venerdì 8 novembre 2013

Si definitivo ai donatori di sangue – no al riconoscimento dei permessi L. 104


Convertito in legge il D.L. 101/2013 – riconoscimento pieno per i donatori di sangue

L’art. 4 bis della legge di conversione del D.L. 101/2013 (L. 125 del 30/10/2013) stabilisce al 1° comma: "All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".

I giorni di lavoro saltati per le donazioni saranno utili, pertanto, ai fini pensionistici a tutti gli effetti.

Per quanto riguarda il riconoscimento come “giornate effettive di lavoro” dei permessi L.104 rimane la possibilità di un ripensamento all’interno della Legge di Stabilità 2014 (se troveranno la copertura finanziaria...).

Bisogna ricordare che, a seguito dell’approvazione della riforma Fornero sulle pensioni, i permessi per congedo parentale e L.104 fruiti dai lavoratori per assistere i familiari con grave disabilità rimangono utili per la maturare il diritto alla pensione, ma non sono validi per evitare la penalizzazione per chi usufruisce della pensione anticipata.

Rispetto alla “penalizzazione” per quanti accedono alla pensione anticipata (nel 2014, sono richiesti 42 anni e 6 mesi, per gli uomini, e 41 anni e 6 mesi per le donne) in eta inferiore ai 62 anni è prevista una riduzione dell’importo del trattamento pensionistico per ciascuno dei primi due anni mancanti ai 62 (60 e 61) pari all’1% e sale al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo qualora si scelga di andare in pensione prima dei 60 anni. La legge 14/2012 ha disposto che fino al 31.12.2017 la penalizzazione non si applichi nei confronti di quei lavoratori che maturano il requisito contributivo utilizzando solo contribuzione derivante da “prestazione effettiva di lavoro” ovvero riconducibile ad una delle seguenti tipologie: congedo di maternità, servizio militare, malattia, infortunio e cassa integrazione guadagni ordinaria a cui si aggiungono, pertanto, i permessi per donazione sangue e per congedo parentale.

Sono esclusi tutti gli altri periodi contributivi, come per esempio, disoccupazione, mobilità, maggiorazioni contributive per gli invalidi, permessi legge 104/92. Tali periodi rimangono utili per il diritto alla pensione ma non sono validi per escludere la penalizzazione.







Tratto da:http://dirittoallapensione.blogspot.it/