venerdì 12 febbraio 2016

FUMO: MINISTRO LORENZIN FIRMA CIRCOLARE SU ATTUAZIONE DLGS 6/2016

Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha firmato ieri la Circolare indirizzata ai Prefetti che fornisce indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore del Dlgs. n. 6/2016 che recepisce la direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

La circolare nelle sue premesse sottolinea che la finalità delle nuove norme è assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso l’introduzione di maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori e, in particolare, i minori dal consumo di prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina.

Ecco una sintesi sui chiarimenti e le indicazioni contenuti nella Circolare firmata dal Ministro.

1) Le principali novità del Decreto: Obblighi e divieti

• obbligo di apporre sulle confezioni di sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco per pipa ad acqua le cosiddette “avvertenze combinate relative alla salute”, composte da: avvertenza testuale, fotografia a colori e numero del telefono verde contro il fumo, al fine di dissuadere i consumatori dal consumo di tabacco;

• divieto di vendere pacchetti da 10 sigarette e confezioni di tabacco da arrotolare contenenti meno di 30 grammi di tabacco;

• divieto di utilizzare additivi che rendano più “attrattivo” o “più nocivo” il prodotto del tabacco, quali, ad esempio, la caffeina, le vitamine, i coloranti delle emissioni o anche gli additivi che facilitino l’inalazione o l’assorbimento di nicotina e che abbiano proprietà cancerogene, mutageniche o tossiche sotto forma incombusta;

• divieto di utilizzare “aromi caratterizzanti” nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare, quali odori o gusti chiaramente distinguibili, dovuti a un additivo o a una combinazione di additivi, come: frutta, spezie, erbe, etc.;

• divieto di utilizzare nell’etichettatura elementi promozionali e fuorvianti, come riferimenti a benefici per la salute o per lo stile di vita, ad un gusto o un odore, etc.

Le disposizioni del Decreto sono, in via generale, applicabili a decorrere dal 20 maggio 2016, data peraltro individuata a livello comunitario per l’entrata in vigore delle disposizioni, armonizzate, nel territorio dell’Unione Europea.

Per alcune disposizioni è prevista una diversa data di entrata in vigore. Tra queste assumono particolare rilievo quelle contenute nell’articolo 24, concernente le misure a tutela della salute dei minori, vigenti a decorrere dal 2 febbraio 2016.

2) Le novità introdotte per la tutela dei minori in tema di consumo di tabacco

Divieto di fumo nelle pertinenze esterne delle strutture ospedaliere

L’articolo 24, comma 1, del Dlgs. n. 6/2016, modificando l’articolo 51, comma 1-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introduce il divieto di fumo nelle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, dei presidi ospedalieri e degli IRCCS pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.

In caso di violazione del divieto sono applicabili le misure sanzionatorie previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificate dalla legge finanziaria del 2005 (articolo 1, comma 189, legge 30 dicembre 2004, n. 311) che ha previsto un aumento del 10% dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie.

La violazione del divieto di fumo può essere rilevata dai delegati alla vigilanza sull’osservanza del divieto e dai pubblici ufficiali e agenti, ai quali competono l’accertamento e la contestazione dell’infrazione.

Si ricorda che tale disposizione si aggiunge all’analogo divieto di fumo previsto per le aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, finalizzato a consentire al minore di crescere in un ambiente educativo salubre.

Divieto di fumo in auto

L’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 6 del 2016, introducendo un comma 1-ter all’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, estende il divieto di fumo al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.

La disposizione ha la finalità di tutelare i minori e il nascituro dal fumo passivo. In particolare, si intende evitare che il minore di anni diciotto o la donna in stato di gravidanza, in un ambiente ristretto quale è l’autoveicolo, respirino il fumo consumato da altri (sia il fumo prodotto dalla combustione della sigaretta, sia quello che è stato prima inalato e successivamente espirato dai fumatori).

Anche in tal caso, alla violazione del divieto sono applicabili le misure sanzionatorie previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificate dalla legge finanziaria del 2005 (articolo 1, comma 189, legge 30 dicembre 2004, n. 311), che ha previsto un aumento del 10% dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie.

