Proventi derivanti da violazioni dei limiti di velocità

Emilia, del. n. 18 – Proventi derivanti da violazioni dei limiti di velocità
Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità, stante la mancata emanazione del decreto interministeriale attuativo, di svincolare dall’obbligo di destinazione le risorse derivanti da violazioni dei limiti di velocità accertate mediante apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità o attraverso l’utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 18/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 febbraio, hanno ribadito la sussistenza del vincolo di tali entrate per la parte destinata agli enti proprietari delle strade ove è stato effettuato l’accertamento delle violazioni, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada).

In merito alla problematica della utilizzabilità dei proventi in argomento, si evidenzia che:

• la Sezione regionale di controllo per la Toscana, con deliberazione n. 104/2010, ha fornito specifiche linee guida per la gestione dei proventi derivanti da violazioni al codice della strada;

• la Sezione regionale di controllo per l’Umbria, con deliberazione n. 66/2014, nell’affrontare lo specifico tema delle modalità di calcolo delle somme da ripartire ai sensi del comma 12-bis dell’art. 142 Cds, ha dato atto dell’obbligatorietà dell’accantonamento del 50% dei proventi da destinare a favore dell’ente proprietario della strada;

• la Sezione regionale di controllo per il Molise, con deliberazione n. 96/2014, ha affrontato specificamente i vincoli di destinazione di cui all’articolo 208 del Cds afferenti alla parte di proventi spettanti all’ente in ragione del criterio paritario di ripartizione stabilito dalla legge.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Emilia Romagna del. n. 18-16

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