venerdì 22 gennaio 2016

Disposizioni in materia di depenalizzazione


Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2,
comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00011) 
(GU n.17 del 22-1-2016)


 
 Vigente al: 6-2-2016  
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe  al  Governo
in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del  sistema
sanzionatorio.   Disposizioni   in   materia   di   sospensione   del
procedimento  con  messa   alla   prova   e   nei   confronti   degli
irreperibili», e in particolare l'articolo 2, comma 2; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale»; 
  Vista  la  legge  8  gennaio  1931,  n.  234,  recante  «Norme  per
l'impianto e l'uso di apparecchi  radioelettrici  privati  e  per  il
rilascio  delle  licenze  di  costruzione,  vendita  e  montaggio  di
materiali radioelettrici»; 
  Vista la legge 22 aprile 1941,  n.  633,  recante  «Protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale  10  agosto  1945,  n.
506, recante «Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono  stati
oggetto  di  confische,  sequestri,  o  altri  atti  di  disposizione
adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano»; 
  Vista la legge 28 novembre 1965, n.  1329,  recante  «Provvedimenti
per l'acquisto di nuove macchine utensili»; 
  Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970,  n.  745,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  1970,  n.  1034,  recante
«Provvedimenti straordinari per la ripresa economica»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, recante  «Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e  per  il  contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari  settori  della  pubblica
amministrazione e proroga di tali termini»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»; 
  Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.  32,  recante  la
«Razionalizzazione del sistema di  distribuzione  dei  carburanti,  a
norma dell'articolo 4, comma 4, lettera  c),  della  legge  15  marzo
1997, n. 59»; 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale»; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 gennaio 2016; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Depenalizzazione di reati puniti  con  la  sola  pena  pecuniaria  ed
                             esclusioni 
 
  1.  Non  costituiscono  reato  e  sono   soggette   alla   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di  denaro  tutte  le
violazioni per le quali e'  prevista  la  sola  pena  della  multa  o
dell'ammenda. 
  2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai  reati  in  esso
previsti che, nelle  ipotesi  aggravate,  sono  puniti  con  la  pena
detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In  tal
caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome  di
reato. 
  3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal
codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma  6,
e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto. 
  4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati  di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, e'
cosi' determinata: 
    a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa  o
l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000; 
    b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa  o
l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000; 
    c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o
l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000. 
  6. Se per le violazioni previste dal comma 1 e' prevista  una  pena
pecuniaria proporzionale, anche senza la  determinazione  dei  limiti
minimi o massimi, la somma dovuta e' pari all'ammontare della multa o
dell'ammenda, ma non puo', in ogni  caso,  essere  inferiore  a  euro
5.000 ne' superiore a euro 50.000. 

          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              - Si riporta il testo  dell'art.76  della  Costituzione
          della Repubblica italiana: 
              " Art. 76. 
              L'esercizio della funzione legislativa non puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              L'art.  87  Cost.  conferisce   al   Presidente   della
          Repubblica, tra l'altro, il potere di 
              promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  3,  della
          legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in  materia
          di pene detentive non carcerarie e di riforma  del  sistema
          sanzionatorio. Disposizioni in materia di  sospensione  del
          procedimento con messa alla prova  e  nei  confronti  degli
          irreperibili): 
              "Art.  2.  Delega  al  Governo  per  la  riforma  della
          disciplina sanzionatoria 
              In vigore dal 17 maggio 2014 
              1. (omissis) 
              2. La  riforma  della  disciplina  sanzionatoria  nelle
          fattispecie  di  cui  al  presente  comma  e'  ispirata  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati
          per i  quali  e'  prevista  la  sola  pena  della  multa  o
          dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie: 
              1) edilizia e urbanistica; 
              2) ambiente, territorio e paesaggio; 
              3) alimenti e bevande; 
              4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
              5) sicurezza pubblica; 
              6) giochi d'azzardo e scommesse; 
              7) armi ed esplosivi; 
              8) elezioni e finanziamento ai partiti; 
              9) proprieta' intellettuale e industriale; 
              b) trasformare in illeciti  amministrativi  i  seguenti
          reati previsti dal codice penale: 
              1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo  comma,
          e 528, limitatamente alle ipotesi di  cui  al  primo  e  al
          secondo comma; 
              2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659,
          661, 668 e 726; 
              c) trasformare in illecito amministrativo il  reato  di
          cui all'articolo  2,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  12
          settembre 1983,  n.  463,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre  1983,  n.  638,  purche'  l'omesso
          versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000  euro
          annui e preservando comunque il principio per cui il datore
          di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo,
          se provvede al versamento entro  il  termine  di  tre  mesi
          dalla  contestazione   o   dalla   notifica   dell'avvenuto
          accertamento della violazione; 
              d)   trasformare   in   illeciti   amministrativi    le
          contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto
          o dell'ammenda, previste  dalle  seguenti  disposizioni  di
          legge: 
              1) articolo 11, primo  comma,  della  legge  8  gennaio
          1931, n. 234; 
              2) articolo 171-quater della legge 22 aprile  1941,  n.
          633; 
              3) articolo 3 del decreto  legislativo  luogotenenziale
          10 agosto 1945, n. 506; 
              4) articolo 15, secondo comma, della legge 28  novembre
          1965, n. 1329; 
              5) articolo 16,  quarto  comma,  del  decreto-legge  26
          ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 18 dicembre 1970, n. 1034; 
              6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza, di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
              e) prevedere,  per  i  reati  trasformati  in  illeciti
          amministrativi,  sanzioni  adeguate  e  proporzionate  alla
          gravita' della violazione, alla reiterazione dell'illecito,
          all'opera   svolta   dall'agente   per   l'eliminazione   o
          attenuazione   delle   sue   conseguenze,   nonche'    alla
          personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche;
          prevedere come sanzione  principale  il  pagamento  di  una
          somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di
          euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui  alle  lettere
          b)   e   d),   l'applicazione   di    eventuali    sanzioni
          amministrative accessorie consistenti nella sospensione  di
          facolta'   e    diritti    derivanti    da    provvedimenti
          dell'amministrazione; 
              f)  indicare,  per  i  reati  trasformati  in  illeciti
          amministrativi,  quale  sia   l'autorita'   competente   ad
          irrogare le sanzioni di cui alla lettera e),  nel  rispetto
          dei criteri di  riparto  indicati  nell'articolo  17  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689; 
              g) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la  sola
          sanzione  pecuniaria,  la  possibilita'  di  estinguere  il
          procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un
          importo pari alla meta' della stessa. 
              3.- 5. (omissis)." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 14. Decreti legislativi. 
              1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai  sensi
          dell'articolo  76  della  Costituzione  sono  emanati   dal
          Presidente  della  Repubblica  con  la   denominazione   di
          «decreto legislativo» e con l'indicazione,  nel  preambolo,
          della  legge  di  delegazione,  della   deliberazione   del
          Consiglio  dei  ministri  e  degli  altri  adempimenti  del
          procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni." 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
          recante: "Testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto 1998, n. 191, S.O. 
                               Art. 2 
 
