giovedì 24 luglio 2014

Radiazioni per definitiva esportazione all'estero (circolare SGP n. 4202 del 03.07.2014). Ulteriori precisazioni operative.


ACI - Circ. prot. n. r005/0004401/14 del 16 luglio 2014

OGGETTO: Radiazioni per definitiva esportazione all'estero (circolare SGP n. 4202 del 03.07.2014). Ulteriori precisazioni operative.

Facendo seguito alle istruzioni trasmesse con circolare SGP n. 4202 del 03.07.2014 in materia di radiazioni per esportazione, si forniscono con la presente nota ulteriori precisazioni operative sollecitate da tal uni Uffici Periferici e da Operatori del settore.
Tali precisazioni/soluzioni operative sono, evidentemente, conformi alla interpretazione dell'art. 103 CdS, fornita dal già citato parere del Ministero della Giustizia, che ha giudicato la precedente prassi della radiazione preventiva (quando c'è l'intenzione di esportare) "prassi illegittima" non contemplata dal Codice della Strada.

In primo luogo è stato segnalato che alcune Motorizzazioni estere non consentirebbero la reimmatricolazione dei veicoli in mancanza della preventiva radiazione dal PRA.
Si fa presente al riguardo che la normativa che regolamenta le reimmatricolazioni nell'ambito dei Paesi UE (Direttiva 1999/37/CE) prevede l'obbligo di consegnare, in sede di reimmatricolazione all'estero, solo la Carta di Circolazione. Quindi, non è obbligatoria la consegna del Certificato di Proprietà/Radiazione, né la preventiva radiazione dal PRA.

Per quanto riguarda, invece, il caso in cui la radiazione venga richiesta quando il veicolo è stato esportato, ma non ancora re immatricolato all'estero, la sopra citata circolare ha indicato che è necessario allegare idonea documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento del veicolo all'estero, oltre ovviamente all'originale della Carta di Circolazione italiana, al Certificato di Proprietà e alle targhe.

AI riguardo si chiarisce quanto segue:

1) Radiazione per esportazione in un Paese UE
Per i veicoli esportati in Paesi UE ma non ancora reimmatricolati, il documento di trasporto (ad es, il CMR o Lettera di vettura internazionale), che può essere allegato in fotocopia, deve comprovare l'avvenuta esportazione del veicolo attraverso l'indicazione della targa o telaio e, ovviamente, deve essere integrato con la ricevuta di consegna al destinatario estero, Nel caso in cui il CMR sia in lingua estera, trattandosi di modulistica standard, nella quale è chiaramente identificabile lo spazio relativo alla ricevuta di consegna firmata dal destinatario (punto 24), non è necessaria la traduzione asseverata,
Ai fini della radiazione per definitiva esportazione, nel caso di cessioni intracomunitarie tra operatori professionali (non imponibili IVA ex art, 41 D,L, 331/93), per le quali detti operatori hanno l'obbligo di effettuare il trasporto o la spedizione dei veicoli nel territorio di altro Stato UE, si ritiene idonea anche la sola fattura di vendita (in fotocopia) in favore dell'acquirente estero UE, contenente l'indicazione degli estremi identificativi del veicolo (targa o telaio) ed il riferimento IVA all'operazione intracomunitaria.
Fermo restando l'obbligo di allegare idonea documentazione per comprovare la definitiva esportazione all 'estero, si ricorda che per i veicoli esportati in Paesi UE (in attesa di reimmatricolazione o già reimmatricolati) continuano a trovare applicazione le modalità già in uso in materia di rilascio e apposizione del tagliando di annullamento della Carta di Circolazione (circolare DT n. 4298 del 16.02.2012).

2) Radiazione per esportazione in un Paese extra UE
Per quanto riguarda le esportazioni in Paesi extra UE di veicoli non  ancora reimmatricolati all'estero, si conferma che, in alternativa al documento di trasporto, la definitiva esportazione può essere comprovata allegando fotocopia della bolla doganale. La dichiarazione di esportazione in questi casi è identificata univocamente da un codice alfanumerico a 18 cifre chiamato MRN (Movement Reference Number) riportato sulla bolla doganale.
Tale codice può essere verificato, qualora si ritenga necessario, sulla seguente pagina del Sito internet dell'Agenzia delle Dogane:
• http://www1.agenziadogane.iUed/servizi/esportazione/inserisci.htm
AI riguardo di fa presente che sul Sito dell'Agenzia delle Dogane, con riferimento ad un codice oggetto di verifica, compaiono le seguenti informazioni:

1) un numero che identifica il luogo di emissione della bolla (il luogo è riportato anche sulla bolla in chiaro);
2) il numero che identifica il luogo di uscita dall'Italia della merce (anche questo è generalmente riportato in chiaro);
3) la data nella quale la merce arriva a destinazione.
Quest'ultimo dato consente di dire che la bolla è stata "appurata". Tale data a volte non compare e questo vuoi dire che la merce non è passata attraverso la dogana di arrivo (si pensi alle auto che vanno in Albania da Ancona ma che sbarcano in Croazia e proseguono via terra), pertanto si può ragionevolmente ritenere che siano sufficienti i primi due dati (luogo di emissione e luogo di uscita) per essere certi che il veicolo è partito dall'Italia.
In conclusione, ai fini della radiazione per esportazione, per l'Operatore PRA sarà sufficiente verificare la presenza, sulla bolla doganale cartacea, dei dati relativi al luogo di emissione e al luogo di uscita.
Si precisa, inoltre, che l'Agenzia delle Dogane è stata informata delle nuove modalità di radiazione per esportazione previste nella circolare in oggetto, al fine di garantire, come in effetti è già avvenuto, la diffusione delle nuove disposizioni presso i singoli Uffici Doganali.
Parimenti è stata data informativa all'INTERPOL, che ha assicurato fattiva collaborazione e divulgazione delle nuove modalità nell'ambito dei processi di Formazione nazionale ed estera.
Sarà in ogni caso cura di questo Servizio fornire agli Uffici in indirizzo e agli Operatori professionali ulteriori chiarimenti o precisazioni relative ad eventuali problematiche specifiche derivanti dalla prima fase di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Nel ringraziare per la collaborazione si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Giorgio Brandi