Bocciata qualsiasi forma di reclutamento nel parere sull'assorbimento del personale addetto alla polizia provinciale.
Tra i primi pareri del 2016 depositati dalla Corte dei Conti
si segnala quello reso dalla Sezione Regionale di Controllo per la
Toscana in risposta al quesito di un Comune che chiedeva "Se sia possibile conferire un incarico dirigenziale gratuito di comandante della polizia municipale, per
la durata di un anno, a un ex dipendente pubblico, collocato a riposo;
ovvero se tale assunzione , ancorché gratuita, confligga con il divieto
di reclutamento di personale da assegnare alla polizia municipale ,
previsto dall’art.5, comma 6 del d. l.n. 78/2015, convertito con l. n.
125/2015; nonché, nel caso di applicazione di tale norma, in quale
ambito, regionale o nazionale, debba essere ricercata l’unità di
personale di area vasta da ricollocare".
La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con deliberazione n. 4/2016/PAR del 12 gennaio 2016
dopo aver ricostruito la normativa intervenuta in materia ha
evidenziato come l’art. 5* del d.l. n. 78/2015, convertito con modifiche
dalla l. n. 125/2015, poi integrato dall’ art.1 comma 770 della legge
di stabilità 2016 (vedi il testo nella nota) ridefinisce il percorso
di ricollocazione del personale addetto alla polizia provinciale,
prevedendo, tra l’altro, che il personale non confermato nei ruoli degli
enti di area vasta e città metropolitane per lo svolgimento delle
proprie funzioni fondamentali o non riallocato secondo le previsioni
delle leggi regionali sulle funzioni di polizia amministrativa
locale, transiti nei ruoli dei comuni con le modalità e procedure
definite con il decreto di cui all’art.1, comma 423, della legge n.
190/2014.
Lo stesso articolo si premura di sottolineare che, fino
al completo assorbimento del personale addetto alla polizia
provinciale, è fatto divieto agli enti di procedere all’assunzione di
personale da destinare a tale funzione con “qualsivoglia tipologia
contrattuale”. Unica eccezione a tale divieto sono le assunzioni di carattere stagionale, di durata non superiore a cinque mesi, non prorogabili.
Sulla base di tale premessa la Corte dei Conti ha, quindi,
ritenuto che la volontà del legislatore è stata quella non solo di
confermare, ma di rafforzare quanto già previsto dal comma 424
dell’art. 1 della l. n. 190/2014 , escludendo per le funzioni di polizia
locale la possibilità di ricorso alle assunzioni anche a tempo
determinato, tranne per il personale stagionale, fino a quando non sarà
riassorbito tutto il personale in soprannumero in tale funzione;
possibilità, invece, ammessa, nei limiti di legge previsti per le
assunzioni a tempo determinato, per le altre funzioni amministrative.
La formula usata dal
legislatore “qualsivoglia tipologia contrattuale” esclude, ad avviso
della Sezione, la possibilità di ricorso anche agli incarichi
dirigenziali gratuiti, previsti dall’art. 5, comma 9 del d.l. n.
95/2012, come modificato dall’art.6 del
d.l. n. 90/2014, che rappresentano, pur sempre, una forma di
reclutamento, sia pure temporaneo e gratuito.
Per quanto riguarda il quesito sulla modalità di
ricerca del personale di area vasta addetto alla polizia provinciale da
ricollocare, se a livello regionale o nazionale, la Corte dei
Conti rimanda alla disposizione contenuta nell’art. 1, comma 234, della
legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) e ai criteri
e alle procedure per la ricollocazione, anche del personale appartenente
ai corpi di polizia provinciale, fissati dal decreto del Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015,
pubblicato sulla G.U. del 30/9/2015.
Fonte: Corte dei Conti
Enrico Michetti
Nota: * l’art. 5 del d.l. n. 78/2015, convertito con
modifiche dalla l. n. 125/2015, poi integrato dall’ art.1 comma 770
della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) dispone:
“In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo
1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto
previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino
delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza,
nonché quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il
personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di
cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli
degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia
municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di
cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli enti di area vasta e le città metropolitane
individuano il personale di polizia provinciale necessario per
l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di
polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei
processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
4. Il personale non individuato o non riallocato,
entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai
comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1. Nelle
more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di
area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del
territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato
del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei
ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione
organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese
ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del
patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la
sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4,
comma 1.
6. Fino al completo assorbimento del personale di cui
al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di
nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con
qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di
polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo
determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della
relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia
locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente
stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno
solare, non prorogabili.
7. Le disposizioni del presente articolo sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.
La Direzione
(14 gennaio 2016)
© RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0
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Scarica parere Corte dei Conti Toscana - Del 12/01/2016 n. 4/2016/PAR
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