N. 02416/2016REG.PROV.COLL.
N. 01239/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2016,
proposto dal Ministero dell’Interno.e dall’U.T.G.-Prefettura di Torino,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
La signora Ro. Vo. R.., rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Giannone;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Piemonte, Sez. II, n.
1415/2015, resa tra le parti, concernente la revoca della patente di
guida;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora Rosalba Vottero Reis;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio
2016 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l'avvocato dello Stato
Maria Vittoria Lumetti e l’avvocato Isabella Giannone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto n. 38941 del 14 maggio 2015, il Prefetto
di Torino ha disposto che l’appellata non può conseguire una nuova
patente di guida prima di tre anni, a decorrere dalla data in cui è
divenuta irrevocabile la sentenza penale prevista dall’art. 219, comma 3
ter, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
In punto di fatto, ella in data 4 maggio 2011, mentre
era alla guida di un’auto, ha perso i sensi ed è uscita dalla sede
stradale, terminando la corsa su un fossato laterale e urtando un muro
di cemento, rimanendo illesa.
A seguito del controllo del tasso alcol emico, il
Comando della stazione dei Carabinieri di Mathi ha rilevato la
violazione dell’art. 186, comma 2, lettera c), del codice della strada,
poiché era risultato l’uso di sostanze alcoliche, con valore di 3,40
grammi per litro, superiore alla soglia di 1,50.
La patente (rilasciata nel 1979) è stata
conseguentemente ritirata e trasmessa alla Prefettura di Torino, con la
conseguente sospensione per il periodo di un anno, ai sensi dell’art.
186, commi 8 e 9, del codice della strada.
Sottoposta a nuova visita medica, l’interessata è stata nuovamente ritenuta idonea per conseguire la patente di guida.
Avverso il decreto di sospensione, ella ha proposto
ricorso al giudice di pace di Ciriè, che ha accolto il ricorso ed ha
disposto la sospensione in data 18 gennaio 2012.
A seguito della sottoposizione a processo penale, il
Tribunale di Torino – sezione distaccata di Ciriè ha condannato
l’interessata alla pena di mesi quattro di arresto ed euro mille di
ammenda, col beneficio della sospensione condizionale della pena, ed ha
disposto le sanzioni amministrative accessorie della confisca dell’auto e
della revoca della patente, ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera
c), e lettera 2 bis, del codice della strada.
A seguito della reiezione del successivo ricorso per
cassazione, la sentenza del Tribunale di Torino è divenuta irrevocabile
il 28 gennaio 2015.
2. Il provvedimento impugnato in primo grado – emesso
il 3 giugno 2015 – ha disposto la revoca della patente ed ha disposto
che l’appellata «non può conseguire una nuova patente di guida prima di
tre anni a decorrere dalla data di irrevocabilità» della sentenza
penale, cioè dal 28 gennaio 2015.
3. Col ricorso di primo grado n. 1239 del 2016
(proposto al TAR per il Piemonte), l’interessata ha impugnato l’atto del
Prefetto emesso il 3 giugno 2015, chiedendone l’annullamento.
4. Il TAR, con la sentenza n. 1415 del 2015, ha accolto il ricorso ed ha compensato le spese del giudizio.
In particolare, il TAR ha ritenuto fondata la censura
di violazione dell’art. 219, comma 3 ter, del codice della strada,
poiché il Prefetto . anziché emanare il decreto del 23 giugno 2011 di
sospensione della patente per »guida in stato di ebbrezza» - avrebbe
dovuto subito constatare la fattispecie di «causazione di incidente a
seguito della guida in stato di grave ebbrezza), ai sensi dell’art. 186,
comma 2 bis, e dunque revocare la patente, senza aspettare l’esito del
processo penale.
Nel richiamare la relazione di data 3 agosto 2010
dell’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, il
TAR ha affermato che per «data di accertamento del reato» si dovrebbe
intendere quella di «contestazione della violazione da parte dell’Organo
accertatore», e dunque nella specie quella di contestazione da parte
del Comando dei Carabinieri di Mathi, sicché – poiché la data di
accertamento del fatto sarebbe quella del 20 maggio 2011 – il Prefetto
avrebbe errato nell’affermare che il dies a quo è quello del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
5. Con l’appello in esame, il Ministero dell’Interno e
la Prefettura di Torino hanno chiesto che, in riforma della sentenza
del TAR, il ricorso di primo grado sia respinto.
Le Amministrazioni hanno lamentato la violazione
dell’art. 224, comma 2, del codice della strada, in relazione all’art.
186, comma 2, lettera c), e comma 2 bis del medesimo codice, ed hanno
chiesto che sia affermato il principio per il quale il termine di tre
anni, previsto dall’art. 219, comma 3 ter del codice della strada,
comincia a decorrere dalla data di comunicazione della sentenza o del
decreto di condanna penale irrevocabile.
