mercoledì 16 marzo 2016

La revoca della patente di guida ai sensi del combinato disposto tra l’art. 128 e dell’art. 130, comma 1, lett. b) del D.lgs. 285/1992 (codice della strada)

N. 00473/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00939/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 939 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Pirro e Massimo Orrù, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Milano, Via Vittor Pisani, 12/A


contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, Via Freguglia, 1


per l'annullamento

del provvedimento emesso in data 30.1.2015 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione civile di Milano, con cui è stata disposta la revoca della patente di guida rilasciata al ricorrente in data 21.5.2009.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto il sig. -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento emesso in data 30.1.2015 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione civile di Milano, con cui è stata disposta la revoca della patente di guida rilasciata al ricorrente in data 21.5.2009, e ciò ai sensi del combinato disposto tra l’art. 128 e dell’art. 130, comma 1, lett. b) del D.lgs. 285/1992 (codice della strada).

A fondamento dell’impugnazione il ricorrente ha censurato l’impugnato provvedimento per eccesso di potere, in particolare deducendo:

- che “a seguito dell’azzeramento dei punti della patente di guida (…) chiedeva di essere ammesso all’esame di revisione” e che “nell’ambito dell’accertamento medico legale per la valutazione dell’idoneità psicofisica ai fini della conferma della patente di guida (…), confermava di essere affetto da una sola patologia invalidante, ossia da diabete mellito non insulinodipendente, patologia già riscontrata nel 2004 dall’Amministrazione”;

- che “l’Amministrazione chiedeva al ricorrente di sottoporsi ad ulteriore visita medica specialistica presso il S.S.D. malattie endocrine diabetologia dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano”, in esito alla quale, con riferimento “al rischio per la sicurezza alla guida, limitatamente alla patologia diabetica, veniva riscontrato un rischio medio e gli veniva prescritto il rinnovo dopo ulteriori 3 anni” (cfr. pag. 2 del ricorso);

- che la disposta revoca della patente sarebbe illegittima perché motivata con riguardo a una patologia diabetica (di tipo 2, cioè con dipendenza da trattamento con insulina), prevista dal D.M. dell’8.8.1994, di cui il ricorrente, in realtà, non soffrirebbe, essendo egli affetto da una forma di diabete che, al contrario, non comporta il trattamento con insulina.

Si è costituito in giudizio, con memoria formale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (30.4.2015).

Con ordinanza collegiale n. 1117 del 14.5.2015 la Sezione ha disposto che “ai fini della trattazione della domanda cautelare occorre acquisire dall’Amministrazione intimata, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, copia della nota dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Milano n. 094021 del 18.12.2014, citata nel provvedimento impugnato, nonché una relazione circa le valutazioni istruttorie poste a base dell’impugnato atto di revoca”.

L’Amministrazione ha parzialmente ottemperato, depositando, in data 29.5.2015, alcuni documenti afferenti al procedimento conclusosi con l’emissione dell’impugnato provvedimento, ma non la relazione richiesta.

Pertanto, con ordinanza n. 772 del 12.6.2015 è stata accolta la domanda cautelare con la seguente motivazione: “rilevato: - che nell’impugnato provvedimento l’Amministrazione non sembra aver precisato quale sarebbe la patologia suscettibile di determinare l’inidoneità alla guida del ricorrente; - che, di contro, risulta che il sig. -OMISSIS- – affetto da diabete mellito – ha dichiarato, nell’ambito delle dichiarazioni concernenti gli accertamenti propedeutici alla revisione della patente di guida, di non essere insulinodipendente: circostanza non contestata tra le parti ai sensi dell’art. 64, comma 4 del codice del processo amministrativo; - che nel D.M. 8 agosto 1994 del Ministero dei Trasporti – richiamato dal ricorrente per censurare l’eccesso di potere in cui sarebbe incorso l’ufficio della motorizzazione di Milano – si è previsto che “la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare”; - che identica previsione è contenuta nell’art. 11 del vigente D.M. 30 settembre 2003 (che ha abrogato il sopra citato decreto); - che, conseguentemente, deve disporsi che l’ufficio della Motorizzazione civile di Milano effettui un riesame del procedimento di revisione della patente entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tenendo conto del fatto che la tipologia di diabete di cui soffre il ricorrente non implica la dipendenza da trattamento con insulina”.

In data 28.7.2015 il ricorrente ha depositato una memoria nella quale ha dedotto che l’Amministrazione non avrebbe ottemperato a tale ordinanza; quest’ultima, in vista dell’udienza di discussione nel merito, fissata per il 13 gennaio 2016, ha, invece, depositato una relazione (7.1.2016) nella quale ha precisato che la “revoca della patente del nominato in oggetto, disposta da quest’ufficio con provvedimento prot. n° 3508 del 30/01/2015, è intervenuta a seguito dell’esito negativo dell'esame di revisione della patente di guida a norma dell'art. 126/bis c.6 D.L.vo n° 285/92 (Codice della Strada), al quale il Sig. -OMISSIS- è stato sottoposto. L'ufficio ha proceduto, pertanto,ai sensi dell'art.130/c. 1 lett.b del citato C.d.S, alla revoca della patente di guida”.

Il ricorrente nulla ha dedotto circa il profilo posto a base del provvedimento impugnato; all’udienza del 13 gennaio 2016, egli ha, però, chiesto un differimento della discussione per esaminare i nuovi documenti depositati dall’Amministrazione e la causa è stata, pertanto, rinviata all’udienza del 24 febbraio 2016, in esito alla quale è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Per effetto dei chiarimenti contenuti nella relazione trasmessa dall’ufficio della Motorizzazione civile di Milano – richiesta con ordinanza collegiale n. 1117 del 14.5.2015 – è emerso che la revoca della patente del ricorrente è dipesa dal mancato superamento della prova (a quiz) di teoria, nell’esperimento della quale, su quaranta quesiti, il sig. -OMISSIS- ha commesso otto errori.

Avverso l’esito negativo di tale esame non sono state proposte censure di sorta.

In sostanza:

a) a seguito di azzeramento dei punti sulla patente, il ricorrente è stato sottoposto a revisione ai sensi dell’art. 128 del D.lgs. 285/1992 (in cui si fa cenno, al comma 1, ai “titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica”);

b) il richiamo, nella motivazione della revoca, all’art. 130, comma 1, lett. b) del D.lgs. 285/1992 (ai sensi del quale si fa luogo alla revoca “quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell’art. 128, risulti non più idoneo”) è, quindi, da ricondurre alla mancata conoscenza dei profili teorici che abilitano alla guida.

Di conseguenza, il Collegio rileva che le deduzioni circa la situazione sanitaria del sig. -OMISSIS- sono da ritenersi del tutto avulse dalle ragioni che hanno determinato l’adozione del provvedimento di revoca della patente, disposto dall’ufficio della Motorizzazione civile quale atto vincolato in ragione del mancato superamento dell’esame di teoria.


In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, in € 1.000,00, oltre accessori, che il ricorrente dovrà corrispondere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 1.000,00, oltre accessori, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8 del D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente onde non consentire la diffusione di dati circa il suo stato di salute.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:



Angelo De Zotti, Presidente

Angelo Fanizza, Primo Referendario, Estensore

Oscar Marongiu, Referendario



L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)