sabato 14 novembre 2015

T.S.O. & A.S.O.: protocolli operativi 1.0

Recentemente si è parlato moltissimo di TSO e di ASO, di protocollo unico nazionale e di tanto altro, ma a mio modesto avviso, pochissimo dei mezzi operativi ad oggi esistenti, che chiaramente possono essere discutibili o meno, ma rappresentano pur sempre la base su cui operare, soprattuto per gli operatori di Polizia Municipale.

Per la motivazione sopra esposta non mi soffermerò in questa sede:

  • sulla parte normativa, che oramai dovrebbe essere nota a tutti;
  • sui percorsi di cura da attivare nei Dipartimenti di salute mentale, perchè non ne ho ne ho nè la competenza nè la conoscenza;
  • sul PIANO DI AZIONI NAZIONALE PER LA SALUTE MENTALE, recepito in conferenza unificata il 24/01/2013 e di conseguenza in tutte le regioni d'Italia
Nella Regione Siciliana, per esempio, si è provveduto a recepire i contenuti dell’Accordo di Conferenza Unificata n. 137 del 13 novembre 2014 con decreto Assessoriale 11 settembre 2015 (“Definizione dei percorsi di cura da attivare nei Dipartimenti di salute mentale per i disturbi schizofrenici, i disturbi dell’umore e i disturbi gravi di personalità”).

Ritornando quindi al discorso iniziale, un ruolo fondamentale, lo assume, a mio avviso, il Documento di "Raccomandazioni in merito all’applicazione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale", approvato nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 29 Aprile 2009 (09/038/CR/C7), recepito da tutte le regioni Italiane.

Le Raccomandazioni perseguono la finalità di pervenire ad una applicazione omogenea e coerente nelle Regioni delle procedure ASO e TSO, di cui agli articoli 33, 34 e 35 della Legge n. 833/78, e di esplicitare e chiarire l’applicazione di dette norme, la cui complessità è stata una delle maggiori cause della difformità delle procedure attuative poste in essere, nei decorsi anni, nelle ASL.

In estrema sintesi, il documento di Raccomandazioni, articolato in capitoli, indica dettagliatamente le procedure da adottare e dirime le più rilevanti questioni, emerse finora all’attenzione dei servizi pubblici, concernenti, nello specifico:

• le garanzie amministrative e giurisdizionali

• le procedure per l’accertamento sanitario obbligatorio

• le procedure per il trattamento sanitario obbligatorio in degenza ospedaliera

• le procedure per il TSO extra ospedaliero

• la libertà di scelta del paziente

• l’individuazione del luogo in cui attuare il TSO

• le circostanze in cui non si applicano le procedure ASO/TSO

• le procedure ASO/TSO in età evolutiva.

Fornisce, altresì, l’indicazione di buone pratiche per i diversi attori chiamati in causa (Comuni. Polizia Municipale, Pronto Soccorso Ospedaliero, 118, Dipartimenti di Salute Mentale, Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Tribunale per i Minorenni, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco) ed individua nei protocolli applicativi lo strumento per la corretta applicazione delle procedure di intervento sanitario.

In fase applicativa, viene dato mandato alle Regioni di garantire, sul proprio territorio, una diffusa conoscenza delle Raccomandazioni e di promuoverne l’applicazione

A scopo esemplificativo:


PUGLIA
UMBRIA
PIEMONTE
SICILIA
VENETO
SARDEGNA
LIGURIA
FRIULI



La Regione Sicilia ha inoltre emanato un decreto regionale (10 aprile 2010 pubblicato sulla GURS 24 del 21 maggio 2010), che regola gli aspetti operativi delle attività di soccorso, contenente anche le linee guida per il TSO di cui si allega stralcio.
In allegato, inoltre, la Circolare del Ministero dell'Interno.
Mario Serio
Riproduzione Riservata



