domenica 17 aprile 2016

Messa alla prova". Ripercussione sui prowedimenti prefettizi di sospensione cautelare della patente di guida

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali
Ufficio III: Politiche per l'attuazione del sistema sanzionatorio amministrativo

 N.2011-2347 del 11.04.2016

 ALLA PREFETTURA - U.T.G. DI
(Rif. nota n. 20554 DEL 4.4.2016)
U D I N E

OGGETTO: "Messa alla prova". Ripercussione sui provvedimenti prefettizi di sospensione cautelare della patente di guida.

In relazione alla nota in riferimento, inerente l'istituto in oggetto, si rappresenta che la recente  rentenza n. 40069/2015 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affrontato per la prima volta il rapporto tra l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (che, se svolta con esito positivo, determina l'estinzione del reato) e "applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, prevista dall'articolo 168-ter, secondo comma, c.p., a mente del quale "l'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge". Viene così a determinarsi un'ipotesi in cui, in base al combinato disposto degli articoli 168-bis e 168-ter, c.p., e degli articoli del codice della strada che prevedono la sospensione o la revoca della patente conseguente alla commissione di reato, le predette sanzioni accessorie vanno applicate anche in assenza di condanna definitiva penale.

Ne consegue che appaiono prive di fondamento le istanze di restituzione, in autotutela, delle patenti sospese in via cautelare, come giustamente evidenziato da codesta Prefettura.

Tornando, ora, all'analisi dell'istituto della messa in prova (applicabile, come noto, ai soli reati puniti con pena edittale pecuniaria, o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni) esso, secondo la Suprema Corte, costituisce uno "strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, insorto con la formulazione dell'accusa o con l'inizio dell'indagine da parte del P.M.", e non prevede un preventivo accertamento della responsabilità penale. Tale ultimo elemento lo distingue nettamente dagli istituti previsti dagli articoli 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, c.d.s., con il quale presenta, per altri versi, indubbie affinità. Detta affinità, tuttavia, non si estende alla competenza alla determinazione della sanzione accessoria; infatti, solamente nelle ultime due fattispecie citate è il giudice che, in deroga al generale principio di cui all'articolo 224, c.d.s., in caso di sostituzione della pena principale con quella del lavoro di pubblica utilità, dichiara l'estinzione del reato e la riduzione a metà del periodo dì sospensione della patente.

Ne consegue che, in base al combinato disposto degli articoli 221 e 224 del codice della strada, nelle ipotesi in cui si perviene all'estinzione del reato ex articolo 168-bis, C.p., l'adozione dei provvedimenti di sospensione oppure di revoca della patente rientrano nella competenza del Prefetto. Quindi, secondo la Suprema Corte, quando il processo penale viene definito per estinzione del reato,
l'accertamento effettuato in sede amministrativa riprende la capacità di spiegare alcuni autonomi effetti, e "gli atti vengono restituiti [al Prefetto] per riprendere il loro corso nella naturale sede amministrativa".

Si rappresenta, infine, che la decisione in esame chiarisce anche che il momento in cui il Prefetto applica la sanzione accessoria è successivo al passaggio in giudicato della sentenza che accerta e dichiara l'estinzione del reato, e che gli viene trasmessa dal cancelliere secondo le modalità previste dall'art. 223, c.d.s., dirimendo così anche il quesito posto da codesto U.T.G ..