Il Sole 24 Ore, 4 agosto 2015
Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 3 agosto 2015 n. 33999.
Mettere in circolazione il proprio mezzo sottoposto a sequestro
amministrativo fa scattare solo la sanzione amministrativa senza alcuna
ripercussione penale. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n.
33999/2015. Non viene commesso pertanto il reato previsto dall'articolo
334 del codice penale per chi, disinteressandosi della misura cautelare
reale, metta in moto l'auto e ci giri. Si legge nella sentenza che
apparentemente la condotta potrebbe integrare l'ipotesi delittuosa in
quanto viene elusa la finalità sanzionatoria che è rappresentata dallo
stop del mezzo. Tuttavia nel caso la legge speciale, rappresentata
dall'articolo 213 del codice della strada, viene fatta prevalere su
quella generale dettata come ricordato dall'articolo 334 del codice
penale.
Le Sezioni unite del 2010 - Per comprendere meglio il perché della
scelta seguita dalla Corte è opportuno dare uno sguardo al passato ed
esaminare velocemente quanto detto dalle sezioni Unite penali con la
sentenza 21 gennaio 2010 n. 1963. Gli Ermellini allora avevano
evidenziato come in campo ci fossero due orientamenti. Secondo il primo
minoritario la condotta del soggetto sorpreso alla guida di un veicolo
sottoposto a sequestro amministrativo rispondeva soltanto dell'illecito
amministrativo previsto dall'articolo 213 del Cds; secondo, invece,
altro orientamento maggioritario chi veniva sorpreso a guidare l'auto da
tenere in custodia incappava nell'ipotesi di reato prevista
dall'articolo 334, comma 2, del cp.
Le sezioni Unite avevano chiarito a tal proposito che perché si
potesse parlare di reato occorreva la presenza di due condizioni: la
circolazione abusiva e la sottrazione del mezzo. A tal proposito era
stato evidenziato come la circolazione abusiva costituisse un fatto ben
distinto dal deterioramento così come previsto dal codice penale.
"Deterioramento che può costituire una conseguenza indiretta della
condotta illecita anche perché l'usura che può conseguire alla
circolazione non è equiparabile al deterioramento e la circolazione
addirittura può servire a evitare il deterioramento del veicolo". A
proposito, poi, di sottrazione la Cassazione aveva fornito una versione
decisamente a favore del proprietario.
Il concetto di sottrazione - E questo perché si legge nella sentenza
del 2010 è vero che la sola amotio del veicolo può realizzare la
sottrazione e che quest'ultima non implica necessariamente
l'impossessamento della cosa, potendosi realizzare con la semplice
elusione del vincolo cui il bene è sottoposto, ma secondo i giudici
"doveva trattarsi di una condotta effettivamente caratterizzata da
offensività che valesse a far ritenere esistente una reale sottrazione,
eventualmente anche temporanea, non soltanto alla disponibilità del bene
ma anche all'esercizio dei poteri di controllo esercitati dall'autorità
giudiziaria o amministrativa (non deve dunque trattarsi del semplice
spostamento del veicolo da un luogo ad un altro senza che lo stesso
venga sottratto alla possibilità di esercizio di questi poteri, ma si
deve trattare di uso incompatibile con le finalità del sequestro".
Conclusioni - Ritornando alla recente sentenza del 3 agosto 2015 che
di fatto ha richiamato i principi enunciati in passato dalla sezioni
Unite è stato riconosciuto come nella fattispecie ricorressero i
presupposti dell'illecito amministrativo, dovendosi al contrario
escludere la configurabilità del reato contestato.