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ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO
Riferimenti normativi
Legge n.833 del 23/12/1978.
Cos’è
L'accertamento sanitario obbligatorio consiste in una visita medica a persone affette da
disturbi psichici che non accettano di sottoporsi volontariamente a visita medica.
Chi lo propone
Per ottenere l'accertamento sanitario obbligatorio è necessario un certificato medico, che
può essere rilasciato dal medico di famiglia, dall'Ufficio di Igiene Mentale, dall'Unità
Operativa di Psichiatria o dal 118.
Chi lo dispone
Il sindaco del Comune ove risiede o presso cui si trova la persona da ricoverare con
l’emissione di un’Ordinanza per Accertamento sanitario Obbligatorio.
Chi provvede all’accompagnamento
La Polizia Municipale, a fronte di una proposta di ASO compiutamente formulata, redige
tutti gli atti necessari e, dopo l'emissione delle specifiche ordinanze del Sindaco, provvede
all'accompagnamento del paziente presso la struttura sanitaria indicata dai medici.
Chi vigila
Il Giudice Tutelare competente nel territorio del Comune che ha disposto l’ASO. A lui il
Sindaco deve inviare, entro 48 ore dalla firma, il provvedimento corredato delle
certificazioni mediche. Il Giudice Tutelare assunte le informazioni del caso può convalidare
o no l’accompagnamento.
Cosa fare qualora si verificasse l’esigenza di un ASO
Qualora si verifichi l'esigenza di attivare un ASO rivolgersi preferibilmente al medico
curante del paziente (o a un qualsiasi esercente la professione medica) il quale, valutate le
condizioni del paziente, formulerà una proposta di ASO.


INTESTAZIONE DELL’ENTE
ORDINANZA N. DEL __/__/____
IL SINDACO
Nella sua qualità di autorità sanitaria
Vista l’allegata proposta formulata in data __/__/____ dal Dott. , di sottoporre ad
Accertamento Sanitario Obbligatorio presso del Sig. , nato a il __/__/____ e
residente a in Via ;
considerato che il Sig. affetto da
visto che dalla stessa proposta risulta, come previsto nell’art. 34, quarto comma, del D.P.R. 23
dicembre 1978 n. 833:
1) che è persona affetta da tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
2) che tali interventi non vengono accettati dall’ammalato;
3) che non vi sono le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed
idonee misure sanitarie extra ospedaliere;
ritenuto pertanto di dovere disporre l’immediato trasferimento del malato per accertamenti;
visto il DPR 23 dicembre 1978 n. 833;
DISPONE
L’immediato trasferimento del sig. , nato a ( ) il __/__/____e residente a
( ) in , per essere sottoposto ad Accertamento Sanitario Obbligatorio;
ORDINA
Che la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 35, primo comma, del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 833,
corredata dalla proposta medica richiamata in premessa, sia immediatamente notificata:
1. a perché ne curi l’attuazione del Trattamento Sanitario Obbligatorio avvalendosi, se del
caso, degli organi di Polizia Locale e Statale e di qualsiasi altro mezzo.
, __/__/____
IL SINDACO
Il sottoscritto dichiara che in data alle ore…………………. è stato qui accompato per i motivi
indicati nell’ordinanza retroestesa, il Sig. , inviata dal Sindaco del Comune di
( ).
Li
Firma e timbro
Della struttura ricevente

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TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO
Riferimenti normativi
Legge n.833 del 23/12/1978.
Cos’è
Ricovero psichiatrico coatto (contro la volontà della persona).
Quando può essere fatto
Il TSO può essere applicato in caso di malattia mentale esclusivamente nei casi in cui si
realizzino e vengano documentate da almeno 2 medici le specifiche condizioni:
o esistenza di gravi alterazioni psichiche
o rifiuto delle cure da parte della persona
o mancanza di alternative per un intervento extraospedaliero
Chi lo propone
Un medico (non importa se psichiatra o meno).
Chi lo convalida
Un medico operante nella struttura sanitaria pubblica (spesso l’Ufficiale Sanitario).
Chi lo dispone
Il sindaco del Comune ove risiede o presso cui si trova la persona da ricoverare con
l’emissione di un’Ordinanza per Trattamento Sanitario Obbligatorio.
Chi provvede al ricovero coatto
La Polizia Municipale, a fronte di una proposta di TSO compiutamente formulata, redige
tutti gli atti necessari e, dopo l'emissione delle specifiche ordinanze del Sindaco, provvede
al trasporto del paziente presso la struttura sanitaria indicata dai medici.
Chi vigila
Il Giudice Tutelare competente nel territorio del Comune che ha disposto il TSO. A lui il
Sindaco deve inviare, entro 48 ore dalla firma, il provvedimento corredato delle
certificazioni mediche. Il Giudice Tutelare assunte le informazioni del caso può convalidare
o no il ricovero.
Quanto dura il ricovero
Il ricovero dura 7 giorni, rinnovabili con provvedimento del Sindaco su proposta del
Primario del reparto in cui è ricoverata la persona.
Chi dispone il rinnovo
Il Sindaco mediante emissione di una nuova Ordinanza da trasmettere, entro le 48 ore
successive, al Giudice Tutelare.
Cosa fare qualora si verificasse l’esigenza di un TSO
Qualora si verifichi l'esigenza di attivare un TSO si dovrà rivolgersi preferibilmente al
medico curante del paziente (o a un qualsiasi esercente la professione medica) il quale
formulerà una proposta di TSO che dovrà essere necessariamente sottoposta a convalida
da parte di un secondo medico appartenente alla struttura specialistica pubblica il quale
dovrà valutare la sussistenza delle condizioni necessarie per proporre un TSO



