mercoledì 5 agosto 2015

Circolare con l'auto sotto sequestro non è reato ma illecito amministrativo

di Giampaolo Piagnerelli

Il Sole 24 Ore, 4 agosto 2015

Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 3 agosto 2015 n. 33999.
Mettere in circolazione il proprio mezzo sottoposto a sequestro amministrativo fa scattare solo la sanzione amministrativa senza alcuna ripercussione penale. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 33999/2015. Non viene commesso pertanto il reato previsto dall'articolo 334 del codice penale per chi, disinteressandosi della misura cautelare reale, metta in moto l'auto e ci giri. Si legge nella sentenza che apparentemente la condotta potrebbe integrare l'ipotesi delittuosa in quanto viene elusa la finalità sanzionatoria che è rappresentata dallo stop del mezzo. Tuttavia nel caso la legge speciale, rappresentata dall'articolo 213 del codice della strada, viene fatta prevalere su quella generale dettata come ricordato dall'articolo 334 del codice penale.
Le Sezioni unite del 2010 - Per comprendere meglio il perché della scelta seguita dalla Corte è opportuno dare uno sguardo al passato ed esaminare velocemente quanto detto dalle sezioni Unite penali con la sentenza 21 gennaio 2010 n. 1963. Gli Ermellini allora avevano evidenziato come in campo ci fossero due orientamenti. Secondo il primo minoritario la condotta del soggetto sorpreso alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo rispondeva soltanto dell'illecito amministrativo previsto dall'articolo 213 del Cds; secondo, invece, altro orientamento maggioritario chi veniva sorpreso a guidare l'auto da tenere in custodia incappava nell'ipotesi di reato prevista dall'articolo 334, comma 2, del cp.
Le sezioni Unite avevano chiarito a tal proposito che perché si potesse parlare di reato occorreva la presenza di due condizioni: la circolazione abusiva e la sottrazione del mezzo. A tal proposito era stato evidenziato come la circolazione abusiva costituisse un fatto ben distinto dal deterioramento così come previsto dal codice penale. "Deterioramento che può costituire una conseguenza indiretta della condotta illecita anche perché l'usura che può conseguire alla circolazione non è equiparabile al deterioramento e la circolazione addirittura può servire a evitare il deterioramento del veicolo". A proposito, poi, di sottrazione la Cassazione aveva fornito una versione decisamente a favore del proprietario.
Il concetto di sottrazione - E questo perché si legge nella sentenza del 2010 è vero che la sola amotio del veicolo può realizzare la sottrazione e che quest'ultima non implica necessariamente l'impossessamento della cosa, potendosi realizzare con la semplice elusione del vincolo cui il bene è sottoposto, ma secondo i giudici "doveva trattarsi di una condotta effettivamente caratterizzata da offensività che valesse a far ritenere esistente una reale sottrazione, eventualmente anche temporanea, non soltanto alla disponibilità del bene ma anche all'esercizio dei poteri di controllo esercitati dall'autorità giudiziaria o amministrativa (non deve dunque trattarsi del semplice spostamento del veicolo da un luogo ad un altro senza che lo stesso venga sottratto alla possibilità di esercizio di questi poteri, ma si deve trattare di uso incompatibile con le finalità del sequestro".
Conclusioni - Ritornando alla recente sentenza del 3 agosto 2015 che di fatto ha richiamato i principi enunciati in passato dalla sezioni Unite è stato riconosciuto come nella fattispecie ricorressero i presupposti dell'illecito amministrativo, dovendosi al contrario escludere la configurabilità del reato contestato.