lunedì 6 aprile 2015

E' legittimo il diniego per l'apertura di un locale di somministrazione se esiste regolamento e se il provvedimento è fornito di motivazione

N. 01953/2015 REG.PROV.COLL.
N. 11431/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11431 del 2013, proposto da:
Società Akbar Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Emiliano Varanini con domicilio eletto presso Emiliano Varanini in Roma, via Lombardia, 30;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Rosalda Rocchi, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21 presso l’Avvocatura capitolina;

per l'annullamento

del diniego di autorizzazione di attività di somministrazione prot. n. CA/77288 del 27.08.2013, emesso da Roma Capitale I Municipio, notificato alla ricorrente in data 28.08.2013, adottato in seguito alla domanda inoltrata dalla società Akbar s.r.l. per la somministrazione alimenti e bevande in piazza Piscinula n. 51 (Rione Trastevere), nonché, in parte qua, del regolamento per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 16 marzo 2010 e, più in dettaglio, degli artt. 10, comma 4, nella parte in cui “ai fini della regolamentazione delle attività di somministrazione sono, altresì, individuati gli ambiti territoriali, caratterizzati dalla presenza di particolari condizioni di concentrazione delle attività commerciali e di elevati livelli di pressione antropica e/o di eventuali vincoli di tutela ai sensi della normativa vigente in materia ambientale, archeologica, monumentale, culturale, paesaggistico-territoriale e storico artistica”, e dell’art. 11, comma 1, nella parte in cui con riferimento agli ambiti di cui al citato art. 10, comma 4, stabilisce che “negli ambiti di cui al comma 4 dell’art. 10 non è consentito il rilascio di autorizzazioni per nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per il trasferimento di sede di attività ubicate all’esterno degli ambiti medesimi”, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale a quello impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2014 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Ricorre la società Akbar Srl, avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata respinta l’istanza di autorizzazione all’esercizio di somministrazione alimenti e bevande, richiesta dalla società stessa cessionaria dei locali siti in piazza Piscinula 51 in Roma (nei quali veniva dapprima svolta un’attività di sala scommesse).

Riferisce di aver riqualificato e ristrutturato il locale in linea con i parametri del regolamento DCC/35/2010, ricavando un ambiente privo di insegne luminose all’esterno; di servire una clientela composta soprattutto da residenti ed avventori selezionati, così rivolgendosi ad un pubblico specifico dovendosi per tale ragione qualificare la somministrazione come “integrativa”, ai sensi e per gli effetti della DCC 35/2010, e non generica ed indifferenziata.

Precisa che dai dati forniti dal Dipartimento VII e risalenti al 2007, gli esercizi “integrativi” esplicano una minore incisività sul carico commerciale del territorio rispetto a quelli generici ed indifferenziati rappresentando solo il 10% di questi ultimi; e, di converso, possiedono una maggiore capacità di controllo del consumo di alcool.

Riferisce ancora la ricorrente che, segnatamente allo scopo di non alterare l’equilibrio tra le esigenze di tutela del patrimonio culturale del Centro Storico di Roma e la sostenibilità ambientale, e tenuto conto del contesto territoriale del Rione Trastevere, in particolare quello di piazza Piscinula, si impegnava formalmente con il Municipio a non occupare alcuno spazio di suolo pubblico all’esterno del locale; infine espone di aver occupato stabilmente 13 lavoratori dipendenti regolarmente inquadrati.

