Stralcio della Sentenza sopra
citata:
“….il periodo di tempo che può intercorrere tra
l'ultimo momento in cui la persona è stata alla guida e quello dell'accertamento
del tasso alcolemico non rifluisce sulla fisionomia del reato bensì su quello
della dimostrazione processuale della sussistenza dello stato di alterazione
psico-fisica da sostanze alcoliche in concomitanza dell'azione di guida. Per
tale motivo ogni questione che attiene alle modalità di accertamento del tasso
alcolernico non attiene alla corretta applicazione dell'art. 186, co.2 lett. c)
Cod. str.
A tal ultimo proposito deve rammentarsi che, in
merito all'incidenza del decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra
la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico, la
giurisprudenza di questa Corte ha formulato il principio di diritto secondo cui è
necessario verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due
ipotesi di cui all'art. 186, comma secondo, lett. b) e c) C.d.s., la presenza
di altri elementi indiziari …
E' stato quindi formulato il seguente principio di
diritto: "in tema di guida in stato
di ebbrezza, in presenza di un accertamento del tasso alcolico nel sangue mediante
prelievo eseguito in conformità alla previsione normativa, grava sull'imputato
l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento
di valenza dimostrativa della sussistenza del reato; a tale riguardo non è
sufficiente il solo lasso temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e
il momento dell'accertamento" (Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015 - dep. 05/06/2015,
Mongiardo, Rv. 263725). Principio che questo Collegio ritiene di dover ribadire
“.