazione delle violazioni

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro cento giorni dall’accertamento della violazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento.
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo é a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
 g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167,   170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento; ( Lettera così sostituita dall'art. 1, c. 597, della legge 28.12.2015 n. 208)
                        1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.
                        1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada  individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.
                        2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto, e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.
2-bis Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all’effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche all’Anagrafe tributaria.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.

Il Ministero dei trasporti, giustamente, ci ricorda (e non potrebbe fare altrimenti) che “per l'assenza di dispositivi automatici approvati come sopra accennato è possibile accertare la violazione di cui all’ art. 80, comma 14, solo ed esclusivamente attuando la procedura di accertamento con contestazione immediata, procedura questa necessaria per poi, a seconda delle situazioni, applicare l'iter dell' art. 180, comma 8, sopra citato. Allo stato attuale non risulta approvato, ovvero omologato, alcun dispositivo funzionante in modalità automatica per l' accertamento della omessa revisione del veicolo circolante. Inoltre, come conseguenza logica, non appare neppure regolare  l'adozione della procedura adottata ai sensi dell'art.180 del Codice della strada, che al comma 8, prevede: "Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, ..... Omissis ..... ", in quanto, proprio per l'assenza di dispositivi automatici approvati come sopra accennato è possibile accertare la violazione di cui all’ art. 80, comma 14, solo ed esclusivamente attuando la procedura di accertamento con contestazione immediata, procedura questa necessaria per poi, a seconda delle situazioni, applicare l'iter dell' art. 180, comma 8, sopra citato”.  (v. parere MIT Prot. 3311 del 03/06/2016)
Tutto questo cosa vuol dire?
Vuol dire che dobbiamo dimenticarci di questa nuova modifica normativa (fino a quando non sarà approvato ovvero omologato un nuovo apparecchio) e che dovremo far finta che quel comma, ad oggi,  non esista, continuando  a fare quanto abbiamo fatto fino ad oggi.
A questo punto la domanda che sorge spontanea è:  “che motivo c’era di andare a fare questa modifica normativa se poi sul piano prettamente pratico la norma è inapplicabile per gli operatori di Polizia stradale?”
Probabilmente,  in cantiere ci sono nuove apparecchiature di rilevamento (si parla anche di autovelox),  in attesa di approvazione ovvero di omologazione del Ministero, che potranno rendere finalmente operativo questo comma (vedi articolo), ma ad oggi non è dato sapere.
A completamento di quanto detto sopra,  va detto che il DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2015, aveva anche previsto un’ulteriore procedura a completamento della procedura “de quo”, purtroppo non andata in porto, come per es. l’introduzione del “g-ter)” e "1-quinquies” nell’art. 201, comma 1 bis, del C.d.S., e tanto altro ancora.
Ma la storia non è fatta con i se o con i  ma e non bisogna, quindi,  arrampicarsi sugli specchi
per rendere operativa una procedura che operativa non è.

Mario Serio
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