venerdì 9 maggio 2014

Poteri di polizia del presidente di seggio.

Ministero dell'Interno pubblicazione n. 4:istruzioni per i seggi per lo svolgimento dell’elezione dei membri del Parlamento europeo.
 Stralcio


6. Poteri di polizia del presidente
Il presidente è incaricato della polizia dell’adunanza.
A tal fine, può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze armate in servizio presso la sezione per allontanare o arrestare coloro che disturbano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che commettono reati.
Di regola, la forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria 1 possono entrare nella sala e farsi assistere dalla forza pubblica anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare, invece, se il presidente vi si oppone.
Gli ufficiali giudiziari possono entrare nella sala per notificare al presidente proteste o reclami sulle operazioni del seggio.
In casi eccezionali, il presidente, di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l’intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre scrutatori.
Il presidente ha anche compiti di polizia all’esterno della sala della votazione. A tal fine, per assicurare il libero accesso degli elettori al seggio e per impedire la formazione di assembramenti nelle strade adiacenti, può rivolgere ogni opportuna richiesta alle autorità civili e ai comandanti militari, che sono tenuti a ottemperare.
Inoltre, il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, può disporre l’allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato.
Il presidente può altresì decidere di allontanare dalle cabine, previa restituzione della scheda consegnata, gli elettori che indugiano artificiosamente nell’espressione del voto o che non rispondono all’invito di restituire la scheda riempita. Tali elettori sono riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni, si dà atto nel verbale del seggio. Si veda per tale evenienza il paragrafo 70. (Cfr. art. 44 T.U. n. 361/1957)
Infine, il presidente, al termine delle operazioni del sabato – nonché, tra la domenica e il lunedì, al termine delle operazioni di scrutinio per le elezioni europee in caso di sospensione dei lavori del seggio prima dell’inizio dello scrutinio per le elezioni regionali o amministrative - deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi, attenendosi alle istruzioni di cui al paragrafo 50.
(Cfr. art. 45, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)
 
1 - Si riporta l’art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria) del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447:
“1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55”.