sabato 11 aprile 2015

Criteri e modalita' per la designazione delle stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone con disabilita' o a mobilita' ridotta

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 marzo 2015 

Criteri e modalita' per la designazione delle stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone con disabilita' o a mobilita' ridotta. (15A02764) (GU Serie Generale n.84 del 11-4-2015) 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 marzo 2015 
Criteri e modalita' per la designazione delle stazioni di autobus che
forniscono  assistenza  a  persone  con  disabilita'  o  a  mobilita'
ridotta. (15A02764) 
(GU n.84 del 11-4-2015)
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento  (CE)  n.
2006/2004,  relativo  ai  diritti  dei   passeggeri   nel   trasporto
effettuato con autobus ed, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, che
ne prevede l'applicabilita' ai passeggeri che viaggiano  con  servizi
regolari per categorie di passeggeri non  determinate  il  cui  punto
d'imbarco o sbarco e' situato nel territorio di uno Stato membro e la
distanza prevista del servizio e' pari o superiore a 250 km.; 
  Visto il decreto legislativo 4  novembre  2014,  n.  169,  recante:
"Disciplina sanzionatoria delle  violazioni  delle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n.  2006/2004,
relativo ai diritti  dei  passeggeri  nel  trasporto  effettuato  con
autobus"; 
  Visti, in particolare,  l'art.  1,  comma  3,  del  citato  decreto
legislativo 4 novembre 2014, n.  169,  ai  cui  sensi,  salvo  quanto
previsto all'art. 18, commi 1  e  2,  ai  servizi  regolari,  la  cui
distanza prevista  e'  pari  o  superiore  a  250  km,  nazionali  od
internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o
del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si applica il regolamento
e, in caso di violazione degli obblighi in esso previsti, le relative
sanzioni di cui al  medesimo  decreto;  l'art.  2,  lettera  n),  che
definisce la stazione di autobus come la stazione presidiata in  cui,
secondo un percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata
per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, dotata di strutture, tra le
quali il banco dell'accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria;
l'art. 3, comma 7, in cui si stabilisce che le regioni e le  province
autonome di Trento e di Bolzano, indicano le stazioni di autobus  che
forniscono  assistenza  a  persone  con  disabilita'  o  a  mobilita'
ridotta, ai fini della designazione prevista all'art. 12 del predetto
regolamento UE 181/2011 e che al fine di garantire la tutela uniforme
dei diritti delle persone con disabilita' e a mobilita' ridotta,  con
decreto  non  avente  natura   regolamentare   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore  dello  stesso  decreto  n.  169,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i criteri e
le modalita' in base ai quali sono designate dette stazioni; 
  Ritenuta, pertanto, la necessita' di procedere  all'emanazione  del
decreto ministeriale previsto dal citato art. 3, comma 7, del decreto
legislativo 4 novembre 2014, n. 169; 
  Visti gli articoli 1, comma 5, e  29  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, "Regolamento  recante  norme
per l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche  negli  edifici,
spazi e servizi pubblici"; 
  Considerato che in data 20 marzo 2014  la  Commissione  europea  ha
chiarito che e' possibile che l'assistenza  in  relazione  ad  alcune
soltanto  delle  forme  di  disabilita'  o  mobilita'  sia  garantita
parzialmente,  talche'  l'assenza   di   alcune   infrastrutture   od
attrezzature non impedisce la designazione di stazioni di autobus; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta  del
19 febbraio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi  dell'art.  3,  comma  7,  del  decreto  legislativo  4
novembre 2014, n. 169, sono tenute a fornire assistenza alle  persone
con disabilita' o mobilita' ridotta le stazioni di autobus presidiate
e dotate di almeno una delle seguenti strutture: 
    a) banco dell'accettazione; 
    b) sala d'attesa; 
    c) biglietteria 
  e nelle quali siano previste,  quale  media  giornaliera  nell'anno
solare precedente a quello di riferimento, non meno di 55 fermate per
la salita o la discesa dei passeggeri nei programmi di  esercizio  di
servizi di linea, il  cui  percorso  da  un  capolinea  all'altro  e'
superiore  a  250  km.  Qualora  le  stazioni   non   dispongano   di
infrastrutture od attrezzature idonee  a  garantire  l'assistenza  in
relazione a tutte le forme di disabilita' o a mobilita'  ridotta,  di
tale circostanza si da' atto nel decreto dirigenziale di cui all'art.
2, comma 2, e gli enti di gestione delle  stazioni  stesse  ne  danno
informazione ai passeggeri. 
  2. I criteri di cui  al  comma  1  possono  essere  aggiornati  con
decreto del direttore  della  Direzione  generale  per  il  trasporto
stradale e per l'intermodalita', sentite le  regioni  e  le  province
autonome. 
  3. Non sono considerati, ai fini del presente  decreto,  i  luoghi,
seppur presidiati ed aventi  strutture  a  supporto  dei  passeggeri,
presso  i  quali  effettuano  esclusivamente  la  sosta  gli  autobus
impiegati in servizi di noleggio con conducente. 
                               Art. 2 
 
  1. Entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, le regioni e le  province  autonome  comunicano
alla  Direzione  Generale   per   il   trasporto   stradale   e   per
l'intermodalita'  le  stazioni  di  autobus  individuate   ai   sensi
dell'art. 1, comma 1. 
  2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di  cui  al  comma  1  e
tenuto conto delle stazioni indicate dalle regioni e  dalle  province
autonome secondo i criteri di cui all'art. 1, comma  1,  con  decreto
del direttore della Direzione generale per il  trasporto  stradale  e
per l'intermodalita' sono designate, ai sensi dell'art. 3,  comma  7,
del decreto legislativo 4 novembre  2014,  n.  169,  le  stazioni  di
autobus  nelle  quali  e'  fornita  assistenza   alle   persone   con
disabilita' o a mobilita' ridotta. Del provvedimento di  designazione
e' data adeguata pubblicita', anche mediante l'utilizzazione di  siti
istituzionali. 
  3. Entro novanta giorni dalla individuazione di nuove stazioni,  le
regioni e le province autonome forniscono le  relative  comunicazioni
di aggiornamento di quanto indicato ai sensi del comma 1. 
  4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al  comma  3,  il
direttore della Direzione generale per il trasporto  stradale  e  per
l'intermodalita'  provvede  ad  aggiornare  l'elenco  delle  stazioni
designate ai sensi del comma 2. 
  5. Le stazioni di autobus nelle quali non sono previste  almeno  55
fermate per la salita o la discesa dei passeggeri  dotate  di  almeno
una delle strutture di  cui  all'art.  1,  comma  1,  hanno  comunque
facolta'  di  chiedere  di  essere  indicate  tra  le  stazioni   che
forniscono assistenza alle persone  con  disabilita'  o  a  mobilita'
ridotta. 
                               Art. 3 
 
  1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE)  n.  181/2011,  nelle
stazioni designate ai sensi del presente decreto,  i  vettori  e  gli
enti  di  gestione  delle  stazioni,  nell'ambito  delle   rispettive
competenze, prestano gratuitamente assistenza,  almeno  nella  misura
specificata nella parte a) dell'allegato I al medesimo  provvedimento
comunitario, alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta,  nel
rispetto delle condizioni di cui all'art. 14 dello stesso regolamento
(UE) n. 181/2011. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Repubblica
italiana. 
    Roma, 5 marzo 2015 
 
                                                    Il Ministro: Lupi 

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2015 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 1121