Vigili urbani - Comandante - Concorso pubblico - Posizione D3 - Necessità dell'espletamento della procedura concorsuale - Progressione verticale per i posti vacanti di funzionario D3 e di istruttore direttivo-amministrativo D1 - Esclusione - Comandante - Professionalità non acquisibile all'interno dell'organizzazione comunale - Autonomia del Corpo di Polizia Municipale

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 3 dicembre 2014 – 16 gennaio 2015, n. 75
Presidente Maruotti – Estensore Saltelli

Fatto

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. II, con la sentenza n. 126 del 20 gennaio 2005, respingeva il ricorso, integrato da motivi aggiunti (NRG. 2723/2004), con cui il sig. Nicola Cristallo, tenente del Corpo dei Vigili urbani del Comune di Altamura, chiedeva l’annullamento della delibera di Giunta comunale n. 357 del 13 luglio 2004 nella parte in cui, mentre prevedeva la progressione verticale per i posti vacanti di funzionario D3 e di istruttore direttivo – amministrativo D1, per l’area vigilanza stabiliva la necessità del concorso pubblico per la copertura del posto di vice comandante dei vigili urbani, posizione D3 (ricorso principale).
Egli impugnava poi la determinazione dirigenziale n. 1328 del 5 novembre 2004 di indizione del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un funzionario vice – comandante P.M., cat. D3, con il relativo bando (motivi aggiunti).
In sintesi, secondo il tribunale, nel caso di specie non poteva trovare applicazione, come invocato dall’interessato, l’art. 91, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, giacché le funzioni di vice – comandante della Polizia Municipale erano caratterizzate da una professionalità non acquisibile all’interno dell’ente, il che, per un verso, rendeva necessario l’espletamento del concorso pubblico, quale istituto ordinario di accesso al pubblico impiego e, per altro verso, escludeva la ricorrenza del dedotto vizio di disparità di trattamento; d’altra parte non era mai stata approvata la bozza del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, che prevedeva l’applicazione del citato articolo 91, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 2000 anche per la copertura dei relativi posti, mentre era inammissibile la censura con cui erano stati contestati i criteri di accesso alla selezione interna, essendo stato bandito il concorso pubblico.
2. L’interessato ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e sostanzialmente riproponendo le censure sollevate in primo grado, a suo avviso superficialmente esaminate e respinte con motivazione lacunosa, illogica e non condivisibile.
Ha resistito all’appello il Comune di Altamura.
All’udienza del 3 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Diritto

4. L’appello è infondato.
4.1. Come recentemente ribadito dalla giurisprudenza (Cons. St., sez. V, 14 maggio 2013, n. 2607), il Corpo di polizia municipale rappresenta un'entità organizzativa unitaria ed autonoma rispetto alle altre strutture organizzative del Comune, costituito dall'aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale e al cui vertice è posto un comandante, anche egli vigile urbano, che ha la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco.
Una volta eretta in ‘Corpo’, la Polizia Municipale non può essere considerata una struttura intermedia inserita in una struttura burocratica più ampia, né attraverso un simile incardinamento può essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura (Cons. St., Sez. V, 27agosto 2012, n. 4605), con la conseguenza che non solo essa non può essere inserita quale struttura intermedia (come Sezione) in una struttura burocratica più ampia (in un Settore amministrativo), né, per tale incardinamento, può essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura (Cons. St., sez. V, 17 febbraio 2006, n. 616; sez. V, 4 settembre 2000, n. 466); anche laddove il servizio di Polizia municipale non sia eretto a ‘Corpo’, l’eventuale possibilità del servizio stesso all'interno di una struttura dirigenziale più ampia non elide la relazione diretta che deve essere assicurata tra il Sindaco e il Comandante (Cons. St., sez. V, 12 marzo 1996, n. 262).
L’autonomia del Corpo di Polizia Municipale è connaturale alla specificità delle funzioni del personale che vi appartiene, stante l'attribuzione in via ordinaria a tutti gli addetti della polizia municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento della relativa qualità, per l’art. 5 della legge n. 65 del 1986 (in tal senso Cons. St, sez. V, V, 17 febbraio 2006, n. 616).
4.2. In ragione delle delineate peculiarità del Corpo di Polizia Municipale, sia sotto il profilo organizzativo - strutturale, sia sotto il profilo funzionale, in relazione ai delicati compiti attribuiti dalla legge ai suoi appartenenti, deve escludersi che la professionalità necessaria per lo svolgimento proprio di quelle specifiche funzioni sia acquisibile all’interno dell’organizzazione comunale, trattandosi di una professionalità che non può intendersi limitata alla conoscenza del territorio comunale e del suo substrato sociale ovvero dell’effettivo funzionamento dell’apparato comunale, né in tali conoscenze si esaurisce, comportando piuttosto lo svolgimento, sovente anche con piena autonomia di giudizio, di funzioni di polizia locale, nonché di polizia giudiziaria e di ordine pubblico, che implicano l’appropriata conoscenza teoriche e tecniche di codici e di norme.
Ciò giustifica, anche sotto il profilo della congruità e della logicità, la scelta dell’amministrazione, in mancanza di una contraria disposizione regolamentare interna, di escludere l’applicabilità delle progressioni verticali per l’accesso ai posti vacanti della categoria di funzionario dell’area di vigilanza e di indire il concorso pubblico per la copertura del posto di vice – comandante della Polizia Municipale.
Infatti, la delicatezza e l’importanza della relativa funzione esige del tutto ragionevolmente una specifica professionalità, che presuppone una adeguata preparazione teorica, di cui l’amministrazione si è fatta correttamente carico attraverso la richiesta in capo ai candidati del possesso del diploma di laurea.
La peculiarità delle funzioni della Polizia Municipale esclude per un verso che possa ipotizzarsi la dedotta disparità di trattamento tra il personale comunale per il fatto che solo per l’area vigilanza non sia stato applicato lo strumento della selezione verticale per l’accesso ai posti vacanti di funzionario e per altro verso esclude che sussista una contraddittorietà dell’operato dell’amministrazione con il suo stesso dichiarato intento di riqualificare il personale.
Tali conclusioni non sono smentite dal fatto che, come dedotto dall’appellante con memoria depositata nel corso del giudizio, l’amministrazione gli abbia conferito alcune specifiche funzioni proprie dell’area di vigilanze, dal momento che non solo tali incarichi hanno avuto una durata temporale limitatissima, per quanto non vi è motivo di dubitare che esse erano del tutto inerenti alla qualifica ed al grado rivestito (tenente della Polizia Municipale).
5. In conclusione l’appello deve essere respinto.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello (NRG. 3092/2005) proposto dal signor Nicola Cristallo avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. II, n. 126 del 20 gennaio 2005, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di Altamura delle spese del presente grado di giudizio che liquida complessivamente in €. 4.000,00 (quattromila), oltre IVA, CPA ed altri accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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