venerdì 7 marzo 2014

E’ possibile applicare la riduzione dell’orario a 35 ore al personale della Polizia Locale inserito in una organizzazione del lavoro per turni e che percepisce la relativa indennità?

RAL_1653_Orientamenti Applicativi 

 



In relazione alle particolari problematiche esposte, si ritiene opportuno ricostruire, in generale, la esatta portata applicativa della disciplina della riduzione dell’orario di lavoro, di cui all’art.22 del CCNL dell’1.4.1999.
Questa, infatti, secondo le previsioni contrattuali, è possibile solo a favore del personale inserito in turni di lavoro, ai sensi dell’art.22 del CCNL del 14.9.2000, oppure utilizzato secondo una programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro.
Inoltre, l'art. 22 del CCNL dell'1.4.1999, ai fini della riduzione dell’orario di lavoro, non prevede alcun obbligo di diretto ed automatico adempimento da parte dei datori di lavoro (si esclude, quindi, ogni obbligatorietà della riduzione) e, quindi, questa non può trovare applicazione a prescindere dall’intervento regolatore della contrattazione decentrata integrativa.
Spetta, infatti, al contratto decentrato integrativo il compito di dare attuazione (eventuale) alla relativa disciplina, anche alla luce delle condizioni organizzative e di spesa.
In sede negoziale, secondo le regole generali, il datore di lavoro pubblico, in presenza dei precisi presupposti finanziari richiesti dal CCNL, potrà accettare la riduzione dell’orario di lavoro, ove ritenuta comunque congrua rispetto alle proprie esigenze organizzativa e funzionali, nel senso della idoneità della stessa a garantire, in ogni caso, la continuità e regolarità dei servizi istituzionali, evitando al contempo costi aggiuntivi diretti o indiretti.
Sotto il profilo dei necessari presupposti applicativi richiesti dalla disciplina negoziale, si ricorda che, per espressa previsione del citato art. 22 del CCNL dell’1.4.1999, la riduzione a 35 ore dell’orario di lavoro è praticabile solo se è anche possibile dimostrare e certificare, in sede di contrattazione decentrata integrativa, che i maggiori oneri derivanti dalla riduzione stessa (costo di una ora settimanale non lavorata, eventuali disservizi) possono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario o con stabili modifiche degli assetti organizzativi.
La locuzione “proporzionali riduzioni del lavoro straordinario”, ad avviso della scrivente Agenzia, deve intendersi come riduzione della spesa destinata a finanziare il lavoro straordinario; altrimenti, non vi sarebbero effettivi risparmi e, quindi, risorse da destinare alla copertura della maggiore spesa derivante dalla riduzione dell’orario di lavoro.
Sulla base della espressa previsione dell'art. 22 del CCNL dell’1.4.1999, quindi, la riduzione a 35 ore è possibile solo se viene dimostrato un risparmio pari al valore dell'ora di lavoro ridotta settimanalmente anche con risparmi sul lavoro straordinario.
Pertanto, quantificato l’onere derivante dalla prevista riduzione dell’orario di lavoro, tenendo conto ovviamente conto di tutti i lavoratori potenzialmente interessati, l’ente, secondo criteri di ragionevolezza, procederà alla “proporzionale riduzione delle risorse destinate allo straordinario.
Per “stabili modifiche degli assetti organizzativi”, devono intendersi tutti quei mutamenti dell’attuale organizzazione del lavoro negli uffici dell’ente, di carattere permanente, la cui adozione potrebbe consentire all’ente di conseguire comunque “economie” di gestione, utilizzabili, proprio per la loro stabilità nel tempo, per il finanziamento, anche solo in quota (vi è, infatti, anche l’intervento sulla spesa per il lavoro straordinario) della riduzione dell’orario di lavoro.
In ogni caso deve escludersi ogni possibilità di porre oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’ente.
Spetta agli organi di controllo interno dell’ente verificare che i comportamenti degli enti siano coerenti con gli impegni derivanti dall’art. 22, comma 1, del citato CCNL dell’1.4.1999 e soprattutto certificare espressamente che i maggiori oneri connessi dall’adozione dell’orario di lavoro di 35 ore trovano effettiva copertura nella riduzione dell’orario straordinario o in stabili modifiche degli assetti organizzativi.
La eventuale riduzione dell’orario di lavoro potrà decorrere solo dalla data di stipulazione del contratto decentrato che la stabilisce, nel rispetto delle condizioni legittimanti di cui si è detto.