Premesse queste circostanze, espone quindi la ricorrente di aver presentato in data 7.6.2013 richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione (prot. CA52175); il 24.06.2013 lo SUAP del I Municipio comunicava preavviso di diniego (prot. CA/57729) per violazione dell’ art. 10, comma 4 ed 11 comma 1 del regolamento comunale di cui alla delibera consiliare n. 35 del 16 marzo 2010 (il locale si troverebbe nel c.d. ambito 2 del Centro Storico dove non sarebbe consentita l’apertura di nuovi locali; inoltre sarebbe stata preesistente un’attività di somministrazione all’interno di un “circolo culturale Akbar” al medesimo civico), così che si concludeva per l’impossibilità di procedere al silenzio assenso ai sensi dell’art. 19 della l. 241/90 ed avviava il procedimento a conclusione, senza ulteriore istruttoria e senza svolgere il monitoraggio di cui all’art. 11 comma 7 della DCC 35/2010, pure sollecitato dalla ricorrente nelle proprie osservazioni nel procedimento amministrativo.

Con queste ultime (note del 12 e del 18 luglio 2013, rispettivamente prot. Ca/65096 e Ca/67039), l’Akbar srl evidenziava che a partire dal 2009 nella medesima piazza e nelle vie adiacenti erano state chiuse diverse attività di somministrazione con conseguente contrazione del mercato (elencate analiticamente); la ricorrente precisava che l’associazione culturale Akbar non esercitava più alcuna attività al medesimo civico n. 51 dal luglio 2012, ed insisteva affinchè l’Amministrazione aprisse una specifica istruttoria in tutto l’ambito di riferimento e o comunque in tutte le vie attigue alla zona di piazza Piscinula e di via Langaretta, per valutare la c.d. “sostenibilità ambientale” dell’esercizio di cui si richiedeva l’autorizzazione all’apertura.

Parte ricorrente evidenzia come da un recente rapporto della CONFCOMMERCIO si ricava che a Roma, ambito 2 Trastevere incluso, nel solo anno 2013 hanno chiuso oltre 637 esercizi di ristorazione, e che il Comune di Roma ha omesso di aggiornare rispetto ai dati rilevati e forniti dal Dipartimento VII del Commercio e dell’osservatorio regionale sul commercio rispetto alla gravissima crisi economica in corso, le zone e gli ambiti di divieto assoluto, risultando essi generici e troppo ampi rispetto al contemperamento di tutti gli interessi tutelati dalle norme in vigore (indici e dati economici risalgono al 31.12.2006 e 31.12.2007).

Quanto alla tutela di beni culturali ed opere d’arte, piazza Piscinula non rientra tra le vie e piazze tutelate dal Dlgs 42/2004, come si evince dall’allegato al regolamento 35/2010, p. 77; ed i vincoli posti a base del diniego impugnato, sono solo quelli esistenti su Palazzo Mattei (DM 23.05.1990) e su Palazzo Nunez (DM 14.10.1958), i quali non sono incisi dal locale, posto che non svolge alcuna attività all’esterno, né sono presenti insegne luminose o attrezzature su suolo pubblico.

Nonostante le osservazioni presentate, il SUAP del I Municipio emetteva definitivo diniego all’autorizzazione richiesta, in base all’art. 10 comma 4 del regolamento comunale DCC 35/2010 nonché art. 11, comma 1, ed art. 64 del dlgs 59/2010 comma 3, in attuazione della direttiva 2006/123/CE che osterebbero al rilascio della licenza di apertura.

Il diniego ed i presupposti atti di programmazione di cui costituisce applicazione vengono censurati per articolati motivi con i quali si lamenta (I) violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 17 e 64 del Dlgs n. 59/2010, violazione e falsa applicazione del Dlgs 6.8.2012, n. 147 (attuazione della direttiva CE nr. 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno); violazione e falsa applicazione del DL n. 201 del 6.12.2011, conv. in l. 22.12.2011, n. 214, artt. 31 e 34; violazione e falsa applicazione del DL 4 luglio 2006. nr. 223, conv. in l. 248/2006; violazione e falsa applicazione della leggr 148/2011 art. 3, della legge 27/2012, art. 1 nonché per violazione della Costituzione, artt. 41 e 117, lettere e) ed m); ed infine per eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici.

