Il 16 luglio 2015, come già accennato in un precedente post, in Conferenza Unificata, presieduta dal
Ministro dell'interno, Alfano, SANCITO ACCORDO, ai sensi dell'articolo 9, comma
2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
Regioni e gli Enti locali, nei seguenti termini:
1. Il Governo, le Regioni e gli Enti locali adottano gli
atti di rispettiva competenza ai fini dell'interpretazione
uniforme dell'applicabilità dell'Intesa del 5 luglio 2012, di cui in premessa,
con particolare riferimento alla durata delle concessioni, alla disciplina
delle procedure di selezione e alle disposizioni transitorie, anche alle
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita
esclusiva di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche, che presentano caratteristiche, modalità di esercizio e termini di
svolgimento rientranti fra quelle considerate per le attività di vendita
oggetto della medesima Intesa, con l'esclusione delle attività svolte sulle
aree del demanio marittimo, che restano regolate dalle specifiche disposizioni
per esse vigenti;
2. Su richiesta delle parti, i contenuti del presente
Accordo sono soggetti a verifica entro 12 mesi, al fine di valutarne l'impatto
ed eventualmente la revisione.
Mario Serio
Vedi anche:"Documento unitario per l’attuazione dell’intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in materia di Aree Pubbliche"
Piemonte:nuova nota sui criteri per l'assegnazione dei posteggi
Intesa 5 luglio 2012 Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali - Posteggi per l'esercio di commercio in aree pubbliche