             Depenalizzazione di reati del codice penale 
 
  1. All'articolo 527 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel primo comma, le parole «e' punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti:  «e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»; 
    b) nel secondo comma, le parole «La pena e' aumentata da un terzo
alla meta'» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della
reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.». 
  2. All'articolo 528 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel primo comma, le parole «e' punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni e con  la  multa  non  inferiore  a  euro  103»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»; 
    b)  nel  secondo  comma,  le  parole  «Alla  stessa  pena»   sono
sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»; 
    c) nel terzo comma, le parole «Tale pena si applica inoltre» sono
sostituite dalle seguenti: «Si applicano la reclusione da tre mesi  a
tre anni e la multa non inferiore a euro 103». 
  3. All'articolo 652 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel primo comma, le parole «e' punito con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti:
«e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000  a
euro 15.000»; 
    b) nel secondo comma, le parole «e' punito con l'arresto da uno a
sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 30 a euro 619» sono  sostituite
dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
da euro 6.000 a euro 18.000». 
  4. All'articolo 661 del codice penale, le parole «e'  punito»  sono
sostituite con le seguenti: «e' soggetto» e le parole «con  l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro  1.032»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
5.000 a euro 15.000». 
  5. All'articolo 668 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel primo comma, le parole «e' punito con l'arresto fino a sei
mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti:
«e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000  a
euro 15.000»; 
    b)  nel  secondo  comma,  le  parole  «Alla  stessa  pena»   sono
sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»; 
    c) nel terzo comma, le parole  «la  pena  pecuniaria  e  la  pena
detentiva  sono  applicate  congiuntamente»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
10.000 a euro 30.000». 
  6. L'articolo 726 del codice penale  e'  sostituito  dal  seguente:
«Chiunque, in un luogo pubblico  o  aperto  o  esposto  al  pubblico,
compie atti contrari alla pubblica decenza e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000». 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 527, 528, 652, 661
          e 668 del  codice  penale,  come  modificati  dal  presente
          decreto legislativo: 
              "Art. 527. Atti osceni. 
              Chiunque, in luogo  pubblico  o  aperto  o  esposto  al
          pubblico, compie atti  osceni  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. 
              Si applica la pena della reclusione da quattro  mesi  a
          quattro anni e sei mesi se il fatto e' commesso all'interno
          o  nelle  immediate  vicinanze   di   luoghi   abitualmente
          frequentati da minori e se da cio' deriva il  pericolo  che
          essi vi assistano. 
              Se il fatto avviene per colpa, si applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309." 
              "Art. 528. Pubblicazioni e spettacoli osceni. 
              Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione
          ovvero di esporli pubblicamente,  fabbrica,  introduce  nel
          territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta,  ovvero
          mette in circolazione scritti, disegni, immagini  od  altri
          oggetti  osceni  di  qualsiasi  specie,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro  10.000  a  euro
          50.000. 
              Alla stessa sanzione soggiace chi fa  commercio,  anche
          se clandestino, degli oggetti indicati  nella  disposizione
          precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. 
              Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e  la
          multa non inferiore a euro 103 a chi: 
              1.  adopera  qualsiasi  mezzo  di  pubblicita'  atto  a
          favorire la  circolazione  o  il  commercio  degli  oggetti
          indicati nella prima parte di questo articolo; 
              2. da' pubblici spettacoli teatrali o  cinematografici,
          ovvero  audizioni  o  recitazioni  pubbliche,  che  abbiano
          carattere di oscenita'. 
              Nel caso preveduto dal n. 2, la pena e' aumentata se il
          fatto e' commesso nonostante il divieto dell'autorita'." 
              "Art. 652. Rifiuto di  prestare  la  propria  opera  in
          occasione di un tumulto. 
              Chiunque, in occasione di un tumulto o di  un  pubblico
          infortunio o di un comune pericolo ovvero  nella  flagranza
          di un reato rifiuta, senza giusto motivo,  di  prestare  il
          proprio aiuto  o  la  propria  opera,  ovvero  di  dare  le
          informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un
          pubblico ufficiale  o  da  una  persona  incaricata  di  un
          pubblico servizio,  nell'esercizio  delle  funzioni  o  del
          servizio,  e'   soggetto   alla   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. 
              Se il colpevole da' informazioni o indicazioni mendaci,
          e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
          6.000 a euro 18.000." 
              "Art. 661. Abuso della credulita' popolare. 
              Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura,
          anche gratuitamente, di abusare della  credulita'  popolare
          e' soggetto, se  dal  fatto  puo'  derivare  un  turbamento
          dell'ordine  pubblico,  con  la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000." 
              "Art. 668. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche
          abusive. 
              Chiunque recita  in  pubblico  drammi  o  altre  opere,
          ovvero da' in pubblico  produzioni  teatrali  di  qualunque
          genere, senza averli  prima  comunicati  all'autorita',  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          5.000 a euro 15.000. 
              Alla stessa sanzione soggiace chi fa  rappresentare  in
          pubblico pellicole cinematografiche, non  sottoposte  prima
          alla revisione dell'autorita'. 
              Se   il   fatto   e'   commesso   contro   il   divieto
          dell'autorita',  si  applica  la  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. 
              Il fatto si considera commesso in pubblico  se  ricorre
          taluna  delle  circostanze  indicate  nei  numeri  2  e   3
          dell'articolo 266.". 
                               Art. 3 
 
