venerdì 1 aprile 2016

Liguria, del. n. 26 – Assunzioni stagionali finanziate con sanzioni al codice della strada

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere dal limite di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 la spesa per il personale di polizia locale a tempo determinato finanziato con quote di proventi per violazione al codice della strada.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 26/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 marzo, hanno ricordato che il comma 5 bis dell’articolo 208 del codice della strada prevede espressamente che una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni comminate per violazione del codice della strada possa “anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro”.

Tale norma si limita ad individuare una fonte di finanziamento facoltativo per le assunzioni stagionali e flessibili destinate a servizi connessi con le funzioni di Polizia locale.

Di conseguenza, anche le assunzioni stagionali disciplinate dall’articolo 208, comma 5-bis d.lgs. 285/1992 sono assoggettate all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Di diverso avviso, si ricorda, la posizione espressa dalle sezione Toscana nella deliberazione n. 10/2012 e dalle sezione Emilia-Romagna nella deliberazione n 130/2015,

Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce delle novità introdotte della legge di stabilità e dai decreti attuativi della riforma Madia verranno trattate nel seminario “Riforma P.A. e legge di stabilità 2016: le novità in materia di personale” in programma a Firenze il 6 maggio 2016.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Liguria del. n. 26-16
 
 http://www.self-entilocali.it