Sentenza 14.05.2014
Il vigile urbano è agente di polizia giudiziaria, a norma della L. 7
marzo 1986, n. 65, art. 5, esclusivamente nell'ambito del territorio
dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, da
intendersi, come detto, quale attuale esplicazione di attività
lavorativa preventivamente determinata dal comando, mentre è ufficiale
di polizia giudiziaria, sempre nei limiti anzidetti, il responsabile
del corpo o gli addetti al coordinamento ed al controllo.
L’impianto normativo concepito dal legislatore, in realtà, assegna alla
polizia locale un ruolo subalterno sia con riferimento all’attività di
pubblica sicurezza, che con riferimento alla polizia giudiziaria, avendo
inteso privilegiare per ragioni di politica legislativa le forze di
polizia a valenza nazionale, cui ha riservato la natura permanente di
agenti e/o ufficiali di p.g., non limitata, cioè, nè temporalmente, né
territorialmente, né tanto meno nei periodi che il dipendente usufruisce
di congedo straordinario ovvero ordinario e/o nei riposi festivi.