martedì 1 settembre 2015

Accordo sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici. (SVILUPPO ECONOMICO)

Il 16 luglio 2015, come già accennato in un precedente post, in Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro dell'interno, Alfano, SANCITO ACCORDO, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, nei seguenti termini:


1. Il Governo, le Regioni e gli Enti locali adottano gli atti di rispettiva competenza ai fini dell'interpretazione uniforme dell'applicabilità dell'Intesa del 5 luglio 2012, di cui in premessa, con particolare riferimento alla durata delle concessioni, alla disciplina delle procedure di selezione e alle disposizioni transitorie, anche alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche, che presentano caratteristiche, modalità di esercizio e termini di svolgimento rientranti fra quelle considerate per le attività di vendita oggetto della medesima Intesa, con l'esclusione delle attività svolte sulle aree del demanio marittimo, che restano regolate dalle specifiche disposizioni per esse vigenti;

2. Su richiesta delle parti, i contenuti del presente Accordo sono soggetti a verifica entro 12 mesi, al fine di valutarne l'impatto ed eventualmente la revisione.

Sotto l'Accordo in Conferenza del 15 luglio 2015