IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto
effettuato con autobus ed, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, che
ne prevede l'applicabilita' ai passeggeri che viaggiano con servizi
regolari per categorie di passeggeri non determinate il cui punto
d'imbarco o sbarco e' situato nel territorio di uno Stato membro e la
distanza prevista del servizio e' pari o superiore a 250 km.;
Visto il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante:
"Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004,
relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con
autobus";
Visti, in particolare, l'art. 1, comma 3, del citato decreto
legislativo 4 novembre 2014, n. 169, ai cui sensi, salvo quanto
previsto all'art. 18, commi 1 e 2, ai servizi regolari, la cui
distanza prevista e' pari o superiore a 250 km, nazionali od
internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o
del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si applica il regolamento
e, in caso di violazione degli obblighi in esso previsti, le relative
sanzioni di cui al medesimo decreto; l'art. 2, lettera n), che
definisce la stazione di autobus come la stazione presidiata in cui,
secondo un percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata
per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, dotata di strutture, tra le
quali il banco dell'accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria;
l'art. 3, comma 7, in cui si stabilisce che le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, indicano le stazioni di autobus che
forniscono assistenza a persone con disabilita' o a mobilita'
ridotta, ai fini della designazione prevista all'art. 12 del predetto
regolamento UE 181/2011 e che al fine di garantire la tutela uniforme
dei diritti delle persone con disabilita' e a mobilita' ridotta, con
decreto non avente natura regolamentare del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore dello stesso decreto n. 169, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i criteri e
le modalita' in base ai quali sono designate dette stazioni;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di procedere all'emanazione del
decreto ministeriale previsto dal citato art. 3, comma 7, del decreto
legislativo 4 novembre 2014, n. 169;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, "Regolamento recante norme
per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici";
Considerato che in data 20 marzo 2014 la Commissione europea ha
chiarito che e' possibile che l'assistenza in relazione ad alcune
soltanto delle forme di disabilita' o mobilita' sia garantita
parzialmente, talche' l'assenza di alcune infrastrutture od
attrezzature non impedisce la designazione di stazioni di autobus;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del
19 febbraio 2015;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 4
novembre 2014, n. 169, sono tenute a fornire assistenza alle persone
con disabilita' o mobilita' ridotta le stazioni di autobus presidiate
e dotate di almeno una delle seguenti strutture:
a) banco dell'accettazione;
b) sala d'attesa;
c) biglietteria
e nelle quali siano previste, quale media giornaliera nell'anno
solare precedente a quello di riferimento, non meno di 55 fermate per
la salita o la discesa dei passeggeri nei programmi di esercizio di
servizi di linea, il cui percorso da un capolinea all'altro e'
superiore a 250 km. Qualora le stazioni non dispongano di
infrastrutture od attrezzature idonee a garantire l'assistenza in
relazione a tutte le forme di disabilita' o a mobilita' ridotta, di
tale circostanza si da' atto nel decreto dirigenziale di cui all'art.
2, comma 2, e gli enti di gestione delle stazioni stesse ne danno
informazione ai passeggeri.
2. I criteri di cui al comma 1 possono essere aggiornati con
decreto del direttore della Direzione generale per il trasporto
stradale e per l'intermodalita', sentite le regioni e le province
autonome.
3. Non sono considerati, ai fini del presente decreto, i luoghi,
seppur presidiati ed aventi strutture a supporto dei passeggeri,
presso i quali effettuano esclusivamente la sosta gli autobus
impiegati in servizi di noleggio con conducente.
Art. 2
1. Entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le regioni e le province autonome comunicano
alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalita' le stazioni di autobus individuate ai sensi
dell'art. 1, comma 1.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e
tenuto conto delle stazioni indicate dalle regioni e dalle province
autonome secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 1, con decreto
del direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e
per l'intermodalita' sono designate, ai sensi dell'art. 3, comma 7,
del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, le stazioni di
autobus nelle quali e' fornita assistenza alle persone con
disabilita' o a mobilita' ridotta. Del provvedimento di designazione
e' data adeguata pubblicita', anche mediante l'utilizzazione di siti
istituzionali.
3. Entro novanta giorni dalla individuazione di nuove stazioni, le
regioni e le province autonome forniscono le relative comunicazioni
di aggiornamento di quanto indicato ai sensi del comma 1.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, il
direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalita' provvede ad aggiornare l'elenco delle stazioni
designate ai sensi del comma 2.
5. Le stazioni di autobus nelle quali non sono previste almeno 55
fermate per la salita o la discesa dei passeggeri dotate di almeno
una delle strutture di cui all'art. 1, comma 1, hanno comunque
facolta' di chiedere di essere indicate tra le stazioni che
forniscono assistenza alle persone con disabilita' o a mobilita'
ridotta.
Art. 3
1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 181/2011, nelle
stazioni designate ai sensi del presente decreto, i vettori e gli
enti di gestione delle stazioni, nell'ambito delle rispettive
competenze, prestano gratuitamente assistenza, almeno nella misura
specificata nella parte a) dell'allegato I al medesimo provvedimento
comunitario, alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta, nel
rispetto delle condizioni di cui all'art. 14 dello stesso regolamento
(UE) n. 181/2011.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica
italiana.
Roma, 5 marzo 2015
Il Ministro: Lupi
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 1121