Il diniego impugnato sarebbe poi illegittimo per vizi propri: violazione e falsa applicazione del regolamento DCC nr. 35/2010 art.11 comma 7, carenza di motivazione, vessatorietà, sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, carenza di istruttoria, difetto di competenza, violazione dell’art. 43 e 49 del Trattato CE, della direttiva n. 2006/123/CE, dell’art. 117 Cost. lett. e) ed m), e dell’art. 41, nonché dei decreti convertiti nelle leggi 214/2011, 148/2011 e 27/2012, sotto diversi profili.

Si è costituita l’Amministrazione comunale che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.

Con ordinanza nr. 10950 del 18 dicembre 2013 è stata disposta la fissazione della trattazione della causa nel merito alla pubblica udienza del 15 ottobre 2014 ed altresì incombenti istruttori a carico di Roma Capitale (aventi ad oggetto documentati chiarimenti in ordine alla attuale configurazione della “saturazione” degli ambiti, soggetti a revisione triennale ex art. 11, comma 7, della deliberazione consiliare nr. 35/2010).

Roma Capitale ha depositato i propri chiarimenti con nota 11.2.2014, prot. 19254 e 12.2.2014, prot. 19799.

Le parti hanno infine precisato ed approfondito le proprie conclusioni con memorie ritualmente depositate in vista dell’udienza di discussione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione

DIRITTO

Nell’odierno giudizio si controverte in ordine alla legittimità del diniego opposto da Roma Capitale alla ricorrente circa l’apertura di un locale di somministrazione alimenti e bevande nel Rione Trastevere.

1. A motivo del diniego, il provvedimento indica che nel Rione Trastevere è interdetta in maniera assoluta l’apertura di nuovi esercizi o il trasferimento di nuove attività dall’esterno, a tutela dei preminenti valori artistici, storici e monumentali dell’abitato, a mente della deliberazione consiliare nr. 35/2010, art. 10 (laddove dispone che, in determinati ambiti territoriali non si rilasciano nuove autorizzazioni) e della legge regionale nr. 21/2006 e regolamento regionale nr. 1/2009; l’Ufficio non ha però meramente richiamato la disposizione regolamentare, bensì ha ripercorso le ragioni che hanno dettato l’inibizione della nuova attività anche in concreto, precisando che “nel caso di specie…..le prescrizioni restrittive sono state previste sulle basi di una valutazione della sostenibilità ambientale del territorio effettuata anche alla luce delle caratteristiche morfologiche del tessuto urbano (quali la tipologia delle strade ed il numero delle strade e piazze pedonali e/o zone di traffico limitato ) e dei flussi di pubblico che gravitano sulla zona, oltre che in considerazione della presenza di musei, monumenti…sottoposti a vincoli di tutela di cui al DL n. 490/1999….su Piazza Piscinula (in corrispondenza dei civici 12, 18, 20, 43/45/47 e dello stesso civico 51 oggetto della domanda di nuova autorizzazione in parola, ove risulta che già viene svolta una attività di somministrazione all’interno di circolo privato a nome dell’Associazione Culturale AKBAR) insistono altre attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché un’area destinata alla sosta codificata a tariffazione e posti auto riservati ai disabili, con l’inevitabile conseguenza che attualmente la Piazza risulta già gravata da un consistente flusso di pubblico … la piazza è situata in una delle zone in cui il Rione Trastevere conserva più tracce della propria forma medioevale, essendo caratterizzata dalla presenza di monumenti quali la Torre…..sulla Piazza si affacciano altresì due Palazzi per i quali sono stati decretati specifici vincoli di tutela….pertanto l’inibizione di una nuova apertura …appare pienamente rispondente alle esigenze di tutela di un contesto in cui è presente un patrimonio culturale costituito non solo da monumenti, ma anche dalla testimonianza della storia della città”..,

2. Parte ricorrente deduce due ordini di censure, le une (a) rivolte a far valere l’illegittimità della deliberazione consiliare per intervenuto mutamento del quadro normativo nazionale e comunitario, nella parte in cui iterdice nuove somministrazioni in maniera assoluta; le altre (b) aventi ad oggetto vizi propri dell’atto impugnato per carenza d’istruttoria ed eccesso di potere, in quanto non sussisterebbero in concreto le condizioni di “saturazione” ritenute dall’Amministrazione sulla base di dati risalenti e non più attuali.