INTESTAZIONE DELL’ENTE
ORDINANZA N. DEL __/__/____
Ordinanza per un Trattamento Sanitario Obbligatorio
IL SINDACO
Nella sua qualità di autorità sanitaria
Vista l’allegata proposta formulata in data dalla Dott. di sottoporre a Trattamento Sanitario
Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera presso il reparto di Psichiatria dell’Azienda Ospedaliera del
Sig. , nato a il e residente a
in ;
considerato che dalla documentazione allegata risulta che il Sig. è affetto da ;
visto che dalla stessa proposta risulta, come previsto nell’art. 34, quarto comma, del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 833:
1) che è persona affetta da alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
2) che tali interventi non vengono accettati dall’ammalato;
3) che non vi sono le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie
extra ospedaliere;
vista l’allegata convalida della proposta di cui sopra formulata in data dal Dott. il quale ha proposto anche il
luogo del ricovero;
ritenuto pertanto di dovere disporre l’immediato ricovero ospedaliero dell’ammalato;
visto il DPR 23 dicembre 1978 n. 833;
ORDINA
L’immediato ricovero del sig. , nato a il e abitante a
in , per essere sottoposta a Trattamento Sanitario
Obbligatorio;
DISPONE
Che la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 35, primo comma, del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 833, corredata dalla
proposta medica convalidata e richiamata in premessa, sia immediatamente notificata:
1. al Giudice Tutelare presso ;
2. al reparto di Psichiatria dell’Azienda Ospedaliera perché ne curi l’attuazione del
Trattamento Sanitario Obbligatorio avvalendosi, se del caso, degli organi di Polizia e di qualsiasi altro mezzo.
, __/__/____
IL SINDACO
RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto messo comunale del Comune di
Dichiara
Di avere notificato, in data odierna, il presente provvedimento, corredato dalla proposta in esso richiamata, al Sig. Giudice
Tutelare presso ______________________________ consegnandone copia a mani di
_______________________________.
Data, __/__/_____
Il Messo Comunale
DIREZIONE OSPEDALIERA DI
Il sottoscritto dichiara che in data ………………………….alle ore…………………. È stato qui accolto per i motivi
indicati nell’ordinanza retroestesa, il Sig. , inviato dal Sindaco del Comune di .
Li
Firma e timbro
della struttura ricevente

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Linee guida per il trattamento sanitario obbligatorio

