lunedì 6 gennaio 2014

Esclusione dal concorso per la copertura del posto di comandante della polizia municipale - parziale difetto di giurisdizione

N. 06278/2013REG.PROV.COLL.
N. 06461/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6461 del 2012, proposto da:
Sebastiano Picone, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Arigliani, con domicilio eletto presso Ada De Marco in Roma, alla piazza della Liberta', n. 20;

contro

Comune di Teverola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Egidio Lamberti, con domicilio eletto presso Massimiliano Marsili in Roma, alla via Belsiana, n. 100; Giovanna Gentile;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 02884/2012, resa tra le parti, concernente programmazione del fabbisogno della pianta del personale - esclusione dal concorso per la copertura del posto di comandante della polizia municipale - parziale difetto di giurisdizione


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Di Teverola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2013 il Cons. Francesco Caringella e udito per il ricorrente originario l’avvocato E. Lamberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso proposto da Sebastiano Picone, dipendente del Comune di Teverola, avverso una pluralità di atti organizzativi adottati dal Comune unitamente agli atti relativi alla procedura concorsuale indetta per la nomina del Comandante del Corpo della Polizia Municipale.

L’appellante contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum.

Resiste il Comune intimato.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive

All’udienza del 15 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

1.Deve ritenersi fondato il motivo di ricorso volto a contestare il capo della sentenza con cui il Primo Giudice ha negato la sussistenza della giurisdizione amministrativa con riguardo ai motivi di ricorso volti a contestare gli atti di macro-organizzazione adottati dal Comune in sede di programmazione della fabbisogno del personale e di approvazione della dotazione organica dell’ente unitamente agli atti di approvazione delle modalità procedurali della mobilità volontaria, di approvazione dello schema di avviso pubblico di mobilità esterna e di indizione della selezione pubblica per la copertura di un posto di Capo Area Vigilanza e Attività Produttive. Si deve infatti rimarcare che l’impugnazione proposta in primo grado investe atti di macro-organizzazione che, anche a seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sono ancora esplicazione di potestà pubblicistica ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165. Si deve soggiungere che detti atti assumono nella specie una caratterizzazione immediatamente lesiva della posizione di interesse legittimo del ricorrente con la conseguenza che non vale invocare il potere di disapplicazione da parte del giudice ordinario in quanto solo la rimozione di siffatte determinazioni, per effetto di una pronuncia costitutiva, si appalesa idonea a soddisfare la pretesa azionata in giudizio. Va osservato, in particolare, che detta caratterizzazione immediatamente lesiva delle determinazioni gravate viene in rilievo anche con riguardo ai motivi di censura con cui si contesta l’indizione di una procedura di selezione esterna, atteso che solo l’annullamento di detta determinazione soddisfa l’interesse del ricorrente alla celebrazione di una procedura riservata e alla valorizzazione delle professionalità interne ai fini della copertura del posto di che trattasi.

L’accoglimento del motivo di ricorso implica la rimessione della causa al Tribunale di primo grado, ex art. 105, comma 2, del codice del processo amministrativo, ai fini dell’esame delle censure in ordine alle quali è stata erroneamente declinata la giurisdizione.

3. Le doglianze con cui l’appellante ripropone i motivi volti a stigmatizzare la legittimità della procedura concorsuale non meritano positiva valutazione.

3.1. E’ infondata, in primo luogo, la censura diretta a stigmatizzare il vizio di incompetenza che affliggerebbe l’atto dirigenziale di nomina della commissione di concorso in ragione della dedotta invasione della sfera di competenza della Giunta.

L’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167, infatti, riserva alla competenza dei dirigenti l’adozione di tutti gli atti e i provvedimenti che impegnano l’amministrazione all’esterno, compresa la responsabilità delle procedure concorsuali. Giova soggiungere che non milita a favore della tesi del ricorrente il riferimento alla disciplina dettata dall’art. 63 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in quanto, ai sensi della suddetta normativa di legge, richiamata dall’articolo 25 dello Statuto comunale, solo la disciplina statutaria è idonea a integrare il regime legale delle competenze degli organi. Ne deriva l’illegittimità e la conseguente disapplicazione della normativa regolamentare in esame che ha ampliato la sfera giuntale di competenza in assenza della necessaria legittimazione di fonte statutaria (Cons. Sato, sez. V, 4 marzo 2011, n. 1408).

Va in ogni caso soggiunto per completezza che il supposto vizio di incompetenza è stato sanato, con effetto ex tunc, attraverso la delibera di Giunta Comunale n.99 del 30 giugno 2011 (sull’efficacia retroattiva dell’esercizio del potere di convalida o ratifica vedi Cons. Sato, sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3121).

3.2.Non coglie nel segno neanche la censura volta a dedurre il difetto della necessaria competenza da parte dell’ ing. Giampaolino sulle materie oggetto di esame, con conseguente violazione del disposto dell’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994, in quanto dall’esame del profilo professionale in atti si ricava la congruenza degli incarichi rivestiti e delle competenze acquisite dal suddetto commissario nei settori urbanistico-edilizio, ambientale, commerciale e cimiteriale con le materie oggetto delle prove concorsuali.

3.3. Non merita accoglimento neanche la censura con cui si eccepisce il mancato rispetto della normativa in materia di controllo della spesa del personale di cui all’art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, in quanto dalla relazione depositata in giudizio dal revisore contabile, integrata con i documenti allegati al bilancio approvato dall’ente comunale, si evince che la spesa per il personale per gli anni 2009 e 2010 non ha superato i limiti di legge e che risulta del pari rispettata la prevista incidenza percentuale della spesa del personale sulle spese correnti.

3.4. E’ infondato anche l’ultimo motivo di ricorso con cui l’appellante lamenta la violazione del principio della par condicio tra i concorrenti, in considerazione del minor tempo avuto a disposizione, rispetto agli altri candidati, ai fini della preparazione alle prove concorsuali. Si deve convenire con il Primo Giudice che il tempo per la preparazione al concorso decorreva per tutti i candidati dalla data di indizione della procedura concorsuale. Va soggiunto che è onere del candidato sfruttare il tempo a disposizione anche nell’ipotesi in cui si riveli necessaria una pronuncia cautelare ai fini della concreta ammissione alle prove d’esame.

E’ poi inammissibile, per difetto interesse, il motivo di ricorso con cui si contesta l’omessa pubblicazione del bando sul BURC in quanto tale pretesa deficienza non ha impedito al candidato di partecipare al concorso e di conoscere i tempi di svolgimento delle procedure concorsuali.

4. In definitiva, l’appello è fondato nella parte in cui censura la declinatoria di giurisdizione da parte del Primo Giudice mentre deve essere respinto nella parte in cui ripropone le censure disattese dalla sentenza gravata.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e rimette la causa al Primo Giudice, ai sensi del’art. 105, comma 2, del codice del processo amministrativo, ai fini dell’esame nel merito delle censure in ordine alle quali è stato dichiarato in primo grado il difetto di giurisdizione.

Respinge per il resto l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Carlo Saltelli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)