                   Altri casi di depenalizzazione 
 
  1. Alla legge 8 gennaio 1931, n. 234, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 8, primo comma, in fine, dopo la  parola  «reato»
sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  o  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi»; 
    b) all'articolo 11: 
      1) al primo comma, le parole «reato piu' grave, con una ammenda
da lire 40.000 a lire 400.000 o con l'arresto fino a due  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «reato,  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»; 
      2) il secondo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Chiunque
commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere  commesso
la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, e' punito
con l'arresto fino a tre anni o con  l'ammenda  da  euro  30  a  euro
309.»; 
      3) al terzo comma dell'articolo 11, le parole «Si fa luogo alla
confisca, a termini del Codice di procedura penale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Si fa luogo a confisca amministrativa»; 
    c) l'articolo 12 e' abrogato. 
  2. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 171-quater, primo comma, le  parole  «piu'  grave
reato, e' punito con l'arresto sino ad un anno  o  con  l'ammenda  da
lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
5.000 a euro 30.000»; 
    b) all'articolo 171-sexies, comma  2,  le  parole  «e  171-ter  e
171-quater» sono sostituite dalle  seguenti:  «171-ter  e  l'illecito
amministrativo di cui all'articolo 171-quater». 
  3. All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto
1945, n. 506, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «e' punito con l'arresto non inferiore nel minimo  a
sei mesi o  con  l'ammenda  non  inferiore  a  lire  2.000.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»; 
    b) le parole «la pena e' dell'arresto non inferiore a tre mesi  o
dell'ammenda non inferiore a lire 1.000.000»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
10.000 a euro 30.000». 
  4. All'articolo 15 della legge 28 novembre 1965, n.  1329,  secondo
comma, le parole «e' punito con la pena dell'ammenda da lire  150.000
a lire 600.000 o con l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 5.000 a euro 15.000». 
  5. L'articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre  1970,
n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  1970,
n.  1034,  e'   sostituito   dal   seguente:   «All'installazione   o
all'esercizio di impianti in mancanza di concessione  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.». 
  6. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre  1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  1983,
n. 638, e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma  1,  per
un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso
non e'  superiore  a  euro  10.000  annui,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore  di
lavoro  non   e'   punibile,   ne'   assoggettabile   alla   sanzione
amministrativa, quando provvede al versamento  delle  ritenute  entro
tre  mesi  dalla  contestazione  o   dalla   notifica   dell'avvenuto
accertamento della violazione.». 
  7. All'articolo 28, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole «e' punito, salvo che il
fatto costituisca reato piu' grave, con l'arresto sino ad un  anno  o
con l'ammenda da  lire  un  milione  a  lire  quattro  milioni»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «e'  soggetto,  salvo  che   il   fatto
costituisca reato, alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
5.000 a euro 30.000». 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 11 della legge
          8 gennaio 1931, n. 234 (Norme per  l'impianto  e  l'uso  di
          apparecchi radioelettrici privati e per il  rilascio  delle
          licenze di costruzione, vendita e  montaggio  di  materiali
          radioelettrici),  come  modificati  dal  presente   decreto
          legislativo: 
              "Art. 8. 
              Le licenze contemplate nei precedenti articoli  possono
          essere sospese o revocate per abuso del titolare  o  quando
          questi  non  abbia  piu'  i  prescritti  requisiti,   senza
          pregiudizio  della  applicazione  delle  sanzioni   penali,
          qualora si tratti di fatti  costituenti  reato  ,  o  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie, qualora  si  tratti  di
          illeciti amministrativi. 
              Il provvedimento di sospensione o di revoca e' disposto
          dal  Ministero  delle  comunicazioni,   di   concerto   col
          Ministero dell'interno. In caso di urgenza, la  sospensione
          puo' essere disposta anche dal Prefetto." 
              "Art. 11. 
              Le violazioni delle disposizioni dell' art.  1  del  R.
          decreto 8 febbraio 1923, n. 1067 , e della  presente  legge
          sono punite, ove non costituiscono reato, con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. 
              Chiunque commette  la  violazione  indicata  nel  primo
          comma, dopo aver commesso la  stessa  violazione  accertata
          con provvedimento esecutivo, e' punito con l'arresto fino a
          tre anni o con l'ammenda da euro 30 a euro 309. 
              Si fa luogo a confisca amministrativa, degli apparecchi
          abusivamente detenuti o dei quali  si  sia  fatto  indebito
