sabato 23 gennaio 2016

Cassazione: “Legittima la sanzione al titolare di esercizio pubblico negligente se la tabella dei giochi proibiti non risulta visibile”

(Jamma) Legittima l’ammenda contestata al titolare di un esercizio pubblico per il reato di cui all’art. 221 T.u.l.p.s. per avere, quale gestore di un bar, omesso di esporre la tabella dei giochi proibiti
ex art. 110, comma 1, dello stesso T.u.l.p.s. anche se lo stesso esercente si difende sostenendo che la tabella era stata coperta, per circostanze non dipendenti dall’imputato, da altri documenti. La Corte di Cassazione ha infatti escluso la sussistenza dell’ipotesi del caso fortuito “posto che incombeva sull’imputata l’obbligo di far sì che la tabella, posta all’interno dell’esercizio, fosse visibile”. La Corte ha infatti ricordato che “per costante orientamento della Corte stessa “il caso fortuito consiste in quell’avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto e non può, in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all’attività psichica dell’agente ; “sicché, in altri termini, non costituisce caso fortuito, tale da escludere la punibilità dell’agente, quello cui l’agente stesso abbia dato causa, con la sua condotta negligente od imprudente . La Corte di Cassazione ha quindi respinto il ricorso dell’esercente in quanto il Tribunale che lo aveva giudicato responsabile del reato “sottolineando il pieno dominio e dunque la controllabilità dell’esercizio commerciale da parte dell’imputato” “ ha ricollegato a condotta negligente della donna la circostanza della impossibilità di leggere la tabella ove, come sostenuto in ricorso, coperta da altri documenti e, dunque, la configurabilità della contravvenzione ascritta, addebitabile a titolo di colpa, così legittimamente escludendo, in ogni caso, il dedotto caso fortuito.”

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