RAL_1653_Orientamenti Applicativi
In relazione alle particolari
problematiche esposte, si ritiene opportuno ricostruire, in generale, la
esatta portata applicativa della disciplina della riduzione dell’orario
di lavoro, di cui all’art.22 del CCNL dell’1.4.1999.
Questa, infatti, secondo le previsioni
contrattuali, è possibile solo a favore del personale inserito in turni
di lavoro, ai sensi dell’art.22 del CCNL del 14.9.2000, oppure
utilizzato secondo una programmazione plurisettimanale dell’orario di
lavoro.
Inoltre, l'art. 22 del CCNL
dell'1.4.1999, ai fini della riduzione dell’orario di lavoro, non
prevede alcun obbligo di diretto ed automatico adempimento da parte dei
datori di lavoro (si esclude, quindi, ogni obbligatorietà della
riduzione) e, quindi, questa non può trovare applicazione a prescindere
dall’intervento regolatore della contrattazione decentrata integrativa.
Spetta, infatti, al contratto decentrato
integrativo il compito di dare attuazione (eventuale) alla relativa
disciplina, anche alla luce delle condizioni organizzative e di spesa.
In sede negoziale, secondo le regole
generali, il datore di lavoro pubblico, in presenza dei precisi
presupposti finanziari richiesti dal CCNL, potrà accettare la riduzione
dell’orario di lavoro, ove ritenuta comunque congrua rispetto alle
proprie esigenze organizzativa e funzionali, nel senso della idoneità
della stessa a garantire, in ogni caso, la continuità e regolarità dei
servizi istituzionali, evitando al contempo costi aggiuntivi diretti o
indiretti.
Sotto il profilo dei necessari
presupposti applicativi richiesti dalla disciplina negoziale, si ricorda
che, per espressa previsione del citato art. 22 del CCNL dell’1.4.1999,
la riduzione a 35 ore dell’orario di lavoro è praticabile solo se è
anche possibile dimostrare e certificare, in sede di contrattazione
decentrata integrativa, che i maggiori oneri derivanti dalla riduzione
stessa (costo di una ora settimanale non lavorata, eventuali disservizi)
possono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro
straordinario o con stabili modifiche degli assetti organizzativi.
La locuzione “proporzionali riduzioni
del lavoro straordinario”, ad avviso della scrivente Agenzia, deve
intendersi come riduzione della spesa destinata a finanziare il lavoro
straordinario; altrimenti, non vi sarebbero effettivi risparmi e,
quindi, risorse da destinare alla copertura della maggiore spesa
derivante dalla riduzione dell’orario di lavoro.
Sulla base della espressa previsione
dell'art. 22 del CCNL dell’1.4.1999, quindi, la riduzione a 35 ore è
possibile solo se viene dimostrato un risparmio pari al valore dell'ora
di lavoro ridotta settimanalmente anche con risparmi sul lavoro
straordinario.
Pertanto, quantificato l’onere derivante
dalla prevista riduzione dell’orario di lavoro, tenendo conto
ovviamente conto di tutti i lavoratori potenzialmente interessati,
l’ente, secondo criteri di ragionevolezza, procederà alla “proporzionale
riduzione delle risorse destinate allo straordinario.
Per “stabili modifiche degli assetti
organizzativi”, devono intendersi tutti quei mutamenti dell’attuale
organizzazione del lavoro negli uffici dell’ente, di carattere
permanente, la cui adozione potrebbe consentire all’ente di conseguire
comunque “economie” di gestione, utilizzabili, proprio per la loro
stabilità nel tempo, per il finanziamento, anche solo in quota (vi è,
infatti, anche l’intervento sulla spesa per il lavoro straordinario)
della riduzione dell’orario di lavoro.
In ogni caso deve escludersi ogni possibilità di porre oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’ente.
Spetta agli organi di controllo interno
dell’ente verificare che i comportamenti degli enti siano coerenti con
gli impegni derivanti dall’art. 22, comma 1, del citato CCNL
dell’1.4.1999 e soprattutto certificare espressamente che i maggiori
oneri connessi dall’adozione dell’orario di lavoro di 35 ore trovano
effettiva copertura nella riduzione dell’orario straordinario o in
stabili modifiche degli assetti organizzativi.
La eventuale riduzione dell’orario di
lavoro potrà decorrere solo dalla data di stipulazione del contratto
decentrato che la stabilisce, nel rispetto delle condizioni legittimanti
di cui si è detto.