          uso.". 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  171-quater  e
          171-sexies della legge 22 aprile 1941, n.  633  (Protezione
          del diritto d'autore e di altri  diritti  connessi  al  suo
          esercizio),   come   modificati   dal   presente    decreto
          legislativo: 
              "Art. 171-quater 
              Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  5.000  a  euro
          30.000 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro: 
              a) concede in noleggio o  comunque  concede  in  uso  a
          qualunque titolo, originali, copie o  supporti  lecitamente
          ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore; 
              b) esegue la fissazione  su  supporto  audio,  video  o
          audiovideo delle prestazioni  artistiche  di  cui  all'art.
          80." 
              "Art. 171-sexies 
              1. Quando il materiale sequestrato e', per entita',  di
          difficile custodia, l'autorita' giudiziaria puo'  ordinarne
          la  distruzione,   osservate   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento
          e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
          decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
              2. E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei
          materiali serviti o destinati a commettere i reati  di  cui
          agli articoli 171-bis, 171-ter e l'illecito  amministrativo
          di cui all'articolo 171-quater nonche' delle videocassette,
          degli  altri   supporti   audiovisivi   o   fonografici   o
          informatici   o   multimediali   abusivamente    duplicati,
          riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti  sul
          territorio nazionale, ovvero non provvisti di  contrassegno
          SIAE, ove  richiesto,  o  provvisti  di  contrassegno  SIAE
          contraffatto o alterato, o destinato ad opera  diversa.  La
          confisca e' ordinata anche nel caso di  applicazione  della
          pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
          codice di procedura penale. 
              Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
          anche se i  beni  appartengono  ad  un  soggetto  giuridico
          diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti
          al reato.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo  luogotenenziale  10  agosto   1945,   n.   506
          (Disposizioni circa la denunzia dei  beni  che  sono  stati
          oggetto  di  confische,   sequestri   o   altri   atti   di
          disposizione adottati sotto l'impero del sedicente  governo
          repubblicano),  come  modificato   dal   presente   decreto
          legislativo: 
              "Art. 3. Chiunque omette di fare nel termine prescritto
          la denunzia prevista dall'art. 1 e' soggetto alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Ove
          l'omissione  risulti  colposa  si   applica   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15 della  legge  28
          novembre 1965, n. 1329  (Provvedimenti  per  l'acquisto  di
          nuove macchine  utensili),  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              "Art.15. 
              Chiunque alteri, cancelli o  renda  irriconoscibile  il
          contrassegno apposto su di  una  macchina  ai  sensi  della
          presente legge ovvero alteri il contenuto  del  certificato
          di origine della macchina, e' punito ai sensi dell'art. 469
          del Codice penale. Alla stessa pena soggiace chiunque,  non
          essendo concorso nel fatto, fa uso del certificato alterato
          o della macchina di cui sia stato  alterato,  cancellato  o
          reso irriconoscibile il contrassegno. 
              Chiunque ometta di  far  ripristinare  il  contrassegno
          alterato, cancellato,  o  reso  irriconoscibile  da  altri,
          apposto su macchina di cui egli  abbia  il  possesso  o  la
          detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere  del
          tribunale  indicato  nel  contrassegno,  l'alterazione,  la
          cancellazione,  o  la  intervenuta  irriconoscibilita',  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          5.000 a euro 15.000.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309  (Testo
          unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi  stati  di  tossicodipendenza),
          come modificato dal presente decreto legislativo: 
              "Art. 28 (Legge 22 dicembre 1975, n.  685,  art.  28  -
          decreto-legge 22  aprile  1985,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art.  3,
          comma 4 - legge 26 giugno 1990,  n.  162,  art.  32,  comma
          1)Sanzioni 
              1.  Chiunque,  senza  essere  autorizzato,  coltiva  le
          piante indicate  nell'articolo  26,  e'  assoggettato  alle
          sanzioni  penali  ed  amministrative   stabilite   per   la
          fabbricazione illecita delle sostanze stesse. 
              2. Chiunque non osserva le prescrizioni e  le  garanzie
          cui l'autorizzazione e' subordinata, e' soggetto, salvo che
          il fatto costituisca reato,  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. 
              3. In ogni caso le piante illegalmente  coltivate  sono
          sequestrate e  confiscate.  Si  applicano  le  disposizioni
          dell'articolo 86.". 
                               Art. 4 
 
