domenica 2 agosto 2015

GLI ENTI LOCALI POSSONO PROCEDERE AD ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO UTILIZZANDO LA CAPACITA' ASSUNZIONALE 2014

La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione 26 del 28 luglio 2015, si è espressa in merito al seguente quesito:

1) se l'ente comunale procede nell'anno 2015 ad una nuova assunzione utilizzando il budget relativo all'anno 2014 (nella percentuale del 60% della spesa riferita al personale cessato nell'anno 2013), trovano applicazione le limitazioni previste dall'art. 1, commi 424 e 425, della l. n. 190/2014 in relazione alla ricollocazione del personale delle provincie e delle città metropolitane?"

La Sezione ricorda che il legislatore è intervenuto con l'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, disponendo che: "All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti: "è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente". Pertanto, i Comuni sono autorizzati ad impiegare nel 2015 l'eventuale budget residuo del triennio 2011-2013 per assunzioni non vincolate ai sensi del comma 424. Ne consegue che per le cessazioni intervenute nel 2013, la capacità assunzionale del 2014, eventualmente rinviata nel 2015, non soggiace alle limitazioni introdotte dal citato comma 424. Cosi, i giudici contabili hanno aafermato che "gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale".

CORTE DEI CONTI, DELIBERAZIONE 26, 28 LUGLIO 2015
 
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