Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. (16G00006) (GU Serie Generale n.13 del 18-1-2016)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2016
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Si riporta il testo degli articoli 232-bis, 232-ter, 255 e 263 del citato d. lgs. n. 152 del 2006, come modificati dalla presente legge:
«Art. 232 -bis (Rifiuti di prodotti da fumo) .
— 1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.
3. È vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
Art. 232 -ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) .
— 1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi»;
"Art. 255 (Abbandono di rifiuti).
- 1. Fatto salvo
quanto disposto dall'art. 25, comma 2, chiunque, in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192,
commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o
deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali
o sotterranee e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono
riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e'
aumentata fino al doppio.
1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'art.
232-ter e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono
riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'art.
232-bis, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al
doppio.
2. Il titolare del centro di raccolta, il
concessionario o il titolare della succursale della casa
costruttrice che viola le disposizioni di cui all'art. 231,
comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duecentosessanta a euro
millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di
cui all'art. 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui
all'art. 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto
fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella
sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, il beneficio della sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinato alla
esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui
all'art. 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo
di cui all'art. 187, comma 3."
"Art. 263 (Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della
parte quarta del presente decreto sono devoluti alle
province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di
controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.
261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'art. 226,
comma 1, che sono devoluti ai comuni.
2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni
amministrative irrogate ai sensi dell'art. 261-bis sono
versate all'entrata dei bilanci delle autorita' competenti
e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali
straordinarie previste dal presente decreto, in particolare
all'art. 29-decies, comma 4, nonche' le ispezioni
finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi
ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.
2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
ai sensi dell'art. 255, comma 1-bis, e' versato all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un
apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e destinato alle attivita' di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti
proventi e' destinato ai comuni nel cui territorio sono
state accertate le relative violazioni ed e' destinato alle
attivita' di cui al comma 1 dell'art. 232-bis, ad apposite
campagne di informazione da parte degli stessi comuni,
volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze
nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei
mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di
piccolissime dimensioni di cui all'art. 232-ter, nonche'
alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con
il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite le modalita'
attuative del presente comma."