L’accertamento della violazione del divieto, atteso che tale infrazione può essere commessa anche in un autoveicolo in movimento, può essere effettuato dal personale dei corpi di polizia amministrativa locale e dagli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dall’articolo 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Con l’occasione, si ricorda che è già previsto (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 1975, n. 584) il divieto di fumare negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, nelle metropolitane, nei treni, nelle sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, auto-filotranviarie e portuali-marittime.

3) Divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco

L’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 6 del 2016, ribadendo il generale divieto di fumo per i minori di diciotto anni, introduce in via legislativa il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina, nonché di prodotti del tabacco di nuova generazione. Il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina era, in passato, disciplinato da ordinanze contingibili e urgenti di questo Ministero.

Il richiamato articolo 24, comma 3, modificando le disposizioni sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia di cui al Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, prevede un inasprimento delle sanzioni per chiunque venda o somministri ai minori di diciotto anni prodotti del tabacco, sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina, nonché prodotti del tabacco di nuova generazione.

Ai sensi dell’articolo 25, primo comma, del Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, chiunque venda i sopra richiamati prodotti, in tutti i casi in cui la maggiore età dell’acquirente non sia manifesta, è obbligato a chiedere, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità.

La violazione del divieto, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 6 del 2016, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all’esercizio dell’attività. Nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso più di una volta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la revoca della licenza all’esercizio dell’attività.

Anche in questo caso, competenti a rilevare tale violazione sono il personale dei corpi di polizia amministrativa locale e gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dall’articolo 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il rispetto del divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco viene garantito anche per le vendite effettuate tramite distributore automatico. I distributori automatici, che peraltro sono dotati di sistemi di rilevamento dell'età dell'acquirente, saranno sottoposti periodicamente a verifica effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

http://www.salute.gov.it/
 
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  Il 2016 si apre con un evento importante per la lotta al tabagismo, che rappresenta un ulteriore passo nella direzione di una sempre più efficace protezione dei cittadini dai gravissimi danni alla salute causati dal consumo di prodotti del tabacco e dall’esposizione al fumo passivo.
E’ stato, infatti, pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016 che recepisce la Direttiva europea 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. La Direttiva 2014/40/UE abroga la Direttiva 2001/37/CE (recepita con Decreto Lgs. n.184 del 24 giugno 2003) ed è finalizzata ad assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori (in particolare, i giovani) dall’acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina.
Dopo la Legge 3 del 16 gennaio 2003 (art. 51) “Tutela della salute dei non fumatori”, si tratta del principale intervento normativo in materia di tabacco degli ultimi anni.
Obiettivo principale della Direttiva europea e del decreto è assicurare un elevato livello di protezione della salute dissuadendo i consumatori (in particolare i giovani) dall’acquisto e dal consumo di prodotti contenenti tabacco e nicotina.

Circolare 4 febbraio 2016

Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha emanato il 4 febbraio 2016 una Circolare indirizzata ai Prefetti che fornisce indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore del D.lgs. n. 6/2016 con particolare riferimento alle norme concernenti i divieti a tutela della salute dei minori.

Principali novità

  • introduzione sulle confezioni di sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco per pipa ad acqua delle “avvertenze combinate” relative alla salute: testo, fotografia a colori e numero del telefono verde contro il fumo (800.554.088). Le avvertenze occuperanno il 65% del fronte e del retro delle confezioni e dell’eventuale imballaggio esterno
  • divieto di additivi che rendono più “attrattivo” e “più nocivo” il prodotto del tabacco (es: caffeina, vitamine, coloranti delle emissioni, nonché additivi che facilitino l’inalazione o l’assorbimento di nicotina e che abbiano proprietà cancerogene, mutageniche o tossiche)
  • abolizione dei pacchetti da 10 sigarette e delle confezioni di tabacco da arrotolare contenenti meno di 30 grammi di tabacco
  • divieto di utilizzare nell’etichettatura elementi promozionali e fuorvianti, come riferimenti a benefici per la salute o per lo stile di vita, ad un gusto o un odore etc.
  • divieto di apporre sulle etichette informazioni relative al contenuto di catrame, nicotina o monossido di carbonio, ritenute ingannevoli per il consumatore che, nel confronto tra più prodotti, tende a preferire quello con minori quantità di tali sostanze, ritenendolo meno nocivo
  • divieto di “aromi caratterizzanti” nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare. Per “aromi caratterizzanti” si intendono: odori o gusti chiaramente distinguibili, dovuti a un additivo o a una combinazione di additivi, come: frutta, spezie, erbe etc.
  • divieto di vendita a distanza transfrontaliera (on line) ai consumatori di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina.

