Mario Serio
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I fatti
Con ordinanza sindacale n. 895 del 6 aprile
2006, un Comune della provincia di Udine istituiva il divieto di sosta alle “autocaravan” su
tutto il territorio comunale, eccetto che nel parcheggio in via …., ove la
sosta veniva consentita alla tariffa giornaliera di euro 8,00 non frazionabile.
Vane risultavano le richieste di modifica dell’Ordinanza
suddetta rivolte all’amministrazione procedente da parte dell’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti (ANCC) con sede a Firenze in via San Niccolò, 21.
Pertanto, l’Associazione, ritenendo carente il provvedimento de qua dei presuppostti di
fatto e di diritto ne denunciava l’illegittimità
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il tramite del suo
legale di fiducia (Avv. Assunta Brunetti), chiedendone allo stesso un
intervento risolutivo
Il parere del Ministero
Il Ministero sopra citato, con parere prot.
480 del 03 febbraio 2015, ha evidenziato che non vi possono essere discriminazioni delle “Autocaravan” con gli
altri veicoli: “Il provvedimento che
riserva la sosta ad una sola categoria di veicoli attraverso appositi segnali verticali,
oppure delimiti le dimensioni degli stalli di sosta in modo tale da consentirne
la fruizione solo ad alcune tipologie di veicoli, può risultare viziato”.
Pertanto, risultando non pienamente convincenti le motivazioni addotte
nell’Ordinanza, il Ministero ha invitato l’amministrazione procedente a provvedere alla sua revoca o rettifica (qualora
l'Ordinanza in questione sia tuttora in vigore), ed alla rimozione o adeguamento
della segnaletica apposta.
Mario Serio
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