Lo ha chiarito il Ministero dello sviluppo economico con il parere 174133 del 28 settembre 2015.
Così direbbe un giornalista che si limita a riportare la notizia così com'è senza aggiungere null'altro. Del resto è la scelta più semplice per chi vuole campare tranquillo. Come dargli torto?
Siccome lo scrivente invece nelle cose vuole vederci chiaro (prima di tutto per se stesso e poi per gli altri), per quanto è nelle sue capacità, facoltà mentali e conoscenze empiriche, voglio complicarmi la vita, se non altro per saperne parlare, per poi attenermi a ciò che viene detto dalla legge e dalla giurisprudenza di merito (Cassazione, Tar, ecc)
Sicuramente le conclusioni a cui arriverà il sottoscritto non costituiranno un ASSIOMA PER TUTTI spero siano almeno un umile e utile tentativo per fare chiarezza.
Fatta queste breve premessa, prima di iniziare questo post, comincerei con l'analizzare il termine "attrezzatura" come farebbe qualsiasi persona normale prima di aprire la bocca, senza necessariamente scomodare l'accademia della crusca per ricercarne il significato.
Attrezzatura, secondo il "treccani" è: " il complesso degli attrezzi, macchine, arnesi, strumenti, impianti, necessarî allo sviluppo di un’attività".
La risposta non fa una piega, del resto c'era d'aspettarselo e non ci dice nulla di più che non sapevamo già (per le persone normali) Sicuramente per chi pratica immersione sott'acqua costituisce attrezzatura la muta sub, come lo sarà il tornio per il tornitore o la macchina fotografica per il fotografo.
Ora c'è da chiederci, perché per l'ambulante che "svolga attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante l'utilizzo di un autoveicolo attrezzato (con banchi, friggitrice, macchina da caffè frigo, vetrina esposizione, accessori di cucina, piastra di cottura, generatore di energia elettrica, ovvero con attrezzature per la preparazione, manipolazione e cottura dei cibi, ecc.)" l'automezzo non può essere considerato una "attrezzatura"?
Per il Ministero per lo Sviluppo Economico è così, visto che si è pronunciato in questi termini, con il parere, sopra citato, reso ad un comune del Veneto.
Addirittura nel parere si va oltre, asserendo: "Per quanto riguarda il veicolo attrezzato oggetto del quesito, la scrivente ribadisce che ~non ritiene che sia possibile procedere al sequestro ed alla successiva confisca del mezzo, utilizzato dall'esercente sull'area pubblica, nonostante la circostanza che il veicolo in questione sia, di fatto, non solo attrezzato ma anche impiegato per la somministrazione di alimenti e bevande.La disposizione, di cui all'art. 29, comma I , del decreto legislativo 114/98, infatti, fa espresso riferimento esclusivamente alle "attrezzature "e tra queste non è annoverabile il veicolo".
Ma stiamo scherzando, dico io, o veramente come direbbe Travaglio "ci pisciano in testa e ci dicono che piove"? Come si fa a sostenere una tesi simile?
In una precedente risoluzione, n. 2120 del 24 febbraio 2006, sempre del Ministero, ci si è lasciati andare con la fantasia, arrivando addirittura a sostenere che: "La disposizione, di cui all'art. 29, comma I, del decreto legislativo 114/98, infatti, fa espresso riferimento esclusivamente alle "attrezzature". Ove ad avviso della scrivente, il legislatore avesse voluto consentire, nel caso di specie, anche la confisca del veicolo utilizzato, lo avrebbe dovuto esplicitamente menzionare".
Cio' vuol dire che non ha menzionato la bilancia e quindi non fa parte delle attrezzature?
Ma la bilancia non serve al commerciante per pesare la merce e quindi per svolgere l’attività (al pari del veicolo utilizzato come banco di vendita) o sbaglio?
Beh, che dire, sono letteralmente attonito. Allora cerchiamo di essere seri.
Al di là del parere che ha un valore esattamente pari a ZERO da un po’ di tempo a questa parte il Ministero Sviluppo Economico non ne azzecca più una. Io credo sarebbe più dignitoso, per il Ministero, che lo stesso, non si pronunciasse proprio in certe circostanze, piuttosto che dare degli indirizzi giurisprudenziali che il più delle volte poi si rivelano del tutto infondati ed al di fuori della realtà.
