giovedì 22 maggio 2014

Equipaggiamento degli autoveicoli:Martello che infrange i vetri in caso d'emergenza

Prosegue l'iter (08 maggio 2014 nomina comitato ristretto) della proposta di legge: NASTRI: "Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento degli autoveicoli" (1616)

 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285).
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 72 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
inserito il seguente:
«3-bis. Gli autoveicoli devono essere equipaggiati con un martello,
costituito da una massa di acciaio innestata su un manico che ne consente
l'impugnatura all'estremità, che consente di infrangere i vetri
dell'autoveicolo in caso di emergenza».
Art. 2.
(Norme di attuazione).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le
caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui al comma 3-bis dell'articolo 72
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
introdotto dall'articolo 1 della presente legge, e le norme necessarie per
l'attuazione del medesimo comma.