domenica 17 novembre 2013

Urbanistica.Installazione di roulotte e permesso di costruire

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TAR Toscana, Sez. III, n. 1263, del 17 settembre 2013
Urbanistica.Installazione di roulotte e permesso di costruire

In presenza di costruzioni che alterano visibilmente e notevolmente lo stato dei luoghi, modificano in maniera permanente e significativa l'assetto urbanistico-edilizio del territorio e come tali sono senz'altro abbisognevoli del preventivo rilascio del permesso di costruire. Tale qualificazione si attaglia a tutti i manufatti per cui è causa, nonché all’installazione della roulotte, in quanto non si tratta di strutture precarie e contingenti, destinate a soddisfare bisogni occasionali e ad essere definitivamente rimosse dopo un breve uso, ma di beni adibiti ad usi ripetuti nel tempo, come conferma la presenza degli allacciamenti fognari ed elettrici. Si tratta pertanto, di costruzioni urbanisticamente rilevanti, giacchè ciò che rileva a tal fine è l'idoneità del manufatto ad incidere sul preesistente assetto edilizio in modo non occasionale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01263/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00419/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 419 del 2007, proposto da:
Scaranzano Evelina, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Soldani, ed elettivamente domiciliata presso Marino Soldani in Firenze, via Panzani n. 11;
contro
Comune di Orbetello, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. 01/07, firmato per il Dirigente del 4° Settore del Comune di Orbetello dal funzionario del servizio (Geom. Fernando Cimino), datato 9 gennaio 2007, notificato il 7 febbraio 2007, con il quale si ingiunge la demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di concessione ubicate in loc. Campolungo del Comune di Orbetello;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 la dr.ssa Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, la Sig.ra Scaranzano, odierna ricorrente, rappresenta di essere proprietaria di un lotto di terreno ubicato in Comune di Orbetello, loc. Campolungo, distinto in Catasto dello stesso Comune al foglio 37, particella 573, e di aver realizzato sul terreno de quo, con destinazione agricola, alcune strutture prive di rilevanza sotto l’aspetto edilizio-urbanistico, necessarie per la conduzione del fondo a destinazione agricola.
Ciò non di meno, con il provvedimento impugnato (n. 01/07 del 9 gennaio 2007), il Comune di Orbetello, sulla scorta del verbale di sopralluogo del Corpo di Polizia Municipale n. 115/06 del 16 novembre 2006, che di detto provvedimento costituisce parte integrante, rilevato che l’area oggetto degli interventi abusivi era sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 42/2004, e che le opere in questione erano state eseguite in assenza di permesso di costruire, ingiungeva alla ricorrente, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 132 della L.R.T. n. 1/2005, di provvedere alla demolizione di tali opere e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, con l’avvertenza che in caso di inottemperanza si sarebbe proceduto all’acquisizione gratuita del bene, della relativa area di sedime, nonché di quella di pertinenza degli immobili stessi per una superficie di mq. 800.
Queste, in particolare, le opere di cui veniva ingiunta la demolizione, come si legge nel verbale di sopralluogo della Polizia Municipale cui si fa riferimento nel provvedimento impugnato:
“ 1. Struttura delle dimensioni di metri 9,90 x metri 6,80 avente altezza metri 2,60. La stessa risulta costituita da travatura portante in legno tamponata sui lati con telo verde ombreggiante e parzialmente con pannelli plastici e coperta superiormente con telo verde ombreggiante e pannelli plastici. Internamente la struttura si presenta pavimentata parte in pannelli plastici ad incastro poggiati sul terreno e parte con ghiaia. E' stato rilevato all’interno inoltre un casotto in legno delle dimensioni di metri 1,03 per metri 2,04 con altezza di metri 1,95 al cui interno erano presenti pompa e tubazioni a servizio dell’impianto di irrigazione del terreno nonché un lavabo. E’ stata inoltre rilevata la presenza di un basamento in tufi delle dimensioni di metri 2,20 per metri 0,85 quale appoggio per un mobile in legno utilizzato quale ripostiglio per attrezzatura varia. Infine era presente una roulotte. Si dà atto che la struttura era asservita da impianto di adduzione elettrica ed illuminazione. Infine si dà atto che sul lato laguna (ovest) è presente un canale di gronda per la raccolta delle acque piovane.
2. Struttura delle dimensioni di metri 5,30 per metri 2,60 avente altezza metri 2,40. Tale struttura risulta suddivisa in nr. 02 ambienti comunicanti tramite porta a soffietto; il primo pavimentato in ghiaia tamponato con telo ombreggiante e coperto con pannelli plastici e telo ombreggiante adibito ad uso ripostiglio; il secondo pavimentato con blocchi di tufo, tamponato con pannelli plastici e telo verde ombreggiante, ed ulteriormente in legno su di una parete, coperto in pannelli plastici e telo verde ombreggiante. Quest'ultimo ambiente è adibito ad uso gabinetto con inserito W.C. e predisposizione per ulteriori nr. 02 punti di scarico, il tutto collegato ad un pozzetto dì raccolta a sua volta adducente a fossa IMHOFF”.