L’appellata si è costituita nel corso dell’udienza di
discussione, con il consenso del difensore della Amministrazione
appellante, ed ha chiesto il rigetto del gravame.
All’esito dell’udienza del 26 maggio 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Ritiene la Sezione che l’appello risulta fondato e va accolto.
6.1. Per comodità di lettura, vanno riportate le disposizioni sulla cui interpretazione vi è divergenza tra le parti.
L’art. 219, comma 3 ter, del codice della strada dispone che «Quando
la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni
di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una
nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di
accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e
3-ter dell'articolo 222».
Fermo restando che nel presente giudizio non rileva il
richiamo all’art. 222 (dal momento che i commi 3 bis e 3 ter si
applicano «quando dal fatto derivi una lesione personale colposa»
o in presenza di altri reati ivi previsti), occorre dunque verificare
quale sia il rapporto intercorrente con gli articoli 186, 186 bis e 187
del medesimo codice, di cui in questa sede rileva l’art. 186 (che
riguarda i casi di «Guida sotto l'influenza dell'alcool»).
In particolare, l’art. 186:
- al comma 2, lettera c), prevede le conseguenze penali, «qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro» e nel prosieguo dispone che «all'accertamento
del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a due anni»;
- al comma 2 bis, prevede che, «se il conducente in
stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al
comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono
raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per
centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea
all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente
stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto
previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del
presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del
capo II, sezione II, del titolo VI».
6.2. Come ha correttamente evidenziato la sentenza
impugnata, in relazione ai fatti accaduti il 4 maggio 2011, poiché vi è
stato l’accertamento del tasso alcolemico accertato superiore a 1,5
grammi per litro, risulta applicabile l’art. 186, comma 2 bis, del
codice della strada, con la conseguente applicabilità dell’art. 219,
comma 3 ter.
6.3. Ad avviso della Sezione, per la definizione della
questione controversa tra le parti occorre rilevare che il codice della
strada a volte fa riferimento all’«accertamento» sic et simpliciter dei fatti, altre volte all’«accertamento del reato».
6.4. Per il caso in cui vi sia stata la guida da parte di conducenti «coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche», l’art. 186, comma 5, ha previsto che «l’accertamento
del fatto alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle
strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali
fini equiparate», con le conseguenze ivi stabilite.
E’ evidente che tale disposizione ha fatto riferimento
all’accertamento svolto in sede amministrativa, che incide – tra
l’altro - sull’esercizio del potere cautelare del Prefetto, previsto dal
successivo comma 9 del medesimo art. 186.
6.5. Altre volte, come proprio dispone l’art. 219, comma 3 ter, del codice, la disposizione legislativa si riferisce all’«accertamento del reato».
Poiché l’autorità amministrativa non può accertare
reati, rientrando ciò nell’ambito delle competenze della Autorità
giudiziaria, ad avviso della Sezione risulta fondata la tesi delle
Amministrazioni appellanti, secondo cui il medesimo art. 219, comma 3
ter, va interpretato nel senso che la revoca della patente di guida può
essere conseguita solo dopo che siano decorsi tre anni dal passaggio in
giudicato della sentenza che abbia accertato il reato (vale a dire la
relativa responsabilità penale).
6.6. D’altra parte, il testo legislativo non si è
riferito alla «data di commissione del fatto», né alla «data di
accertamento del fatto in sede amministrativa»: qualora risultasse
fondata la tesi fatta propria dal TAR si dovrebbe attribuire rilievo
decisivo agli accertamenti ‘dei fatti’ effettuati in sede amministrativa
ai sensi dell’art. 186, commi 3 e seguenti, mentre invece l’art. 219,
comma 3 ter, si é testualmente riferito all’«accertamento del reato»,
che implica l’accertamento di tutti i suoi elementi costitutivi, incluso
l’elemento soggettivo, con la relativa spettanza dei poteri
esclusivamente alla Autorità giudiziaria.
7. Per le ragioni che precedono, in accoglimento
dell’appello e in riforma della sentenza impugnata, vanno respinte le
censure accolte dal TAR e va respinto il ricorso di primo grado.
La condanna al pagamento delle spese e degli onorari
dei due gradi del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta
liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Terza) accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata,
respinge il ricorso di primo grado n. 843 del 2015.
Condanna l’appellata al pagamento di euro tremila in
favore delle Amministrazioni appellanti, per spese ed onorari dei due
gradi del giudizio, di cui euro mille per il primo grado ed euro 2.000
per il secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di
Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 26 maggio
2016, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente, Estensore
Carlo Deodato, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)