DOMANDA:
Il
D.l. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012 e pubblicato in gazzetta
Ufficiale il 28 aprile 2012, reca alcune rilevanti novità in materia di
nuova destinazione delle sanzioni del codice della strada tra enti
proprietari delle strade ed enti “accertatori” delle sanzioni rilevate
con autovelox, che stanno generando non pochi dubbi interpretativi. A
quale normativa si deve fare riferimento in attesa dell’emanazione
dell’apposito Decreto Interministeriale in attuazione dell’art. 25 comma
2 della legge 29 luglio 2010, n. 120, al fine di garantire l’efficacia
dell’attività di controllo finalizzata alla sicurezza stradale ed
agevolare la predisposizione degli atti conseguenti all’entrata in
vigore delle nuove disposizioni?
RISPOSTA:
Non
si ritiene abrogato il comma 3 dell’art. 25 della Legge n. 120/2010.
L’applicabilità della norma, infatti, è riferita solo dall’esercizio
finanziario successivo a quello di emanazione del Decreto
Interministeriale citato ed in ogni caso all’esercizio finanziario
successivo a quello in corso.
Ritenendo altresì esplicita la previsione contenuta all’art. 4- ter commi 15 e 16 del D.L. 16/2012 convertito in Legge n. 44/201e quindi riferita anche ai proventi dell’esercizio finanziario dell’anno 2014, ai fini della successiva trasmissione delle informazioni richieste si raccomanda – anche per l’anno in corso - di prestare la massima attenzione circa l’obbligo di destinazione dei proventi stessi secondo quanto previsto e di procedere, nelle more dell’emanazione del Decreto Interministeriale, ad una gestione separata tra le informazioni relative ai proventi delle sanzioni amministrative di cui all’art. 142 e quelli relativi alle altre violazioni.
Ritenendo altresì esplicita la previsione contenuta all’art. 4- ter commi 15 e 16 del D.L. 16/2012 convertito in Legge n. 44/201e quindi riferita anche ai proventi dell’esercizio finanziario dell’anno 2014, ai fini della successiva trasmissione delle informazioni richieste si raccomanda – anche per l’anno in corso - di prestare la massima attenzione circa l’obbligo di destinazione dei proventi stessi secondo quanto previsto e di procedere, nelle more dell’emanazione del Decreto Interministeriale, ad una gestione separata tra le informazioni relative ai proventi delle sanzioni amministrative di cui all’art. 142 e quelli relativi alle altre violazioni.
In
questo senso si è espressa ANCI con una nota interpretativa, in linea
con quanto già anticipato nelle precedenti, circa le disposizioni in
questione, nelle more dell’emanazione del Decreto Interministeriale
sopra citato.
Infine, circa la trasmissione delle informazioni citate si ritiene che in mancanza del supporto informatico previsto ed in assenza di specifiche comunicazioni da parte dei Ministeri interessati, tale incombenza potrà non essere osservata.
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Post del 21.05.2014:
Autovelox: No alla rendicontazione dei proventi 2013
Il mancato adeguamento del supporto informatici comporterà per i comuni la mancata rendicontazione, entro il 30 maggio 2014, delle "multe" accertate dai comuni nell'anno 2013.
Lo chiarisce l'ANCI (sede dell'Emilia Romagna) con la solita "nota interpretativa" del momento, prot. 0114 del 16.05.2014 (l'ultima era del 20 dicembre 2013) e del 14 febbraio u.s. dell'ANCI nazionale.
Per il resto dovrà attendersi l'emanazione del famoso decreto attuativo sempre che partorisca (al momento è fermo presso la Conferenza Stato-Regione per il parere)
Certo l'ANCI, che ultimamente sembra ringalluzzito e che emette pareri su tutto (ad es. SU SOSTA LIMITATA O REGOLAMENTATA ART. 7 DEL CDS, sulla tassa dei cellulari e persino sui produttori agricoli), non è il vangelo assoluto, ma i mancanza di altro a qualcosa si dovrà pur appigliarsi.
Mario Serio
Riproduzione Riservata
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Vedi anche:
Sicurezza stradale - La nota interpretativa dell’ANCI sulla ripartizione dei proventi delle multe e sulla trasmissione dei dati