sabato 23 gennaio 2016

Il cattivo stato di conservazione degli alimenti può essere accertato dal giudice di merito senza necessità di specifiche analisi di laboratorio

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-12-2015) 13-01-2016, n. 908
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo - Presidente -
Dott. DE MASI Oronzo - rel. Consigliere -
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere -
Dott. GAI Emanuela - Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
G.I.C., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 7/5/2014 del Tribunale di Castrovillari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Oronzo De Masi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Baldi Fulvio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

G.I., tramite il difensore, con ricorso in appello convertito in ricorso per cassazione, impugna la sentenza emessa in data 7/5/2014 dal Tribunale di Castrovillari, con la quale è stata ritenuta responsabile del reato previsto dalla L. n. 283 del 2004, art. 5, lett. b) e art. 6, comma 3, - perchè deteneva per la vendita in forma ambulante kg. 11,0 di calamari grandi, kg. 14,5 di calamari piccoli, kg. 4,650 di seppie e kg. 6 di gamberi, in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti, in stato di alterazione o comunque nocivi (in (OMISSIS)) - e condannata alla pena, sospesa, di Euro 8.000 di ammenda. La ricorrente propone due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo, lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la violazione di legge, in ordine alla prova della penale responsabilità dell'imputata, non essendo stato garantito il contraddittorio, ai sensi degli artt. 359 e 360 c.p.p., sull'accertamento dello stato di conservazione dei prodotti ittici effettuato dai veterinari della locale Azienda sanitaria. Con il secondo motivo, lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio motivazionale, per aver il Tribunale escluso la concedibilità delle circostanze attenuati generiche, in difetto di elementi positivamente valutabili al riguardo, ritenendo ostativa la obiettiva gravità della condotta, determinata all'assenza totale di cautele nella conservazione dei prodotti ittici.
Motivi della decisione

La ricorrente lamenta, con il primo motivo d'impugnazione, che il Tribunale di Castrovillari ha fondato la responsabilità dell'imputata sulle dichiarazioni rese dal teste C. A., militare in servizio presso la Guardia Costiera di Corigliano Calabro, che ha riferito di aver accertato il cattivo stato di conservazione dei prodotti ittici, causato dalle modalità di conservazione degli stessi, e sulla scorta della certificazione del servizio veterinario della locale Azienda Sanitaria, accertamento che non è stato espletato in contraddittorio con l'allora indagata.

La censura, priva di alcun apprezzabile argomento, contrasta con il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità de reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), il cattivo stato di conservazione degli alimenti può essere accertato dal giudice di merito senza necessità di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica (verbale ispettivo, documentazione fotografica, o altro) e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, ed è ravvisabile nel caso di evidente inosservanza - come nella fattispecie che ci occupa - di cautele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze alimentari si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione (ex multis, Sez. 3, n. 12346 de 4/3/2014, Rv.

258705, Sez. 6, n. 5076 del 23/1/2014, Rv. 259054).

Si tratta, nel caso in esame, di prodotti originariamente congelati ed in fase di scongelamento a temperatura ambiente, per cui il cattivo stato di conservazione dei prodotti è stato causato dalla interruzione della catena del freddo, che non richiede necessariamente il prelevamento di campioni e l'analisi di laboratorio degli stessi, potendo essere sufficiente anche l'ispezione dei prodotti e la conseguente prova testimoniale.

La ricorrente si lamenta, con il secondo motivo, del diniego delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62 bis c.p., ma la doglianza non si confronta affatto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez, 3, n. 23055 del 23/4/2013, Rv. 256172).

Sul punto, va ribadito il dictum di questa Corte secondo cui, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163, conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 7707 del 4/12/2003, dep. il 23/2/2004, Rv. 2.29768), E quanto alla specifica doglianza proposta dalla G., incentrata sulla mancata considerazione dello stato d'incensuratezza, i riferimenti, contenuti nell'impugnata sentenza, alla obiettiva gravita della condotta, per non aver adottato la prevenuta alcuna cautela nella conservazione del pesce posto in vendita, inidoneo al consumo umano, ed al quantitativo dello stesso (kg. 35), ed ancora, all'evidente pericolo per il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, costituiscono ragioni sufficienti a giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere infatti legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo - che la ricorrente non indica - a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 de 25/9/2014, Rv.

260610). I motivi dedotti, in conclusione, non paiono idonei a scalfire minimamente l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, ed il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., comma 1 e art. 616 c.p.p., e non potendosi escludere che l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186), segue l'onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2016