Si rende necessario chiarire analiticamente il protocollo da mettere in atto nel corso del Trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), in relazione alla necessità di un sereno rapporto con i rappresentanti delle istituzioni, con i quali spesso si interagisce nell’espletamento della procedura sanitaria “coattiva” ed alla interpretazione autentica della normativa di riferimento.
L’articolo 32 della Costituzione afferma che la tutela della salute è diritto dell’individuo e riconosce, altresì, l’interesse della collettività alla stessa, introducendo quindi la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori.
Il T.S.O. non può essere imposto al singolo nel suo esclusivo interesse, ma solo quando ricorre, oltre all’interesse del singolo, un riconosciuto interesse della collettività che verrebbe compromesso dal rifiuto a curarsi. Quindi, l’obbligatorietà è da ricercarsi non nell’esigenza di difesa sociale nei confronti del folle pericoloso, ma nell’interesse precipuo della collettività a recuperare, tramite un intervento sanitario, un proprio consociato affetto da grave patologia psichica, ed incapace, in virtù di tale patologia, di autodeterminarsi liberamente.
L’art. 34 della legge n. 833/78 individua le condizioni del soggetto per cui si rende necessario il T.S.O. nella dizione “alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici”. Tali alterazioni presuppongono in primo luogo un intervento e trattamento sanitario, ma nel corso della procedura si possono verificare, tuttavia, comportamenti dissociati ed eventuali rischi di pericolosità. Quando si determinano le suddette circostanze, deve essere attivata la C.O.“118” che segnalerà la sussistenza di rischi specifici di particolare pericolosità, connessi al preciso contesto sociale in cui si trova il sofferente psichico, agli organi preposti istituzionalmente alla prevenzione ed alla repressione di fatti-reati (Forze dell’ordine, magistratura).
Si rammenta al proposito che il reato commesso da persona sofferente di disturbi psichici non è diverso, per quanto riguarda l’aspetto preventivo e repressivo, dal reato commesso da qualsiasi altro cittadino.
Funzioni e compiti dei referenti istituzionali Come previsto dagli artt. 33 e seguenti della legge n. 833/78, gli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua veste di autorità sanitaria. Il provvedimento che dispone il T.S.O. rientra pertanto nella competenza dell’ente comune, sia sotto il profilo dell’autorità che lo emana sia sotto il profilo dell’organo chiamato a dargli attuazione. Pertanto, nella fase di attuazione di un’ordinanza di A.S.O. o di T.S.O. il comune conserva uno specifico interesse alla corretta esecuzione della medesima e quindi un “potere-dovere” di vigilanza da attuarsi attraverso il proprio personale, nella fattispecie il Corpo di polizia municipale, in quanto l’impostazione forzata che ne discende riveste, come per tutte le ordinanze, il carattere di una operazione di “Polizia amministrativa” diretta all’osservanza di regolamenti e di provvedimenti dell’autorità, quali i trattamenti sanitari obbligatori. Quindi, qualora ogni possibile intervento del personale sanitario si dimostri vano e si renda necessario l’uso della coazione fisica per vincere la particolare resistenza opposta dal paziente, subentra la specifica competenza della Polizia municipale istituzionalmente chiamata a provvedere alla esecuzione del provvedimento.
L’intervento della Polizia municipale non può ritenersi eventuale e subordinato a quello del personale sanitario bensì contestuale, e tale contestualità deve esplicarsi attraverso la distinzione chiara dei rispettivi ambiti di intervento.
 A tal proposito, si richiama quanto evidenziato dalla circolare del Ministero dell’interno n. 3/2001 del 20 luglio 2001, relativa alle competenze della Polizia municipale nel corso di trasferimento con autoambulanza di persone assoggettate al T.S.O. anche al di fuori del territorio comunale. Tale circolare testualmente recita: “le funzioni di accompagnamento dei soggetti per i quali si rende obbligatorio il T.S.O. debbano essere svolte dagli operatori di Polizia municipale per assicurare prioritariamente l’attuazione dei principi generali di tutela della persona fissati, in particolare, dalla legge n. 833/78, istitutiva del S.S.N.” ed ancora “ancorché tale attività di accompagnamento esuli dai compiti istituzionali propri degli operatori di Polizia municipale, questi sono, tuttavia, tenuti ad assolverla, sulla scorta delle direttive impartite dal sindaco, il quale, in tal caso, assicura e coordina lo svolgimento sia delle funzioni di Polizia locale (art. 1 e 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65), sia di quella di autorità sanitaria, di cui è titolare nei trattamenti sanitari obbligatori, in forza della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 33, titolarità riconfermata dall’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e come trasfuso nell’art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”. Nella stessa circolare viene precisato che “i Vigili urbani devono accompagnare l’infermo di mente fino al luogo di cura, anche se fuori dal comune, poiché intervengono nell’esercizio del potere di Polizia amministrativa sanitaria, propria dell’autorità locale, e non in quello dell’attività di pubblica sicurezza” ed in quanto ai mezzi con cui trasportare il malato di mente presso il presidio sanitario “di regola ed in via prioritaria, essi vanno individuati nelle autoambulanze, non escludendo però, in considerazione della peculiarità della malattia, l’uso di qualsiasi automezzo, anche privato, in caso di necessità ed ove possibile”.