Questi i motivi di doglianza dedotti a sostegno del gravame:
1) “Eccesso di potere per incompetenza (difetto di legittimazione della persona che ha sottoscritto il provvedimento impugnato) – Violazione dell’art. 31, comma 2, D.P.R. n. 380/01”, in quanto, in violazione della richiamata normativa, il provvedimento è stato firmato da un funzionario del servizio non dirigente né responsabile del competente ufficio, anziché dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale;
2) “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 10 e 31 del D.P.R. n. 380/01. Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, per travisamento dei fatti e per carenza di istruttoria”, in quanto si tratterebbe di strutture di modestissime dimensioni, destinate all’attività agricola conformemente alla destinazione dell’area, che non potrebbero, per la loro minima rilevanza, incidere in modo apprezzabile sugli interessi protetti dalla legge e conseguentemente richiedere la necessità del permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 380/2001;
3) “Violazione dell’art. 3, comma 1, L. n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione”, in quanto dal provvedimento impugnato non emergerebbe alcun elemento, né di fatto, né di diritto, dal quale desumere le ragioni del giudizio operato dal Comune nell’ordinare la demolizione delle opere de quibus.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Orbetello.
2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
In relazione al secondo motivo di ricorso, che per comodità espositiva viene esaminato prioritariamente, va rilevato che i manufatti per cui è causa hanno caratteristiche tali da indurre univocamente a ritenere che si è in presenza di costruzioni che alterano visibilmente e notevolmente lo stato dei luoghi, modificano in maniera permanente e significativa l'assetto urbanistico-edilizio del territorio e come tali sono senz'altro abbisognevoli del preventivo rilascio del permesso di costruire.
Tale qualificazione si attaglia a tutti i manufatti per cui è causa, nonché all’installazione della roulotte, in quanto non si tratta di strutture precarie e contingenti, destinate a soddisfare bisogni occasionali e ad essere definitivamente rimosse dopo un breve uso, ma di beni adibiti ad usi ripetuti nel tempo, come conferma la presenza degli allacciamenti fognari ed elettrici. Si tratta pertanto, di costruzioni urbanisticamente rilevanti, giacchè ciò che rileva a tal fine è l'idoneità del manufatto ad incidere sul preesistente assetto edilizio in modo non occasionale (cfr., TAR Toscana, III, 11 aprile 2008, n. 1020).
Alla luce della tipologia delle opere qui rinvenibile e come esattamente qualificata dall'amministrazione, il regime giuridico da applicarsi risulta, quindi, essere quello descritto dalla previsioni di cui al coordinato disposto degli artt.78, lett. b) (il quale annovera tra gli interventi sottoposti a permesso di costruire “l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni”) e 132 della legge regionale n.12/05, con la sottoposizione dei realizzati abusi alle sanzioni ivi previste per le "opere in assenza di permesso di costruire".
Ugualmente infondato è il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta che non sarebbero stati indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'adozione della determinazione impugnata.
Infatti, trattandosi di attività vincolata, il provvedimento risulta sufficientemente motivato attraverso la descrizione dettagliata delle opere abusive e l'indicazione della normativa applicabile nella specie.
Dalle considerazioni che precedono emerge l’infondatezza anche del primo motivo di ricorso, con cui si lamenta che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere firmato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale e non da un funzionario del servizio non dirigente né responsabile del competente ufficio.
Infatti, il vizio di incompetenza da cui possa essere affetto un provvedimento amministrativo, soprattutto quando si contesta che la competenza appartiene ad un organo diverso dello stesso ente, come nel caso di specie, e non ad un ente radicalmente diverso, è un mero vizio procedimentale e, dunque, sanabile – ove, come nella fattispecie che ci occupa, il provvedimento abbia natura vincolata e l’irrilevanza del vizio sul contenuto dispositivo sia palese – ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990, come introdotto dall’art. 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la cui natura processuale è ormai pacifica (cfr., ex multis, Cons. Stato, IV, 23 gennaio 2012, n. 282).
3. Quanto alle spese di giudizio, non vi è luogo a pronuncia sulle stesse, stante l’omessa costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente FF, Estensore
Gianluca Bellucci, Consigliere
Silvio Lomazzi, Primo Referendario






IL PRESIDENTE, ESTENSORE

















DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)