                 Sanzioni amministrative accessorie 
 
  1. In caso di reiterazione specifica di  una  delle  violazioni  di
seguito  indicate,   l'autorita'   amministrativa   competente,   con
l'ordinanza   ingiunzione,   applica   la   sanzione   amministrativa
accessoria  della  sospensione  della  concessione,  della   licenza,
dell'autorizzazione  o  di  altro  provvedimento  amministrativo  che
consente l'esercizio dell'attivita' da un minimo di dieci giorni a un
massimo di tre mesi: 
    a) articolo 668 del codice penale; 
    b) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633; 
    c) articolo  28,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
  2. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna
qualora sia competente, ai sensi  dell'articolo  24  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, a decidere su una  delle  violazioni  indicate
nel comma 1. 
  3. Per gli illeciti amministrativi di cui al comma 1,  in  caso  di
reiterazione specifica, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta
ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
          Note all'art. 4: 
              - Per l'articolo 668 del codice penale  si  veda  nelle
          note all'articolo 2 del presente decreto. 
              - Per gli articoli 171-quater  della  citata  legge  22
          aprile 1941, n. 633 e l'articolo 28,  comma  2  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309,  si  veda  nelle  note  all'articolo  3  del  presente
          decreto. 
              - Per gli articoli 16 e  24  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689  (Modifiche  al  sistema  penale),  vedi  note
          all'articolo 6 del presente decreto. 
                               Art. 5 
 
                    Disposizione di coordinamento 
 
  1. Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi  ai  sensi
del  presente  decreto  prevedono  ipotesi  aggravate  fondate  sulla
recidiva ed  escluse  dalla  depenalizzazione,  per  recidiva  e'  da
intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato. 
                               Art. 6 
 
                      Disposizioni applicabili 
 
  1.   Nel   procedimento   per   l'applicazione    delle    sanzioni
amministrative previste dal presente decreto si osservano, in  quanto
applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del  capo  I  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
          Note all'art. 6: 
              -  Le  sezioni  I  e  II  del  capo  I   (LE   SANZIONI
          AMMINISTRATIVE) della citata legge  24  novembre  1981,  n.
          689, recano, rispettivamente: 
              "Principi generali" e "Applicazione" 
                               Art. 7 
 