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Ministero dell'Interno
Circolare n. 3/2001 del 20 luglio 2001
Trattamento sanitario obbligatorio per soggetti con patologia mentale. Competenze della
polizia Municipale
Continuano a pervenire a questa direzione generale da parte delle amministrazioni locali richieste di
chiarimenti in ordine alla questione relativa alle attività di scorta espletate dai vigili urbani nel corso
del trasferimento con autoambulanza di persone assoggettate al trattamento sanitario obbligatorio
(T.S.O.) anche al di fuori del territorio comunale. Al riguardo, questo ministero, più volte
interessato sulla problematica in esame, ha espresso il proprio avviso ritenendo che le funzioni di
accompagnamento dei soggetti per i quali si rende obbligatorio il T.S.O. debbano essere svolte dagli
operatori di polizia municipale per assicurare prioritariamente l'attuazione dei principi generali di
tutela della persona fissati, in particolare dalla legge 833/78, istitutiva del servizio sanitario
nazionale.
Ancorché tale attività di accompagnamento esuli dai compiti istituzionali propri degli operatori di
polizia municipale, questi sono, tuttavia, tenuti ad assolverla, sulla scorta delle direttive impartite
dal sindaco, il quale, in tal caso, assicura e coordina lo svolgimento sia delle funzioni di polizia
locale (art.1 e 2 della legge 7/3/1986, n. 65), sia di quella di autorità sanitaria, di cui è titolare nei
trattamenti sanitari obbligatori, in forza della legge 23/12/1978 n. 833, art. 33, titolarità
riconfermata dall'art. 117 del dlgs 31/3/1998 n. 112 Ñ come trasfuso nell'art.50, comma 5, del dlgs
18/8/2000, n. 267 Ñ laddove è previsto che in caso di emergenze sanitarie a carattere
esclusivamente locale le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale .
Ciò premesso, al fine di consentire uniformità di orientamento da parte delle SS.LL. sulla materia in
argomento, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni procedurali:
- il sindaco emette l'ordinanza di ricovero obbligatorio per il soggetto con patologia mentale presso
il più vicino presidio sanitario, rimanendo esclusivamente a carico di quest'ultimo, qualora non vi
fosse disponibilità di posti, il compito di individuare un'altra struttura idonea ove indirizzare
l'ammalato ;
- i vigili urbani devono accompagnare l'infermo di mente fino al luogo di cura, anche se fuori del
comune, poiché intervengono nell'esercizio del potere di polizia amministrativa sanitaria, propria
dell'autorità locale, e non in quello dell'attività di P.S. ;
- quanto ai mezzi con cui trasportare il malato di mente presso il presidio sanitario, di regola ed in
via prioritaria, essi vanno individuati nelle autoambulanze, non escludendo, però, in considerazione
della peculiarità della malattia, l'uso di qualsiasi automezzo, anche privato, in caso di necessità ed
ove possibile ;
- una volta raggiunto il luogo di trasferimento, qualora il ricovero dell'infermo non fosse possibile
per mancanza di posti disponibili lo stesso veicolo che ha iniziato il viaggio di trasporto proseguirà
fino a raggiungere la nuova destinazione.
Si fa presente, da ultimo, che le indicazioni di cui sopra risultano compatibili con l'avviso espresso a
suo tempo dal ministero della sanità (circ. n.900.3/SM-E1/896 del 21.9.1992) e con le direttive
emanate dalle regioni alle strutture sanitarie locali, onde facilitare le necessarie intese fra tutte le
istituzioni interessate al buon andamento dell'attività amministrativa nel suo complesso.

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Per la modulistica si rinvia al seguente link;
 [PDF]la circolare della P.M. di Torino n. 85 del 13.08.2015
www.poliziamunicipale.it/script/dwnld.aspx?id=11305...85...
CIRCOLARE N. 85 ... A integrazione della Circolare 6/2011, si comunica che è stato predisposto l'allegato mod. PA. 17/15, recante “Verbale ... Addì, 13/08/2015.
 P.S. Si ringazia il Direttore Stefano Manzelli per la gentile concessione.