Nuove disposizioni e obblighi in decreto

Sono state, inoltre, introdotte in decreto alcune disposizioni non espressamente previste dalla Direttiva, ma fortemente sostenute dal Ministero della salute, in quanto coerenti con l’obiettivo di assicurare la maggior protezione possibile per i minori, anche favorendo la denormalizzazione del fumo per ridurre l’accettabilità sociale di tale comportamento.
  • divieto di vendita ai minori dei prodotti  del tabacco di nuova generazione
  • divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza
  • divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia
  • inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori
  • verifica dei distributori automatici, possibilmente al momento dell’istallazione e comunque periodicamente, al fine di controllare il corretto funzionamento dei sistemi automatici di rilevamento dell’età dell’acquirente.

Misure relative alle sigarette elettroniche con nicotina

  • divieto di vendita ai minori di 18 anni di sigarette elettroniche e di liquido di ricarica con presenza di nicotina, già precedentemente disposto da un’ordinanza del Ministro della salute
  • introduzione di requisiti di sicurezza per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, a prova di bambino e di manomissione, corredati da un “foglietto illustrativo”, contenente istruzioni d’uso, controindicazioni, informazioni su eventuali effetti nocivi ecc.
Si tratta di un risultato rilevante, coerente con le finalità della Convenzione quadro OMS per il controllo del tabacco approvata  nel 2005 e diventata legge in Italia nel 2008, ma va ricordato che la lotta al tabagismo, uno dei principali determinanti di molte malattie croniche, necessita di un sempre maggiore impegno multisettoriale, vista la pluralità di interessi correlati ai prodotti del tabacco che contrastano con l’interesse primario della tutela della salute.

Azioni future

Il prossimo futuro vedrà impegnato il Ministero della Salute su più fronti.
In primo luogo il Ministero della salute attiverà il monitoraggio dell’applicazione e la valutazione dell’impatto del nuovo decreto sulla popolazione, attraverso un progetto coordinato dall’Istituto superiore di sanità.
Seguirà poi l’attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 (PNP) che tutte le Regioni sono pronte a sviluppare sul territorio. Il Piano prevede tra gli obiettivi nazionali da conseguire la riduzione della prevalenza dei fumatori di almeno il 10% entro il 2018), nonché il miglioramento/consolidamento della tutela dei non fumatori dal fumo passivo con l’incremento almeno del 5% dei valori del rispetto della legge nei luoghi di lavoro. In tal modo anche l’Italia contribuirà al raggiungimento dell’obiettivo della riduzione di un ulteriore 30% della prevalenza dei fumatori entro il 2025, previsto dal Piano d’azione globale per la prevenzione della Malattie croniche dell’OMS. A sostegno del PNP, il Ministero sarà impegnato a favorire un’azione più incisiva e coordinata da parte di tutti gli operatori sanitari, a partire dai medici di medicina generale e dai pediatri, per prevenire e controllare il tabagismo.
Verrà inoltre rafforzata l’azione di advocacy verso le altre Amministrazioni coinvolte, secondo i principi del programma Guadagnare salute,  per far comprendere che la lotta al tabagismo non può essere perseguita dal solo settore sanitario e che le altre Amministrazioni sono chiamate, non solo e non tanto, a tutelare interessi di settore (tutela dell’Industria e dell’indotto produttivo e di mercato, salvaguardia della produzione agricola, mantenimento del gettito fiscale e controllo di attività criminali quali contrabbando e contraffazione), ma soprattutto ad individuare nel proprio ambito di competenza soluzioni volte, finalmente, alla riduzione della domanda e dell’offerta, secondo gli impegni assunti dal nostro Paese con la Convenzione Quadro OMS per il Controllo del Tabacco.
In particolare, dovrebbe essere effettuata una riflessione sulla modifica delle politiche fiscali e dei prezzi dei tabacchi affinché gli interventi in questo ambito siano prioritariamente finalizzati alla riduzione dei consumi e non solo a garantire il gettito, sulla individuazione di alternative alla coltivazione del tabacco, sulla eliminazione di qualsiasi forma di pubblicizzazione dei prodotti del tabacco.
Per approfondire leggi:
http://www.salute.gov.it/