Se
si riceve un verbale di multa per infrazione al Codice della strada,
accertata nei riguardi di un veicolo che non risulta essere di
proprieta' del destinatario, puo' costare caro far finta di nulla e non
chiederne l’annullamento per via amministrativa o tramite impugnazione
giudiziale dell’atto.
Infatti, e' principio ormai
consolidato e condiviso che le eccezioni relative all’accertamento
effettuato, compresa quella di non essere proprietario, possessore,
conducente del mezzo in questione, devono essere sollevate sia in via
amministrativa e, se necessario, con l’impugnazione del verbale nel
termine di legge.
Il destinatario del verbale di multa
non deve, quindi, attendere la notifica della cartella, rispetto alla
quale, e' possibile dedurre soltanto fatti estintivi o impeditivi
sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come il pagamento e
la prescrizione. Salvo il caso in cui ci sia stata l’omessa mancata
notifica dell’atto presupposto (appunto il verbale).
Questo l’orientamento espresso dai giudici di legittimita' nella sentenza numero 7829/15.
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