                        Autorita' competente 
 
  1. Per le violazioni di  cui  all'articolo  1,  sono  competenti  a
ricevere il rapporto e ad applicare  le  sanzioni  amministrative  le
autorita' amministrative competenti ad  irrogare  le  altre  sanzioni
amministrative  gia'  previste  dalle  leggi   che   contemplano   le
violazioni stesse; nel caso  di  mancata  previsione,  e'  competente
l'autorita' individuata a  norma  dell'articolo  17  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
  2. Per le  violazioni  di  cui  all'articolo  2,  e'  competente  a
ricevere il rapporto e ad  irrogare  le  sanzioni  amministrative  il
prefetto. 
  3. Per le violazioni di  cui  all'articolo  3,  sono  competenti  a
ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative: 
    a) le autorita' competenti ad irrogare le sanzioni amministrative
gia' indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633,  nel  decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre  1983,  n.  638,  e  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
    b)  il  Ministero   dello   sviluppo   economico   in   relazione
all'articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234; 
    c)    l'autorita'     comunale     competente     al     rilascio
dell'autorizzazione all'installazione o all'esercizio di impianti  di
distribuzione  di  carburante  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32; 
    d)  il  prefetto  con  riguardo  alle  restanti  leggi   indicate
all'articolo 3. 
          Note all'art. 7: 
              - Per l'articolo 17  della  citata  legge  24  novembre
          1981, n.  689,  si  veda  nelle  note  all'articolo  6  del
          presente decreto. 
              -  Per  la  legge  22  aprile  1941,  n.633,   per   il
          decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, per il decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309  e  per
          l'articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234,  si  veda
          nelle note all'articolo 3 del presente decreto. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione  del
          sistema  di   distribuzione   dei   carburanti,   a   norma
          dell'articolo 4, comma 4, lettera c),  della  L.  15  marzo
          1997, n. 59): 
              "Art. 1. Norme per liberalizzare la  distribuzione  dei
          carburanti. 
              1.  L'installazione  e  l'esercizio  di   impianti   di
          distribuzione  dei  carburanti,   di   seguito   denominati
          «impianti», sono  attivita'  liberamente  esercitate  sulla
          base dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  2  e  con  le
          modalita'  di  cui  al  presente  decreto.  Il  regime   di
          concessione  di  cui  all'articolo   16,   comma   1,   del
          decreto-legge 26 ottobre  1970,  n.  745,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Le
          regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
          e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto
          secondo  le  previsioni  dei  rispettivi  statuti  e  delle
          relative norme di attuazione. 
              2.  L'attivita'  di  cui  al  comma   1   e'   soggetta
          all'autorizzazione del comune in cui  essa  e'  esercitata.
          L'autorizzazione   e'   subordinata   esclusivamente   alla
          verifica della  conformita'  alle  disposizioni  del  piano
          regolatore,  alle   prescrizioni   fiscali   e   a   quelle
          concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e  stradale,
          alle  disposizioni  per  la  tutela  dei  beni  storici   e
          artistici, nonche' alle norme  di  indirizzo  programmatico
          delle  regioni.  Insieme   all'autorizzazione   il   comune
          rilascia  le  concessioni  edilizie  necessarie  ai   sensi
          dell'articolo  2.  L'autorizzazione   e'   subordinata   al
          rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi  secondo
          le  procedure  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. 
              3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente  alla
          domanda di autorizzazione, un'analitica  autocertificazione
          corredata della documentazione prescritta dalla legge e  di
          una perizia  giurata,  redatta  da  un  ingegnere  o  altro
          tecnico  competente  per  la  sottoscrizione  del  progetto
          presentato, abilitato ai sensi delle  specifiche  normative
          vigenti  nei  Paesi  dell'Unione  europea,  attestanti   il
          rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri
          di cui all'articolo 2, comma 1.  Trascorsi  novanta  giorni
          dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta
          se non e' comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco,
          sussistendo ragioni di pubblico interesse,  puo'  annullare
          l'assenso    illegittimamente    formatosi,    salvo    che
          l'interessato provveda a sanare i  vizi  entro  il  termine
          fissato dal comune stesso. 
              4. In caso di trasferimento  della  titolarita'  di  un
          impianto, le parti ne danno comunicazione al  comune,  alla
          regione e all'ufficio tecnico  di  finanza  entro  quindici
          giorni. 
              5. Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1,  del
          decreto-legge 26 ottobre  1970,  n.  745,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034,  sono
          convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del  comma
          2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,
          i soggetti gia' titolari di concessione,  senza  necessita'
          di   alcun   atto   amministrativo,   possono    proseguire
          l'attivita', dandone comunicazione al comune, alla  regione
          e al competente ufficio tecnico di  finanza.  Le  verifiche
          sull'idoneita'  tecnica  degli  impianti  ai   fini   della
          sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento
          del collaudo e non oltre  quindici  anni  dalla  precedente
          verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in
          vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal
          comune  a  verifica,  comprendente  anche  i   profili   di
          incompatibilita' di cui all'articolo 3, comma  2,  entro  e
          non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali
          verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse  alla
          regione, al  competente  ufficio  tecnico  di  finanza,  al
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          ed al Ministero dell'ambiente,  anche  ai  fini  di  quanto
          previsto dall'articolo 3, comma 2.  Restano  esclusi  dalle
          verifiche di cui al presente comma  gli  impianti  inseriti
          dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento  di
          cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, fermi restando i poteri
          di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il
          controllo, la verifica e la certificazione  concernenti  la
          sicurezza  sanitaria  necessaria  per   le   autorizzazioni
          previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda
          sanitaria  locale  competente  per  territorio,  ai   sensi
          dell'articolo 7 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 502, e successive modifiche e integrazioni. 
              6. La gestione degli impianti puo' essere affidata  dal
          titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di  seguito
          denominati  gestori,  mediante  contratti  di  durata   non
          inferiore  a  sei  anni  aventi  per  oggetto  la  cessione
          gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse  e  mobili
          finalizzate alla distribuzione di  carburanti  per  uso  di
          autotrazione, secondo le modalita'  e  i  termini  definiti
          dagli   accordi   interprofessionali   stipulati   fra   le
          associazioni di categoria piu' rappresentative,  a  livello
          nazionale, dei gestori e dei titolari  dell'autorizzazione.
          Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono  regolati
          in conformita' con i predetti accordi interprofessionali. I
          medesimi  accordi  interprofessionali   si   applicano   ai
          titolari  di  autorizzazione  e  ai  gestori;   essi   sono
          depositati  presso   il   Ministero   dell'industria,   del
          commercio   e   dell'artigianato   che   ne   assicura   la
          pubblicita'.  Gli  accordi  interprofessionali  di  cui  al
          presente  comma  prevedono  un  tentativo  obbligatorio  di
          conciliazione delle controversie  contrattuali  individuali
          secondo le modalita' e i termini ivi definiti. Il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   su
          richiesta di una delle parti,  esperisce  un  tentativo  di
          mediazione delle vertenze collettive. 
              6-bis. Il contratto di  cessione  gratuita  di  cui  al
          comma 6 comporta la stipula di un contratto  di  fornitura,
          ovvero di somministrazione, dei carburanti. 
              7. I contratti di affidamento in uso  gratuito  di  cui
          all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n.  745,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre
          1970, n. 1034, tra concessionari e gestori  esistenti  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto  legislativo
          restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di
          trasferimento della titolarita' del  relativo  impianto.  A
          tali contratti si applicano le norme contenute nel comma  6
          per quanto riguarda la conciliazione delle controversie. 
              8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono
          disciplinati  in  conformita'  alle  disposizioni  adottate
          dall'Unione europea. 
              9.    Nell'area    dell'impianto     possono     essere
          commercializzati,  previa  comunicazione  al  comune,  alle
          condizioni previste dai contratti di cui al comma 6  e  nel
          rispetto  delle  vigenti  norme  in  materia  sanitaria   e
          ambientale, altri  prodotti  secondo  quanto  previsto  con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato. 
              Gli interventi di ordinaria  e  minuta  manutenzione  e
          riparazione dei veicoli a motore di cui  agli  articoli  1,
          comma 2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio  1992,
          n.  122,  possono  essere  effettuati  dai  gestori   degli
          impianti. 
              10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo  e'
          nulla  di  diritto.  Le  clausole  previste  dal   presente
          articolo  sono  di  diritto  inserite  nel   contratto   di
          gestione, anche in  sostituzione  delle  clausole  difformi
          apposte dalle parti.". 
                               Art. 8 
 