3. Quest’ultimo aspetto è stato oggetto degli approfondimenti istruttori disposti dalla Sezione con ordinanza nr. 10950/2013 che l’Amministrazione ha fornito con la memoria depositata in vista dell’odierna udienza pubblica di discussione.

4. Le censure dedotte in ordine al primo dei profili considerati sono sostanzialmente recessive, perché il provvedimento impugnato contiene una motivazione puntuale del diniego, formulata con riguardo alla condizione specifica della piazza ove parte ricorrente intende avviare la propria attività di somministrazione.

In tal senso, si osserva che il provvedimento è coerente con la giurisprudenza della Sezione, che con sentenza nr. 6721/2013 (seguita da altre pronunce, tra le quali la nr. 9016 del 18 ottobre 2013 ed alle cui ampie motivazioni si rinvia), ha ritenuto che il quadro normativo nazionale, come delineatosi a seguito della disciplina introdotta dal DL 201/2011, art. 31, comma 2 (conv. in l. 214/2011, c.d. “decreto Salva Italia”), abbia carattere di innovatività rispetto alle prescrizioni vigenti al momento della deliberazione consiliare nr. 35 del 16 marzo 2010 (reg. regionale Lazio nr. 1/2009), così da rendere necessario un rinnovato esame degli interessi coinvolti, da svolgersi tramite l’adeguamento della pianificazione comunale, e nelle more di ciò, con adeguate valutazioni di ogni singola istanza da condursi in concreto, non potendosi limitare l’Ente all’automatica applicazione dei divieti prescritti dalla deliberazione consiliare nr. 35/2010 nelle zone interdette all’apertura di nuovi esercizi.

5. Va dato atto che in diverso avviso si è orientato il Consiglio di Stato (sentenza nr. 3802 del 17 luglio 2014), secondo il quale non vi sono “differenze sostanziali di contenuto, per quanto qui interessa, nella legislazione nazionale e comunitaria susseguitasi a far tempo dal DL n. 223/2006, dalla direttiva 2006/123/CE e dalla relativa legge di recepimento (decreto legislativo nr. 59/2010) fino ai più recenti decreti “Salva Italia” (DLn. 201/2011, con legge n. 214/2011) e “Cresci Italia” (DL n. 1/2012, conv. con l. n. 14/2012)”.

Tali differenti impostazioni necessiterebbero di una approfondita disamina, che, tuttavia, nell’odierna fattispecie all’esame del Collegio non v’è luogo a condurre perché, come accennato, il provvedimento (reso anteriormente alla sentenza del Consiglio di Stato nr. 3802/2014) comunque contiene una motivazione puntuale, che, ad avviso del Collegio, è sufficiente a confermare l’attualità delle esigenze di tutela presupposte nella pianificazione di riferimento.

Più precisamente, si consideri quanto segue.

6. Come accennato, l’Ufficio procedente ha posto a base del provvedimento di diniego non solo il mero richiamo alla disposizione generale di interdizione all’apertura di nuovi esercizi nel quartiere Trastevere, ma anche una motivazione in concreto circa l’attualità di tale divieto, alla luce delle diverse esigenze di tutela cui si è dato conto (nello specifico: sostenibilità ambientale del territorio, flussi di pubblico, presenza di musei ed edifici vincolati, insistenza di altre attività di somministrazione di alimenti e bevande, esistenza di medesima attività a nome del circolo culturale “Akbar” al medesimo civico, esistenza di un’area destinata alla sosta codificata a tariffazione, posti riservati ai disabili, conservazione nel quartiere di tracce consistenti della propria forma medioevale).

