venerdì 13 marzo 2015

FRUIZIONE DELLE FERIE QUANDO SI CAMBIA RAPPORTO DI LAVORO

L'ARAN risponde ad una richiesta di chiarimenti posta da un ente del seguente tenore: un dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria D, in un profilo con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3, al quale è stato conferito presso lo stesso ente di appartenenza un incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, può fruire delle ferie maturate e non godute dallo stesso nel corso del precedente rapporto di lavoro non dirigenziale nell'ambito del successivo rapporto di lavoro a termine quale dirigente presso lo stesso datore di lavoro pubblico?

L'ARAN chiarisce che "il dipendente potrà fruire delle ferie residue maturate e non fruite nell'ambito del rapporto di lavoro non dirigenziale solo al momento della cessazione di questo rapporto, successivamente alla scadenza dell'incarico dirigenziale allo stesso conferito ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.

La fruizione, nel corso dell'incarico dirigenziale, delle ferie maturate nell'ambito del rapporto non dirigenziale non può ammettersi, dato che questo è di natura completamente diversa e distinta dal primo, anche se intercorrente con lo stesso datore di lavoro".

ARAN, PARERE 2 FEBBRAIO 2015.
Fonte: http://www.logospa.it