            Applicabilita' delle sanzioni amministrative 
               alle violazioni anteriormente commesse 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono  sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  decreto
stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito  con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 
  2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal  presente
decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in  vigore,  con
sentenza   di   condanna   o   decreto   irrevocabili,   il   giudice
dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando  che  il
fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice  dell'esecuzione  provvede  con  l'osservanza
delle  disposizioni  dell'articolo  667,  comma  4,  del  codice   di
procedura penale. 
  3. Ai fatti commessi prima della data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto   non   puo'   essere   applicata   una   sanzione
amministrativa pecuniaria per un importo superiore al  massimo  della
pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio
di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti
non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal
presente decreto, salvo che le  stesse  sostituiscano  corrispondenti
pene accessorie. 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  135  del  codice
          penale e 667, comma 4, del codice di procedura penale: 
              "Art.  135.  Ragguaglio  fra  pene  pecuniarie  e  pene
          detentive. 
              Quando,  per  qualsiasi  effetto  giuridico,  si   deve
          eseguire  un  ragguaglio  fra  pene   pecuniarie   e   pene
          detentive, il computo  ha  luogo  calcolando  euro  250,  o
          frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un  giorno  di
          pena detentiva. " 
              "Art. 667. Dubbio sull'identita' fisica  della  persona
          detenuta. 
              1. - 3. (omissis) 
              4. Il giudice dell'esecuzione  provvede  in  ogni  caso
          senza  formalita'  con  ordinanza  comunicata  al  pubblico
          ministero e notificata all'interessato. Contro  l'ordinanza
          possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il
          pubblico ministero, l'interessato e il  difensore;  in  tal
          caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione e'
          proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni  dalla
          comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza. 
              5. (omissis).". 
                               Art. 9 
 
        Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa 
 
  1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  8,  comma  1,   l'autorita'
giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto,    dispone    la    trasmissione    all'autorita'
amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi
ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che  il  reato
risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. 
  2.  Se  l'azione  penale  non  e'  stata  ancora   esercitata,   la
trasmissione  degli  atti  e'  disposta  direttamente  dal   pubblico
ministero che, in caso  di  procedimento  gia'  iscritto,  annota  la
trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta
estinto  per  qualsiasi  causa,  il   pubblico   ministero   richiede
l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la  richiesta
ed il decreto del giudice che la accoglie possono  avere  ad  oggetto
anche elenchi cumulativi di procedimenti. 
  3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai
sensi dell'articolo 129 del  codice  di  procedura  penale,  sentenza
inappellabile perche' il fatto  non  e'  previsto  dalla  legge  come
reato, disponendo la trasmissione degli atti a  norma  del  comma  1.
Quando  e'  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna,  il   giudice
dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto  dalla
legge come reato, decide  sull'impugnazione  ai  soli  effetti  delle
disposizioni e dei capi della sentenza che concernono  gli  interessi
civili. 
  4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione
agli interessati residenti nel territorio della Repubblica  entro  il
termine di novanta giorni e a quelli residenti  all'estero  entro  il
termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti. 
  5. Entro sessanta giorni dalla notificazione  degli  estremi  della
violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in  misura  ridotta,
pari alla meta' della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento. 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 129 del  codice  di
          procedura penale: 
              "Art. 129.  Obbligo  della  immediata  declaratoria  di
          determinate cause di non punibilita'. 
              1. In ogni stato e grado del processo, il  giudice,  il
          quale riconosce che il fatto non sussiste o che  l'imputato
          non lo ha commesso o che il fatto non costituisce  reato  o
          non e' previsto dalla legge come reato ovvero che il  reato
          e' estinto o che manca una condizione di procedibilita', lo
          dichiara di ufficio con sentenza. 
              2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato  ma
          dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che
          l'imputato  non  lo  ha  commesso  o  che  il   fatto   non
          costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,
          il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo
          a procedere con la formula prescritta.". 
              - Per l'articolo 16  della  citata  legge  24  novembre
          1981, n. 689, si veda  note  all'articolo  6  del  presente
          decreto. 
                               Art. 10 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
della  finanza  pubblica,  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 gennaio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Orlando, Ministro della giustizia 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                                             Allegato 
 
                                                             (Art. 1) 
 
ELENCO  DELLE  LEGGI  CONTENENTI  REATI  PUNITI  CON  LA  SOLA   PENA
  PECUNIARIA ESCLUSI DALLA DEPENALIZZAZIONE A NORMA DELL'ART. 2 DELLA
  LEGGE N. 67/2014 
 
