martedì 13 ottobre 2015

L’accertamento ematico che rileva un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, pur se effettuato dopo circa due ore dall’incidente è ritenuto valido, ai fini del 187, comma 2 lett. c). Spetta all’imputato l’onere della prova



Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 40722/15; depositata il 9 ottobre

Stralcio della Sentenza sopra citata:

“….il periodo di tempo che può intercorrere tra l'ultimo momento in cui la persona è stata alla guida e quello dell'accertamento del tasso alcolemico non rifluisce sulla fisionomia del reato bensì su quello della dimostrazione processuale della sussistenza dello stato di alterazione psico-fisica da sostanze alcoliche in concomitanza dell'azione di guida. Per tale motivo ogni questione che attiene alle modalità di accertamento del tasso alcolernico non attiene alla corretta applicazione dell'art. 186, co.2 lett. c) Cod. str.
A tal ultimo proposito deve rammentarsi che, in merito all'incidenza del decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico, la giurisprudenza di questa Corte ha formulato il principio di diritto secondo cui è necessario verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all'art. 186, comma secondo, lett. b) e c) C.d.s., la presenza di altri elementi indiziari …

E' stato quindi formulato il seguente principio di diritto: "in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento del tasso alcolico nel sangue mediante prelievo eseguito in conformità alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato; a tale riguardo non è sufficiente il solo lasso temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e il momento dell'accertamento" (Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015 - dep. 05/06/2015, Mongiardo, Rv. 263725). Principio che questo Collegio ritiene di dover ribadire “.