La formulazione letterale e la ratio dell’art. 100 TULSP lasciano ritenere che un singolo episodio, non caratterizzato da particolare grave violenza o allarme sociale, non sia sufficiente a rappresentare il legittimo presupposto della sospensione dell’esercizio, sotto alcuna delle ipotesi considerate dalla norma.
La misura cautelare di pubblica sicurezza può
intervenire in caso di “ tumulti o gravi disordini”, ovvero “qualora il
locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose” o,
comunque, se il comportamento costituisca un pericolo per l’ordine
pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza
dei cittadini
Si richiede, ad avviso del Collegio, o il ricorrere di
plurimi episodi tumultuosi connotati da gravità oppure un
comportamento comportante un “pericolo per la sicurezza dei cittadini”;
anche quest’ultima ipotesi, nel contesto complessivo della previsione
normativa, deve necessariamente rivestire carattere di gravità e
allarme per la collettività tale da connotarsi per la pericolosità per
la pubblica sicurezza.