7. La Sezione, in sede cautelare, ha ritenuto necessario disporre una integrazione documentale, chiedendo in particolare chiarimenti in ordine alla attualità della c.d. “saturazione” dell’ambito.

L’Amministrazione ha riferito sulla questione allegando l’estratto delle informazioni risultanti dalla specifica banca dati in possesso dell’ufficio, dalla quale risulta che, alla data del 31.12.2013, sono attive nel Rione Trastevere 355 licenze di somministrazione “di vario genere”; è stato consentito fino ad oggi il solo trasferimento di sede di attività già esistenti; per il medesimo ambito non risultano adottati “provvedimenti di decadenza di titoli autorizzativi già rilasciati o pervenute comunicazioni di cessazione dell’attività definitiva di attività già esistenti”; inoltre, è stato riferito che un locale in Piazza Piscinula 2/3 è stato oggetto di ampliamento di superficie nell’anno 2011 da parte della soc. Raw Servizi srl, già autorizzata all’esercizio dell’attività in Via Gensola 17 (angolo Piazza della Gensola 15); b) nel locale di Via degli Stefaneschi 5/7 …è stata presentata cessazione dell’attività di gestione da parte dell’affittuaria; c) l’attività sita in Via della Lungaretta 169 è stata trasferita nell’anno 2007 nel locale di Piazza Piscinula 51 e nell’anno 2008 si è trasferita nel locale in via del Politeama 12 (sempre nel Rione Trastevere); d) nell’anno 2014 l’attività svolta nel locale di Piazza Mastai 18 è stato trasferito in Viale Trastevere n . 39 (sempre nel Rione Trastevere).

8. A completamento di questi dati fattuali, l’Avvocatura comunale riporta dati di riferimento tratti dalla deliberazione nr. 35/2010, dai quali risulta che 1) l’intera superficie del Municipio I è di circa 1.430 ha sulla superficie totale del territorio comunale di ha 128.530 ed è dunque molto piccola; la superficie di territorio del Municipio I non soggetta a limitazioni è pari a quasi la metà; nel territorio del Municipio I insistevano, nell’anno 2010, circa 15.000 attività commerciali di cui circa 3000 di somministrazione delle varie tipologie e circa 5000 laboratori artigiani (come friggitorie, rosticcerie e simili), mentre gli esercizi ex art. 5 della l. 287/1991 erano circa 2.500. L’Avvocatura ne trae la conclusione che il territorio del Municipio I è molto piccolo rispetto ad altri Municipi, che non sussistendo variazioni nel numero delle licenze in essere nessuna modifica rilevante delle previsioni di cui alla delibera nr. 35/2010 si è verificata, anche perché “l’insistenza di altri esercizi di somministrazione in Piazza Piscinula 51 è stato soltanto uno degli elementi considerati dal Municipio ai fini della valutazione dello stato soggettivo della medesima piazza dotto il profilo della sostenibilità ambientale. Lo stato soggettivo della Piazza è stato inoltre esaminato anche sotto il diverso profilo della tutela e della salvaguardia del patrimonio storico ed architettonico presente nell’intero ambito territoriale (Rione Trastevere)”.

9. Parte ricorrente, nella sua memoria depositata il 15 settembre 2014, deduce che sarebbe mancata la valutazione concreta della compatibilità del nuovo esercizio all’apertura del quale chiede di essere autorizzata, con l’ambiente circostante costituito dalla piazza Piscinula nel rione di Trastevere.

