sabato 17 maggio 2014

Limiti territoriali e temporali per il vigile

Sentenza 14.05.2014
Il vigile urbano è agente di polizia giudiziaria, a norma della L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5, esclusivamente nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, da intendersi, come detto, quale attuale esplicazione di attività lavorativa preventivamente determinata dal comando, mentre è ufficiale di polizia giudiziaria, sempre nei limiti anzidetti, il responsabile del corpo o gli addetti al coordinamento ed al controllo.
L’impianto normativo concepito dal legislatore, in realtà, assegna alla polizia locale un ruolo subalterno sia con riferimento all’attività di pubblica sicurezza, che con riferimento alla polizia giudiziaria, avendo inteso privilegiare per ragioni di politica legislativa le forze di polizia a valenza nazionale, cui ha riservato la natura permanente di agenti e/o ufficiali di p.g., non limitata, cioè, nè temporalmente, né territorialmente, né tanto meno nei periodi che il dipendente usufruisce di congedo straordinario ovvero ordinario e/o nei riposi festivi.