lunedì 2 novembre 2015

Sanzionato il tassista che sceglie il percorso più lungo

Legittima la sospensione per 6 giorni stabilita da un Comune nei confronti di un tassista che non ha effettuato, durante la corsa, il «percorso più breve» in termini di distanza.  È quanto ha deciso il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza del 22 ottobre 2015, n. 4866.
Il fatto
La controversia ha come oggetto un problema che si presenta spesso, e che riguarda le modalità del tragitto che deve essere effettuato dal luogo dove inizia la corsa sino al luogo dove essa finisce. Questo tragitto dovrebbe essere, come regola generale stabilita in molti regolamenti comunali, il «percorso più breve» in termini di distanza. È avvenuto che il titolare di una licenza comunale di autovettura da piazza, è stato sanzionato dalla direzione della Polizia municipale con la sospensione di 6 giorni lavorativi, perché non aveva effettuato il «percorso più breve» in misura spaziale, ed aveva fatto percorrere al taxi una maggiore distanza chilometrica, con un aggravio di spesa. Il tassista ha impugnato questa sospensione davanti al Tar, sostenendo che non vi era alcuna legge statale che abilitava il Comune ad introdurre una previsione regolamentare di illeciti, sanzionabili con la sospensione della licenza, ed il Tar ha condiviso questa tesi. Il Comune ha però proposto appello, che è stato accolto dal Consiglio di Stato.
La sentenza
La sentenza, che ha riformato la precedente decisione del Tar, si è basata sui seguenti concatenati argomenti:
1) Il Comune è competente, in base all’articolo 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ad esercitare in via regolamentare le modalità dello svolgimento del servizio di taxi, e ciò comporta anche la competenza per la vigilanza e l’autotutela nel caso che il servizio non sia svolto nel rispetto delle regole prescritte;
2) La sospensione dell’attività è una misura di carattere disciplinare, basata - nel caso di specie - sul regolamento comunale per il servizio dei taxi;
3) Lo stesso regolamento comunale stabilisce la regola del «percorso più breve», che è imperniato sulla distanza spaziale, e non temporale;
4) Sempre questo regolamento, poi, distingue esattamente il «percorso più breve», dal «percorso più conveniente in relazione alle condizioni di traffico del momento». Nel caso di specie - hanno precisato i Giudici - il trasporto era iniziato a tarda notte, e non vi erano a quell’ora, problemi di fluidità della circolazione, tali da giustificare un percorso diverso da quello più breve;
5) il tragitto più lungo effettuato dal tassista ha comportato una differenza di prezzo, come è stato segnalato nell’ esposto del passeggero al Comune (esposto che è rimasto incontestato);
6) In conseguenza, ed in riforma della sentenza, la sospensione della licenza deve essere considerata legittima.
Valutazione della sentenza
La sentenza è ampiamente argomentata, è precisa e merita di essere condivisa.  In particolare, la sentenza ha svolto una precisazione che può essere utile per tutti i tassisti e per coloro che utilizzano questo servizio, e che riguarda la legittimità del percorso più lungo «previamente concordato con il cliente». Secondo i Giudici, questo argomento difensivo comportava la tacita ammissione che, nel caso di specie ed in concreto, era stata percorsa una maggiore distanza chilometrica. Il che significava che gli eventuali accordi tra il cliente ed il tassista non potevano derogare automaticamente alla regola del «tragitto più breve», oppure a quella del tragitto «più conveniente in relazione alle condizioni di traffico del momento».  Un’eventuale deroga a queste regole previste nel regolamento comunale avrebbe dovuto essere espressamene precisata tra il tassista ed il cliente, nel senso che si doveva chiarire, tra il tassista ed il cliente, che il percorso più lungo avrebbe comportato un prezzo maggiore della corsa. Non si può infatti escludere che il cliente del taxi volesse effettuare un tragitto diverso da quello più breve, perché (in ipotesi) voleva ammirare il panorama della città o doveva svolgere (sempre in ipotesi) una commissione in un altro punto della città. Ma era necessario che fosse chiarito, tra il cliente ed il tassista, prima ed esplicitamente, che il tragitto più lungo avrebbe comportato non soltanto un tempo maggiore, ma specialmente una spesa maggiore.
Conseguenze per i Comuni ed i corpi di Polizia urbana
Questa sentenza costituisce un importante punto di riferimento per le eventuali controversie nel servizio dei taxi, ed è opportuno che nei Regolamenti comunali del servizio dei taxi sia inserita una norma che precisi le modalità dell’«accordo tra il tassista ed il cliente» per effettuare un percorso diverso, dal tragitto più breve o dal tragitto più conveniente in relazione alle condizioni del traffico del momento. 
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