Classico esempio quello del divieto di vendita in aree private per i produttori agricoli. Dov'era scritto che era vietato? Eppure in quell'occasione si era pronunciata a favore (del divieto). E ora ci viene a dire che nell'art. 29 della L. 114/98, tra le "attrezzature" non è annoverabile il veicolo? Già che c'era poteva anche dire che non c'è bisogno di scia sanitaria per il mezzo così avrebbe completato l'opera.
Perché chiedere la scia sanitaria a chi fa uso del veicolo per la vendita se poi il veicolo stesso non si considera facente parte delle attrezzature? (al di la dell’applicabilità o meno della sanzione accessoria).
L'inasprimento della sanzione accessoria è stata espressamente voluta dal legislatore per scoraggiare la vendita degli abusivi ed elevare il potere dissuasivo alla commissione dell’illecito (altro chè... voleva dire e voleva fare….C’è tutto un lavoro a monte da far paura..), quindi non meravigliamoci che il legislatore abbia inserito l'art. 29 comma 1 della Legge 114/98.
In tema di disciplina del commercio su aree pubbliche l'art. 29, comma 1, del d.lgs. n.114 del 1998, che sanziona l'esercizio dell'attività di vendita al di fuori del territorio nel quale si è autorizzati, è norma che, in quanto posteriore alla disposizione generale in materia di illecito amministrativo di cui all'art. 20 della legge 689 del 1981, si caratterizza come speciale rispetto a questa e, pertanto, nel provvedere, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, "la confisca delle attrezzature e della merce", stabilisce un caso di confisca obbligatoria.
L'illecito di cui all'art. 29, inoltre, sussiste sia quando sulle aree pubbliche l'attività sia esercitata senza autorizzazione, sia allorché l'attività, pur autorizzata, venga svolta su area diversa da quella oggetto dell'autorizzazione (nella specie la S.C. ha anche ritenuto irrilevante che fosse stata presentata una domanda di trasferimento su altra area da parte del gestore e non del titolare dell'autorizzazione). (Rigetta, Trib. Roma, 12 Luglio 2002). Cass. civ. Sez. II, 22-05-2006, n. 11965 (rv. 590093).
Ciò vuol dire che se la 689/81 fosse stata emanata dopo la 114/98 sarebbe certamente contemplato all'rt. 20, tra le casistiche di obbligatorietà della confisca.
Per addivenire alla confisca, occorre previamente provvedere al sequestro delle attrezzature e della merce. Discusso è se sia consentito procedere al sequestro ed alla successiva confisca anche del veicolo utilizzato dall'esercente su area pubblica per la commercializzazione delle merci trasportate, giacché l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 114/98, fa come detto espresso riferimento alle sole "attrezzature".
Al riguardo, nella prassi applicativa - mentre non sono sorti dubbi riguardo ad esempio alla bilancia, in quanto tale strumento è indispensabile per l'esercizio all'attività abusiva - riguardo al veicolo si tende a distinguere a seconda che esso sia stato utilizzato unicamente come mezzo di trasporto oppure come attrezzatura funzionale all'attività di commercio (ad esempio i furgoni attrezzati con banchi, con porte laterali provviste di vetrine per l'esposizione della merce, ovvero con le attrezzature per la preparazione, manipolazione e cottura di cibi etc).
Nella seconda ipotesi i veicoli costituiscono attrezzatura di vendita e, pertanto, possono essere legittimamente sottoposti a sequestro, finalizzato alla confisca. Viceversa, laddove il veicolo sia utilizzato per il semplice trasporto dei prodotti posti in vendita, si tende ad escluderne la sequestrabilità.
Come ovviare a questo problema allora se proprio si vuole escludere il veicolo dal sequestro finalizzato alla confisca?
Semplice, andando a prevedere espressamente nella legge regionale che disciplina il commercio su aree pubbliche, un comma aggiuntivo che dica: "non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto..."
Esattamente ciò che è stato fatto in moltissime regioni d'Italia (Sicilia, FVG, ecc).
Personalmente lo trovo più digeribile.