In particolare, la difesa della ricorrente evidenzia che nella zona sono cessate diverse attività di somministrazione, di cui una nella medesima via ove insiste il locale della ricorrente e dunque non sarebbe più attuale il “contingente” di licenze già rilasciato (circostanze variamente rappresentate dalla ricorrente sin dalla sua partecipazione al procedimento amministrativo); inoltre, la difesa della ricorrente contesta le risultanze comunque esposte da Roma Capitale, producendo a titolo esemplificativo la copia di una dichiarazione di cessazione di un esercizio in Piazza Piscinula civico 2 e 3 (licenza ivi trasferita il 20.10.2009, n. 81298 e da questa trasferita a via s.Crisogono nello stesso anno 2009, come risulterebbe anche da un rapporto dei Vigili datato 26.9.2011, in base al quale parte ricorrente afferma che l’esercizio sarebbe da intendersi decaduto per perenzione ex art. 26, comma 2, lett. A del regolamento).

10. Ancorchè esposta in maniera di certo sintetica, la motivazione dell’atto impugnato, alla luce del quadro d’insieme acquisito al giudizio a seguito dell’istruttoria, si rivela tale da sorreggere il diniego.

Si deve rammentare che, a norma dell’art. 11, comma 7, del regolamento di cui alla delibera del Consiglio nr. 35/2010 “gli ambiti e le disposizioni ad essi relative sono soggetti a revisione triennale in relazione agli eventuali mutamenti degli elementi fattuali sottesi alla loro individuazione monitorati dai municipi territorialmente competenti, ovvero in caso di sopravvenute ragioni di pubblico interesse.”

La disposizione in parola introduce, in un contesto di restrizione, un importante e necessario elemento strutturale dell’esercizio del potere, volto ad attualizzarne l’adeguamento allo scopo di assicurare una sempre rinnovata ponderazione degli elementi del contesto (così da ridurre il rischio di proteggere indirettamente rendite di posizione degli operatori commerciali già insediati e poter migliorare il servizio all’utenza, costituita sia dalla clientela, che dai residenti e dai turisti).

12. Nell’assenza di tale adeguamento (doveroso e quindi sanzionabile con gli ordinari rimedi anche processuali dell’ordinamento), l’attualità degli interessi che emergono nell’atto di puntuale diniego non può che essere apprezzata allo stato degli atti: e da questo punto di vista, è indubbio che – nella fattispecie all’esame odierno del Collegio - l’Amministrazione ha inteso confermare la tutela dell’ambiente della piazza avendo riguardo alla specificità culturale rappresentata dalla conformazione medioevale dell’ambito urbano, rispetto alla quale l’apertura di un nuovo esercizio, ancorchè di dimensioni ridotte, è considerata potenzialmente in grado di alterarne l’identità e dunque si conferma, nello specifico della Piazza Piscinula, l’attualità dell’intenzione dell’Amministrazione di limitare e ridurre nel tempo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel più ampio ambito del Rione Ttrastevere,

13. Questa “ratio” della motivazione del diniego, così come apprezzabile all’esito dell’istruttoria, non è sostanzialmente incisa dalle insufficienze che pure sussistono nel provvedimento.

Vero è, infatti, che nel contesto motivazionale i riferimenti alle somministrazioni già esistenti e che si sono trasferite di sede o hanno comunque cessato – così come emerso nel giudizio – sono carenti; ma non è senza rilievo che dai dati acquisiti al giudizio, avendo riguardo sia al Rione Trastevere in generale che alla condizione della Piazza Piscinula nello specifico, la condizione generale di “saturazione” dell’ambito – così come indagata nell’istruttoria del Collegio – risulta sussistere.

Peraltro, non può di per sé venire in rilievo un mero collegamento numerico tra esercizi chiusi o cessati o trasferiti e licenze assentibili, come in sostanza presuppongono le censure della parte ricorrente, così come prospettate e dedotte, perché non è configurabile un “contingente” di esercizi assentibili (e se lo fosse si porrebbero delicatissimi problemi di procedure di autorizzazione all’apertura, non potendosi prescindere in tal caso da vere e proprie necessità di comparazione tra aspiranti e quindi di evidenza pubblica e così via).

14. Conclusivamente, il ricorso è infondato e va respinto, ancorchè sussistano evidenti ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 15 ottobre 2014 e 19 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:



Maddalena Filippi, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)