giovedì 12 novembre 2015

Noleggio con conducente: No del Consiglio di Stato alle rendite di posizione

Non è possibile contingentare il numero delle autorizzazioni. I principi sanciti nella sentenza n. 4597/2015.

Un’azienda specializzata nel settore del noleggio di autobus con conducente ha chiesto al Consiglio di Stato, in sede di giudizio di ottemperanza, la declaratoria di nullità o, in subordine, l’annullamento dell’atto del Comune, con cui le è stata rilasciata l’autorizzazione ex art. 5 L. 218/2003 per lo svolgimento professionale dell’attività di noleggio di autobus con conducente ai fini dell’immatricolazione di 6 autobus da adibire a tale attività, con esclusione però dell’esercizio di tale attività nell’ambito del territorio comunale, fino all’esito della “procedura selettiva in corso di espletamento, che consentirà ai primi cinque classificati nella relativa graduatoria l’esercizio dell’attività nell’ambito del territorio comunale”.

La ricorrente ha rammentato che con sentenza n. 5476 del 2014, resa inter partes, il Supremo Consesso aveva affermato che in materia di svolgimento professionale dell’attività di noleggio di autobus con conducente la disciplina comunitaria, che si applica direttamente all’interno dell’ordinamento nazionale, senza necessità di atti di recepimento, ha del tutto escluso che possa esserci un contingentamento delle autorizzazioni e che vi è l’esigenza di contemperare la concorrenza e l’effettiva apertura del mercato con quegli altri interessi generali, che pongono in luce la necessità di non trascurare:

1) la tutela dei viaggiatori trasportati;

2) la tutela delle condizioni di lavoro;

3) la tutela ambientale;

4) la tutela della sicurezza stradale, alla luce della particolare morfologia del territorio (nella specie, dell’isola di Capri).

La medesima sentenza ha aggiunto che "la questione a ben vedere non risiede tanto nella possibilità dell’Amministrazione comunale di denegare l’autorizzazione, poiché in costanza dei requisiti fissati dal legislatore europea ed eventualmente dal legislatore nazionale nei limiti in cui è legittimato a tanto dal Reg. 2009/1071, una simile possibilità non si ravvisa in capo all’Amministrazione comunale, quanto in quella di modulare l’esercizio dell’attività nell’ambito territoriale di competenza, al fine di non sacrificare la tutela degli interessi sopra enumerati”.

Con sentenza n. 4597 dell’1 ottobre 2015, quindi, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, nell’accogliere il ricorso per ottemperanza e nel dichiarare nulli gli atti gravati, ha precisato che un tale risultato, quindi, può essere raggiunto non tramite una gara che individui i soli soggetti legittimati a svolgere l’attività in parola nell’ambito del territorio comunale, ma attraverso una regolamentazione dei turni giornalieri dei veicoli autorizzati, che salvaguardi:

a) la tutela dei viaggiatori trasportati;

b) la tutela delle condizioni di lavoro;

c) la tutela ambientale;

d) la tutela della sicurezza stradale, secondo un calendario che consenta un’adeguata programmazione dell’attività d’impresa.

Il Supremo Consesso ha specificato come l’Amministrazione non possa favorire rendite di posizione, tanto meno avvantaggiando soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti annullati.

In definitiva, l’Amministrazione avrebbe dovuto regolamentare l’attività di tutti gli operatori in possesso dei requisiti per accedere al mercato in questione.

Tutti i provvedimenti adottati dal Comune impugnati ed annullati poggiano, invece, sull’erroneo presupposto che sia possibile contingentare il numero delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente.

Rodolfo Murra (13 ottobre 2015)