    AVVERTENZA: i riferimenti agli atti normativi si intendono estesi
agli  eventuali,  successivi   provvedimenti   di   modifica   o   di
integrazione. 
Edilizia e urbanistica 
    1. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
recante "Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari
in materia edilizia". 
    2. Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante  "Provvedimenti  per  le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche". 
    3. Legge  5  novembre  1971,  n.  1086,  recante  "Norme  per  la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato,  normale  e
precompresso ed a struttura metallica". 
Ambiente, territorio e paesaggio 
    1.  Decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.   202,   recante
"Attuazione  della  direttiva  2005/35/CE  relativa  all'inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni". 
    2. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  "Norme  in
materia ambientale". 
    3.  Decreto  legislativo  11  maggio  2005,   n.   133,   recante
"Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia  di  incenerimento
dei rifiuti". 
    4. Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante  "Attuazione
delle   direttive   1999/45/CE    e    2001/60/CE    relative    alla
classificazione, all'imballaggio  e  all'etichettatura  di  preparati
pericolosi", limitatamente all'art. 18, comma 1, quando ha ad oggetto
le sostanze  e  i  preparati  pericolosi  per  l'ambiente,  per  come
definiti dall'art. 2, comma 1, lettera q). 
    5.  Decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  174,   recante
"Attuazione della direttiva 98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul
mercato di biocidi". 
    6.  Decreto  legislativo  3  febbraio  1997,   n.   52,   recante
"Attuazione della  direttiva  92/32/CE  concernente  classificazione,
imballaggio   ed   etichettatura    delle    sostanze    pericolose",
limitatamente all'art. 36, comma 1, quando ha ad oggetto le  sostanze
e i preparati pericolosi per l'ambiente, per come definiti  dall'art.
2, comma 1, lettera q). 
    7. Legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  recante  "Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio". 
    8.  Legge  26  aprile  1983,  n.   136,   recante   norme   sulla
"Biodegradabilita' dei detergenti sintetici". 
    9. Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico
dell'energia nucleare". 
Alimenti e bevande 
    1. Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni  urgenti  per  il  settore
agricolo,  la  tutela  ambientale  e   l'efficientamento   energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e  lo  sviluppo
delle imprese, il  contenimento  dei  costi  gravanti  sulle  tariffe
elettriche, nonche'  per  la  definizione  immediata  di  adempimenti
derivanti dalla normativa europea", limitatamente all'art.  4,  comma
8. 
    2.  Decreto  legislativo  21  maggio  2004,   n.   169,   recante
"Attuazione della  direttiva  2002/46/CE  relativa  agli  integratori
alimentari". 
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
    1. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante  "Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". 
    2. Legge 27 marzo 1992, n.  257,  recante  "Norme  relative  alla
cessazione dell'impiego dell'amianto". 
    3. Legge  16  giugno  1939,  n.  1045,  recante  "Condizioni  per
l'igiene  e  l'abitabilita'  degli  equipaggi  a  bordo  delle   navi
mercantili  nazionali",  con  riguardo  alla  violazione,  sanzionata
dall'art. 90,  delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  34,  39,
limitatamente ai locali di lavoro, 40, 41, 44, comma 2, limitatamente
alla  installazione  di  impianti  per  la  distribuzione   di   aria
condizionata nella sala nautica e nei  locali  della  timoneria,  45,
limitatamente ai locali destinati al  lavoro,  66,  limitatamente  ai
posti fissi di lavoro, 73, 74, 75, 76. 
Sicurezza pubblica 
    1. Regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  recante  "Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". 
Giochi d'azzardo e scommesse 
    1. Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante "Riforma
delle leggi sul lotto pubblico". 
Armi ed esplosivi 
    1. Legge  9  luglio  1990,  n.  185,  recante  "Nuove  norme  sul
controllo delle esportazioni, importazioni e transito  dei  materiali
di armamento". 
    2. Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle  armi,  delle  munizioni  e
degli esplosivi". 
    3. Legge 23 dicembre 1974, n. 694,  recante  la  "Disciplina  del
porto delle armi a bordo degli aeromobili". 
    4. Legge 23 febbraio 1960, n. 186, recante "Modifiche  al  R.D.L.
30 dicembre 1923, n. 3152, sulla  obbligatorieta'  della  punzonatura
delle armi da fuoco portatili". 
Elezioni e finanziamento ai partiti 
    1. Legge  21  febbraio  2014,  n.  13,  recante  "Abolizione  del
finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e  la
democraticita'  dei  partiti   e   disciplina   della   contribuzione
volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore". 
    2. Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero". 
    3. Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,  recante  "Testo
unico delle leggi recanti  norme  per  l'elezione  del  Senato  della
Repubblica". 
    4. Legge 10 dicembre 1993,  n.  515,  recante  "Disciplina  delle
campagne elettorali per l'elezione della Camera  dei  deputati  e  al
Senato della Repubblica". 
    5. Legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente "Elezione diretta  del
Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del
Consiglio provinciale". 
    6.  Legge  18  novembre  1981,  n.  659,  recante  "Modifiche  ed
integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul  contributo  dello
Stato al finanziamento dei partiti politici". 
    7. Legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente "Elezione dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia". 
    8. Legge 25 maggio 1970, n. 352, recante  "Norme  sui  referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo". 
    9. Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione
dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale". 
    10. Decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo  1967,  n.
223, recante  "Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  per  la
disciplina dell'elettorato attivo e per  la  tenuta  e  la  revisione
delle liste elettorali". 
    11. Decreto del Presidente della Repubblica 16  maggio  1960,  n.
570, recante "Testo unico  delle  leggi  per  la  composizione  e  la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali". 
    12. Decreto del Presidente della Repubblica  30  marzo  1957,  n.
361, recante "Approvazione del testo unico delle leggi recanti  norme
per la elezione della Camera dei deputati". 
    13. Legge 8 marzo 1951, n. 122, recante "Norme  per  le  elezioni
dei Consigli provinciali". 
Proprieta' intellettuale e industriale 
    1. Legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la  "Protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".